Per la maturazione del diritto alla promozione
automatica, nel trimestre di svolgimento delle mansioni superiori si considerano utili i
giorni di riposo settimanale, ma non i periodi di ferie e di malattia
Ai fini del compimento del periodo
trimestrale (o di quello diverso previsto dalla disciplina collettiva) di assegnazione a
mansioni superiori, necessario per l' acquisizione del diritto alla cosiddetta promozione
automatica, ai sensi dell'art. 2l03 cod. civ., non può tenersi conto né del periodo di
ferie, né del periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa di malattia.
Deve anche rilevarsi che le ferie, di norma, debbono essere
godute in modo continuativo (come dispone l'art. 2l03 cod. civ.), perché possano meglio
assolvere alle loro finalità di consentire al lavoratore il recupero delle energie
psico-fisiche e lo svolgimento di attività sociali e culturali, che normalmente non
possono adeguatamente essere coltivate nel periodo di lavoro, ma, proprio per tale loro
caratteristica, incidono sensibilmente sulla durata delle mansioni superiori e sulla
correlata acquisizione professionale nel limitato periodo necessario per conseguire la
promozione automatica.
Per contro, non altrettanto può dirsi dei riposi settimanali, i
quali costituiscono pause fisiologicamente insopprimibili e non procrastinabili (se non in
casi eccezionali ed in limiti molto ristretti); essi cadenzano naturalmente lo svolgimento
dellattività lavorativa, sicché, in loro mancanza, lo stesso svolgimento e
lacquisizione della pratica in mansioni più impegnative ne risulterebbero
pregiudicati.
Ai riposi settimanali non può quindi riconoscersi
leffetto interruttivo, ai fini della maturazione della qualifica superiore, proprio
di ferie e di malattia (Cassazione Sezione Lavoro n. 15766 del 13 dicembre 2001, Pres.
Trezza, Rel. Vigolo).
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