ANCHE QUANDO IL CONTRATTO COLLETTIVO PREVEDE, PER UNA DETERMINATA INFRAZIONE, IL LICENZIAMENTO, IL GIUDICE DEVE VALUTARE SE, NEL CASO CONCRETO, LA SANZIONE SIA PROPORZIONATA –
Il giudizio di adeguatezza è previsto dalla legge (Cassazione Sezione Lavoro n. 14041 del 27 settembre 2002, Pres. Mileo, Rel. Capitanio).


         Paolo F., dipendente della società Trentina Lieviti, in seguito a procedimento disciplinare, è stato sospeso dal lavoro per i giorni 18, 19 e 20 febbraio 1998. Egli si è assentato dal lavoro nei giorni 17, 18 e 19 febbraio, ripresentandosi in azienda il 20. L’azienda l’ha licenziato ritenendo assenza ingiustificata la mancata prestazione dal lavoro il 17 febbraio. Il licenziamento è stato motivato con riferimento anche a precedenti sanzioni disciplinari inflitte al lavoratore, in applicazione di una norma del contratto collettivo di categoria che consente all’azienda di licenziare il dipendente in caso di recidiva in qualsiasi mancanza dopo che egli abbia subito nei 12 mesi precedenti per due volte la sanzione della sospensione. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo di essere incorso in errore, in quanto aveva ritenuto che l’ultima sospensione gli fosse stata inflitta per i giorni 17, 18 e 19 febbraio, tanto che il successivo giorno 20 egli si era recato al lavoro; pertanto egli ha chiesto l’annullamento del provvedimento anche per eccessività della sanzione. L’azienda si è difesa sostenendo che il licenziamento doveva ritenersi legittimo in quanto consentito da una precisa norma del contratto collettivo. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Trento hanno dato ragione al lavoratore, in quanto hanno ritenuto che il lavoratore non abbia agito in malafede e che pertanto la sanzione inflittagli fosse eccessiva.
         L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che ai giudici di merito non era consentita la valutazione della proporzionalità della sanzione, in quanto questa era espressamente prevista dal contratto collettivo per la mancanza commessa dal lavoratore.
         La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14041 del 27 settembre 2002, Pres. Mileo, Rel. Capitanio) ha rigettato il ricorso. Il principio della proporzionalità della sanzione disciplinare – ha affermato la Corte – si fonda su norme di legge inderogabili; ne consegue che la contrattazione collettiva è nulla e, perciò, inapplicabile per contrasto con norme imperative dello Stato (in particolare, per quanto riguarda il licenziamento, l’art. 3 L. n. 604/66) tutte le volte in cui essa preveda un’ipotesi automatica di sanzione disciplinare conservativa o espulsiva che prescinda dalla valutazione della sua proporzionalità rispetto all’infrazione commessa dal lavoratore, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.