Lindennità
dovuta al lavoratore per ferie non godute ha natura retributiva e non risarcitoria. Il
mancato godimento delle ferie comporta infatti la prestazione di attività lavorativa
contrattualmente non dovuta ed irreversibilmente prestata. Poiché il datore di lavoro non
può restituire lindebita prestazione ricevuta egli è obbligato, in base agli
articoli 1463 e 2037 cod. civ., al pagamento di una somma, corrispondente alla
retribuzione, che costituisce lindennità sostitutiva. Oltre che a questa somma il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per la lesione del suo diritto al
godimento delle ferie, in termini di perdita di curapersonale (energie
psico-fisiche e tempo libero) familiare e sociale. Per realizzare questo diritto egli deve
tuttavia dare la prova del danno. Da tale risarcimento il datore di lavoro può essere
esonerato ove provi che il suo inadempimento sia stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cassazione Sezione Lavoro n. 15776
del 9 novembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Cuoco). |