Un contratto collettivo aziendale può legittimamente differenziare la retribuzione dei lavoratori in base alla data di assunzione – Il principio di adeguatezza stabilito dall’art. 36 della Costituzione si presume rispettato, salvo prova contraria

Un contratto collettivo aziendale può legittimamente stabilire che i lavoratori assunti dopo una certa data non abbiamo diritto a percepire un emolumento attribuito ai loro colleghi di pari qualifica assunti prima della data stessa. Questa differenziazione non è sufficiente a dimostrare che la minor retribuzione attribuita a lavoratori con anzianità inferiore non sia conforme al principio di adeguatezza recato dall’art. 36 della Costituzione. Deve infatti presumersi, in mancanza di prova contraria, che i livelli retributivi stabiliti dai contratti collettivi siano conformi a tale principio. Dalla legislazione vigente emerge che il legislatore tende a considerare la retribuzione prevista dalla norma collettiva come il parametro più idoneo a realizzare quanto previsto dall’art. 36 Costituzione, attraverso l’adeguamento di questo principio alle contingenze reali. Pertanto ai fini della dimostrazione dell’inadeguatezza del trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo è necessario che siano addotte prove fondate su parametri esterni al contratto stesso (Cassazione Sezione Lavoro n. 132 dell’8 gennaio 2002, Pres. Mileo, Rel. Cuoco).