I soci di una cooperativa utilizzati dalle ferrovie dello stato come fattorini o commessi in base ad un contratto di appalto devono essere ritenuti dipendenti dell'azienda ferroviaria. -  In base all’art. 1 della legge n. 1369 del 1960 (Cassazione Sezione Lavoro n. 14302 del 5 ottobre 2002, Pres. Mileo, Rel. Picone).


         Pietro S. e Fabrizio R., soci della Società Cooperativa Portabagagli, hanno lavorato a Firenze per le Ferrovie dello Stato svolgendo mansioni di fattorino e di commesso in base a disposizioni loro impartite da personale delle F.S. Il loro impiego era previsto da un contratto di appalto di servizi concluso tra la Società Cooperativa Portabagagli e le Ferrovie dello Stato. I due lavoratori hanno chiesto al Pretore di Firenze di accertare che essi erano dipendenti delle Ferrovie dello Stato in base all’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, che vieta l’appalto di manodopera. Il Pretore ha accolto la domanda. Il Tribunale di Firenze, in grado di appello, ha integralmente riformato la decisione del Pretore, affermando che i lavoratori, pur essendo impiegati direttamente dalle Ferrovie dello Stato, dovevano ritenersi inseriti nell’organizzazione della loro cooperativa che provvedeva alla assegnazione delle ferie, alle sostituzioni ecc. e che non poteva considerarsi un operatore fittizio in quanto titolare di una struttura autonoma, che aveva assunto un appalto globale di servizi. La liceità dell’appalto di servizi che richiedono il mero impiego di manodopera è stata confermata, secondo il Tribunale, sul piano dei principi generali, dalla successiva legge 24 giugno 1997 n. 196 che ha consentito la fornitura di prestazioni di manodopera per lavoro interinale. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza del Tribunale per non avere considerato, fra l’altro, che la cooperativa appaltatrice si limitava alla gestione amministrativa del servizio senza provvedere alle attività operative e senza avere responsabilità di risultato.
         La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14302 del 5 ottobre 2002, Pres. Mileo, Rel. Picone), ha accolto il ricorso. Poiché il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro è posto al fine di impedire che il datore di lavoro effettivo possa sottrarsi agli obblighi discendenti dalla titolarità dei rapporti di lavoro, formalmente imputandoli ad altro soggetto che provvede alle assunzioni e alla gestione amministrativa dei dipendenti – ha osservato la Corte – esso opera oggettivamente, prescindendo da un intento fraudolento o simulatorio delle parti, ogni qual volta un lavoratore distaccato presso un’organizzazione diversa da quella del suo datore di lavoro renda le sue prestazioni al servizio esclusivo del soggetto di destinazione; ne segue che l'infrazione al divieto non resta esclusa dal fatto che l'appalto sia stato conferito al titolare di un'effettiva organizzazione imprenditoriale, dotata di capitali, macchine e attrezzature, e neppure dalla stipulazione di un contratto le cui clausole contemplino l'organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, potendo verificarsi nella fase esecutiva, anche relativamente ad un solo segmento del complessivo servizio appaltato, la messa a disposizione del committente di uno o più dipendenti. Il riferimento del Tribunale alla legge n. 196 del 1997 – ha aggiunto la Corte – è giuridicamente erroneo perché questa legge, introducendo nell'ordinamento il lavoro temporaneo ed ammettendo con tale istituto la possibilità di scindere il soggetto che utilizza le prestazioni lavorative ed il soggetto datore di lavoro (al di là, quindi, delle ipotesi di "distacco" ammesse dalla giurisprudenza), assume una valenza propriamente derogatoria dei principi della legge 1360/1969, senza incidere minimamente sulla portata di essa, che resta applicabile a tutte le fattispecie non riconducibili a quella delineata dalla normativa derogatoria.
         Sul piano generale – ha concluso la Corte – non è lecito l’appalto il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.