I soci di una
cooperativa utilizzati dalle ferrovie dello stato come
fattorini o commessi in base ad un contratto di appalto
devono essere ritenuti dipendenti dell'azienda
ferroviaria. - In base allart. 1 della
legge n. 1369 del 1960 (Cassazione Sezione Lavoro n.
14302 del 5 ottobre 2002, Pres. Mileo, Rel. Picone).
Pietro S. e Fabrizio R., soci della Società Cooperativa
Portabagagli, hanno lavorato a Firenze per le Ferrovie
dello Stato svolgendo mansioni di fattorino e di commesso
in base a disposizioni loro impartite da personale delle
F.S. Il loro impiego era previsto da un contratto di
appalto di servizi concluso tra la Società Cooperativa
Portabagagli e le Ferrovie dello Stato. I due lavoratori
hanno chiesto al Pretore di Firenze di accertare che essi
erano dipendenti delle Ferrovie dello Stato in base
allart. 1 della legge n. 1369 del 1960, che vieta
lappalto di manodopera. Il Pretore ha accolto la
domanda. Il Tribunale di Firenze, in grado di appello, ha
integralmente riformato la decisione del Pretore,
affermando che i lavoratori, pur essendo impiegati
direttamente dalle Ferrovie dello Stato, dovevano
ritenersi inseriti nellorganizzazione della loro
cooperativa che provvedeva alla assegnazione delle ferie,
alle sostituzioni ecc. e che non poteva considerarsi un
operatore fittizio in quanto titolare di una struttura
autonoma, che aveva assunto un appalto globale di
servizi. La liceità dellappalto di servizi che
richiedono il mero impiego di manodopera è stata
confermata, secondo il Tribunale, sul piano dei principi
generali, dalla successiva legge 24 giugno 1997 n. 196
che ha consentito la fornitura di prestazioni di
manodopera per lavoro interinale. I lavoratori hanno
proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza
del Tribunale per non avere considerato, fra
laltro, che la cooperativa appaltatrice si limitava
alla gestione amministrativa del servizio senza
provvedere alle attività operative e senza avere
responsabilità di risultato.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14302 del 5 ottobre
2002, Pres. Mileo, Rel. Picone), ha accolto il ricorso.
Poiché il divieto di intermediazione nelle prestazioni
di lavoro è posto al fine di impedire che il datore di
lavoro effettivo possa sottrarsi agli obblighi
discendenti dalla titolarità dei rapporti di lavoro,
formalmente imputandoli ad altro soggetto che provvede
alle assunzioni e alla gestione amministrativa dei
dipendenti ha osservato la Corte esso opera
oggettivamente, prescindendo da un intento fraudolento o
simulatorio delle parti, ogni qual volta un lavoratore
distaccato presso unorganizzazione diversa da
quella del suo datore di lavoro renda le sue prestazioni
al servizio esclusivo del soggetto di destinazione; ne
segue che l'infrazione al divieto non resta esclusa dal
fatto che l'appalto sia stato conferito al titolare di
un'effettiva organizzazione imprenditoriale, dotata di
capitali, macchine e attrezzature, e neppure dalla
stipulazione di un contratto le cui clausole contemplino
l'organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore,
potendo verificarsi nella fase esecutiva, anche
relativamente ad un solo segmento del complessivo
servizio appaltato, la messa a disposizione del
committente di uno o più dipendenti. Il riferimento del
Tribunale alla legge n. 196 del 1997 ha aggiunto
la Corte è giuridicamente erroneo perché questa
legge, introducendo nell'ordinamento il lavoro temporaneo
ed ammettendo con tale istituto la possibilità di
scindere il soggetto che utilizza le prestazioni
lavorative ed il soggetto datore di lavoro (al di là,
quindi, delle ipotesi di "distacco" ammesse
dalla giurisprudenza), assume una valenza propriamente
derogatoria dei principi della legge 1360/1969, senza
incidere minimamente sulla portata di essa, che resta
applicabile a tutte le fattispecie non riconducibili a
quella delineata dalla normativa derogatoria.
Sul piano generale ha concluso la Corte non
è lecito lappalto il cui oggetto consista nel
mettere a disposizione del committente una prestazione
lavorativa, lasciando allappaltatore-datore di
lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del
rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie,
assicurazione della continuità della prestazione
mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale
organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un
risultato produttivo autonomo.
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