Giampiero S. dipendente dellEnichem s.p.a. con qualifica di quadro e mansioni di responsabile amministrativo di uno stabilimento è stato licenziato per giusta causa con laddebito di avere effettuato due prelievi dalla piccola cassa a lui affidata, rispettivamente di lire 1.200.000 e lire 500.000, in assenza di un giustificativo di spesa, omettendo, poi di restituirli. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Nuoro sostenendo, tra laltro, leccessività della sanzione, anche perché, a differenza di quanto avveniva di solito egli non era stato invitato a regolarizzare la pendenza prima della contestazione disciplinare. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Nuoro hanno ritenuto legittimo il licenziamento. Il Tribunale ha tra laltro rilevato che la posizione del ricorrente allinterno dellazienda e lintensità dellelemento psicologico caratterizzante il suo comportamento aveva reso particolarmente gravi le infrazioni addebitate non consentendo la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, stante lirrimediabile compromissione dellelemento fiduciario. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza del Tribunale di Nuoro per violazione di legge e difetti di motivazione. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 17208 del 4 dicembre 2002, Pres. DellAnno, Rel. Foglia) ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sua decisione. La sentenza del Tribunale di Nuoro ha osservato la Corte è esente da censure dal momento che essa, lungi dallesprimere un giudizio perentorio, meccanicisticamente costruito, di legittimità del licenziamento ha preso in considerazione, con completezza di indagine, gli aspetti oggettivi e soggettivi del comportamento posto in essere dal ricorrente, sia prima che dopo laccertamento delladdebito, opportunamente valutando primariamente la posizione apicale e di responsabilità rivestita dallo stesso allinterno dello stabilimento, piuttosto che il valore economico di per sé certamente modesto delloperazione censurata. La sentenza
impugnata ha aggiunto la Corte ha altresì correttamente ed adeguatamente
preso in considerazione un elemento talora trascurato dalla giurisprudenza, e in parte
anche dalla dottrina, in materia di illeciti disciplinari: ed infatti, al di là dei
referenti tradizionali, costituiti dai connotati soggettivi ed oggettivi della condotta,
parimetrati agli obblighi contrattuali di diligenza e di fedeltà assunti dal lavoratore
subordinato nei confronti del datore di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e
generalmente ricondotti al concetto di crisi del rapporto fiduciario, può
assumere rilievo anche un altro elemento che è quello costituito dal disvalore
ambientale che può assumere la condotta del dipendente, anche per la sua
specifica posizione professionale e di responsabilità nel servizio svolto, in quanto
modello diseducativo o comunque disincentivante nei confronti degli altri dipendenti della
compagine aziendale, specialmente se a lui sottoordinati. |