Un contratto collettivo aziendale può
legittimamente differenziare la retribuzione dei lavoratori in base alla data di
assunzione Il principio di adeguatezza stabilito dallart. 36 della
Costituzione si presume rispettato, salvo prova contraria
Un contratto collettivo aziendale può
legittimamente stabilire che i lavoratori assunti dopo una certa data non abbiamo diritto
a percepire un emolumento attribuito ai loro colleghi di pari qualifica assunti prima
della data stessa. Questa differenziazione non è sufficiente a dimostrare che la minor
retribuzione attribuita a lavoratori con anzianità inferiore non sia conforme al
principio di adeguatezza recato dallart. 36 della Costituzione. Deve infatti
presumersi, in mancanza di prova contraria, che i livelli retributivi stabiliti dai
contratti collettivi siano conformi a tale principio. Dalla legislazione vigente emerge
che il legislatore tende a considerare la retribuzione prevista dalla norma collettiva
come il parametro più idoneo a realizzare quanto previsto dallart. 36 Costituzione,
attraverso ladeguamento di questo principio alle contingenze reali. Pertanto ai fini
della dimostrazione dellinadeguatezza del trattamento retributivo previsto dal
contratto collettivo è necessario che siano addotte prove fondate su parametri esterni al
contratto stesso (Cassazione Sezione Lavoro n. 132 dell8 gennaio 2002, Pres. Mileo,
Rel. Cuoco).
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