ANCHE QUANDO IL CONTRATTO COLLETTIVO PREVEDE, PER UNA DETERMINATA
INFRAZIONE, IL LICENZIAMENTO, IL GIUDICE DEVE VALUTARE SE, NEL CASO CONCRETO, LA SANZIONE
SIA PROPORZIONATA Il giudizio di adeguatezza è previsto dalla legge
(Cassazione Sezione Lavoro n. 14041 del 27 settembre 2002, Pres. Mileo, Rel. Capitanio).
Paolo F.,
dipendente della società Trentina Lieviti, in seguito a procedimento disciplinare, è
stato sospeso dal lavoro per i giorni 18, 19 e 20 febbraio 1998. Egli si è assentato dal
lavoro nei giorni 17, 18 e 19 febbraio, ripresentandosi in azienda il 20. Lazienda
lha licenziato ritenendo assenza ingiustificata la mancata prestazione dal lavoro il
17 febbraio. Il licenziamento è stato motivato con riferimento anche a precedenti
sanzioni disciplinari inflitte al lavoratore, in applicazione di una norma del contratto
collettivo di categoria che consente allazienda di licenziare il dipendente in caso
di recidiva in qualsiasi mancanza dopo che egli abbia subito nei 12 mesi precedenti per
due volte la sanzione della sospensione. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento
sostenendo di essere incorso in errore, in quanto aveva ritenuto che lultima
sospensione gli fosse stata inflitta per i giorni 17, 18 e 19 febbraio, tanto che il
successivo giorno 20 egli si era recato al lavoro; pertanto egli ha chiesto
lannullamento del provvedimento anche per eccessività della sanzione.
Lazienda si è difesa sostenendo che il licenziamento doveva ritenersi legittimo in
quanto consentito da una precisa norma del contratto collettivo. Sia il Pretore che, in
grado di appello, il Tribunale di Trento hanno dato ragione al lavoratore, in quanto hanno
ritenuto che il lavoratore non abbia agito in malafede e che pertanto la sanzione
inflittagli fosse eccessiva.
Lazienda ha
proposto ricorso per cassazione, sostenendo che ai giudici di merito non era consentita la
valutazione della proporzionalità della sanzione, in quanto questa era espressamente
prevista dal contratto collettivo per la mancanza commessa dal lavoratore.
La Suprema Corte
(Sezione Lavoro n. 14041 del 27 settembre 2002, Pres. Mileo, Rel. Capitanio) ha rigettato
il ricorso. Il principio della proporzionalità della sanzione disciplinare ha
affermato la Corte si fonda su norme di legge inderogabili; ne consegue che la
contrattazione collettiva è nulla e, perciò, inapplicabile per contrasto con norme
imperative dello Stato (in particolare, per quanto riguarda il licenziamento, lart.
3 L. n. 604/66) tutte le volte in cui essa preveda unipotesi automatica di sanzione
disciplinare conservativa o espulsiva che prescinda dalla valutazione della sua
proporzionalità rispetto allinfrazione commessa dal lavoratore, sia sotto il
profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.
|