Il contratto di lavoro non comporta per il dipendente obblighi di risultato – Egli è tenuto soltanto a svolgere diligentemente la prestazione lavorativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 1365 del 2 febbraio 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Amoroso)

Alessandro G. e Giuseppe Z., dipendenti del Nuovo Istituto Italiano di Arti Grafiche S.p.A. con mansioni di addetti a una rotativa, sono stati sottoposti a procedimento disciplinare con l’addebito di non avere controllato assiduamente le operazioni di stampa del periodico Topolino ed in particolare di non essere intervenuti tempestivamente per evitare un erroneo inserimento della carta nel percorso della macchina e la conseguente irregolarità dell’impaginazione. Essi si sono difesi sostenendo che l’inconveniente non poteva essere loro attribuito. L’azienda li ha puniti con due giorni di sospensione. I lavoratori hanno chiesto al Pretore di Bergamo di annullare la sanzione, sostenendo di avere svolto la loro prestazione con la normale attenzione senza notare alcuna irregolarità; essi hanno anche fatto rilevare che né i capi turno né i capi reparto presenti avevano notato l’inconveniente, sicché doveva ritenersi che l’errore verificatosi fosse estremamente difficile da scoprire. L’azienda, costituendosi in giudizio, ha chiesto la condanna dei lavoratori al risarcimento dei danni per un importo totale di lire 133 milioni circa. Il Pretore, dopo aver sentito alcuni testimoni, ha annullato la sanzione disciplinare ed ha rigettato la domanda aziendale di risarcimento dei danni. In grado di appello il Tribunale di Bergamo ha confermato la decisione del Pretore escludendo che il mancato conseguimento del risultato perseguito dall’azienda (ovvero la corretta stampa dei fogli del periodico) comportasse per ciò solo una responsabilità dei lavoratori. Il Tribunale ha rilevato che nell’attività di stampa non vi erano procedure di controllo prefissate ma era previsto soltanto il controllo a vista effettuato con riferimenti ottici; a valle della fase di stampa c’era poi il controllo delle segnature che in questo caso non evidenziò alcuna irregolarità. Conseguentemente il giudice di appello ha escluso che i lavoratori abbiano tenuto un comportamento negligente.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1365 del 2 febbraio 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Amoroso) ha rigettato il ricorso dell’azienda. Il lavoratore dipendente – ha affermato la Corte – è obbligato a svolgere correttamente la prestazione dovuta, ma non ad ottenere un determinato risultato; conseguentemente, ove il datore di lavoro intenda far valere l’insufficienza della prestazione lavorativa, non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma deve dare la dimostrazione di un colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, tenendo conto del grado di diligenza richiesto dalla prestazione nonché dell’incidenza dell’organizzazione dell’impresa e di fattori socio-ambientali. In questo caso – ha osservato la Corte – il Tribunale ha correttamente accertato che i lavoratori non tennero un comportamento colpevole o negligente.