Le fasce orarie di reperibilità per il controllo
sono applicabili in caso di assenza del lavoratore per infermità causata da infortunio
sul lavoro - La materia può essere validamente disciplinata dal contratto collettivo
Lart.
14 terzo comma Cost. prevede una generale riserva di legge per la disciplina dei controlli
delle infermità del lavoratore (gli accertamenti e le ispezioni
sono
regolati da leggi speciali). E, come osservato dalla dottrina, lart. 5 secondo
comma della legge 20 maggio 1970 n. 300 (il controllo delle assenze per infermità
può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo
richieda) ha soddisfatto questa riserva. Ed è incontestato che la norma,
disciplinando il controllo delle assenze per infermità (quale temporaneo
impedimento), riguardi anche lipotesi in cui linfermità dipenda da
infortunio sul lavoro. Ad una più specifica finalità sono dirette le c.d. fasce orarie
di reperibilità. Introdotte (con norma programmatica) dallaccordo interconfederale
del 26 gennaio 1977, applicate poi da alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro
(come in materia tessile), le fasce orarie sono state legislativamente previste, quale
formale attuazione del protocollo triangolare (dintesa sul costo del lavoro) del 22
gennaio 1983 (attuazione diretta a contrastare il contingente fenomeno
dellassenteismo per micromorbilità pretestuosa), solo per le infermità
determinate da malattia: non per quelle determinate da infortuni sul lavoro.
Deve ritenersi che lobbligo di disponibilità del lavoratore assente per infortunio
sul lavoro, pur non direttamente disciplinato dalle fasce orarie previste
dallindicata normativa, sia legittimamente regolabile dal contratto collettivo (la
legittimità di uneventuale norma collettiva che abbia questo contenuto è condivisa
da Cass. 30 gennaio 2002 n. 1247). Ciò discende in primo luogo dalloggetto di
questobbligo. Per tale oggetto, le fasce orarie disciplinate dalle disposizioni
precedentemente indicate (ed ogni altra, pur disciplinata da norma collettiva) non
rientrano nello spazio della riserva di legge, costituzionalmente garantita. Ed invero,
questa riserva attiene allaccertamento in sé, come attività dellorgano che
ha la relativa funzione; la sua ragione normativa è la natura invasiva
dellaccertamento, nei confronti della sfera del singolo: la positiva penetrazione in
uno spazio (linfermità, nonché il corpo e la mente, che ne sono sede), il quale,
riguardando, come sofferta intimità la dignità dellindividuo (anche nei suoi
potenziali riflessi familiari, professionali e sociali), esige adeguata corrispondente
riservatezza. Ed è ben evidente (come ragione della riserva) la necessità che questa
penetrazione sia regolata da una norma di legge: adeguata attuazione della riserva e della
relativa ragione, la legge ha poi assegnato la gestione dellaccertamento ad un
istituto pubblico, al fine di garantirne la necessità e le modalità. La disponibilità
nelle fasce orarie previste per la visita di controllo ha un diverso più limitato
oggetto: il comportamento del lavoratore (rendersi reperibile in particolari limitati
spazi della giornata, per consentire la visita), quale fatto propedeutico, necessario per
laccertamento. Il controllo è un fatto attivo (del terzo) nei confronti del
singolo; la reperibilità è un fatto passivo (del singolo) nei confronti del controllo.
In tal modo, nei confronti duna norma collettiva, che disciplini attraverso fasce
orarie la disponibilità del lavoratore al controllo di infermità causate da infortuni
sul lavoro, la preclusione ex art. 14 terzo comma Cost. (ravvisata da Cass. 2
giugno 1998 n. 5414), investendo un oggetto diverso dalla disponibilità, non sussiste. Da
altra angolazione, è poi da osservare che la disciplina delle fasce orarie non solo non
rientra nellindicata preclusione, bensì è fondata su una doverosa disponibilità
del lavoratore al controllo dellinfermità. Ed invero, questo controllo è un
diritto del datore, previsto dallart. 5 secondo comma della legge 20 maggio 1970 n.
300; e questi, creditore della prestazione, ha indubbio interesse ad accertare non
solo la giustificazione della temporanea sospensione delladempimento adotta dal
lavoratore, bensì la situazione patologica del lavoratore stesso, quale potenziale
fattore duna propria responsabilità. A tale diritto corrisponde il simmetrico
obbligo del lavoratore ( unico strumento di attuazione di quel diritto). E, in assenza
dun termine ladempimento di questo obbligo sarebbe immediatamente
esigibile (articolo 1183 primo comma cod. civ.). Temporale delimitazione
dellobbligo, le fasce orarie costituiscono, come anche la dottrina ha osservato, una
prescrizione a favore del lavoratore (è da aggiungere che le sanzioni previste per
linadempimento hanno la loro giustificazione quale simmetrico compenso
anche in questa favorevole delimitazione). Da più generale angolazione,
questobbligo di reperibilità è poi parte del più generale obbligo di correttezza
e buona fede, immanente a tutto lo svolgimento del rapporto obbligatorio (come ad es., per
gli artt. 1175, 1358, 1366, 1375 cod.civ.) (Cassazione Sezione Lavoro n. 15773 del 9
novembre 2002, Pres. DAngelo, Rel. Cuoco).
|