Il contratto di lavoro non comporta per il dipendente
obblighi di risultato Egli è tenuto soltanto a svolgere diligentemente la
prestazione lavorativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 1365 del 2 febbraio 2002, Pres.
Sciarelli, Rel. Amoroso)
Alessandro G. e Giuseppe Z., dipendenti del Nuovo
Istituto Italiano di Arti Grafiche S.p.A. con mansioni di addetti a una rotativa, sono
stati sottoposti a procedimento disciplinare con laddebito di non avere controllato
assiduamente le operazioni di stampa del periodico Topolino ed in particolare di non
essere intervenuti tempestivamente per evitare un erroneo inserimento della carta nel
percorso della macchina e la conseguente irregolarità dellimpaginazione. Essi si
sono difesi sostenendo che linconveniente non poteva essere loro attribuito.
Lazienda li ha puniti con due giorni di sospensione. I lavoratori hanno chiesto al
Pretore di Bergamo di annullare la sanzione, sostenendo di avere svolto la loro
prestazione con la normale attenzione senza notare alcuna irregolarità; essi hanno anche
fatto rilevare che né i capi turno né i capi reparto presenti avevano notato
linconveniente, sicché doveva ritenersi che lerrore verificatosi fosse
estremamente difficile da scoprire. Lazienda, costituendosi in giudizio, ha chiesto
la condanna dei lavoratori al risarcimento dei danni per un importo totale di lire 133
milioni circa. Il Pretore, dopo aver sentito alcuni testimoni, ha annullato la sanzione
disciplinare ed ha rigettato la domanda aziendale di risarcimento dei danni. In grado di
appello il Tribunale di Bergamo ha confermato la decisione del Pretore escludendo che il
mancato conseguimento del risultato perseguito dallazienda (ovvero la corretta
stampa dei fogli del periodico) comportasse per ciò solo una responsabilità dei
lavoratori. Il Tribunale ha rilevato che nellattività di stampa non vi erano
procedure di controllo prefissate ma era previsto soltanto il controllo a vista effettuato
con riferimenti ottici; a valle della fase di stampa cera poi il controllo delle
segnature che in questo caso non evidenziò alcuna irregolarità. Conseguentemente il
giudice di appello ha escluso che i lavoratori abbiano tenuto un comportamento negligente.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1365 del 2
febbraio 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Amoroso) ha rigettato il ricorso dellazienda.
Il lavoratore dipendente ha affermato la Corte è obbligato a svolgere
correttamente la prestazione dovuta, ma non ad ottenere un determinato risultato;
conseguentemente, ove il datore di lavoro intenda far valere linsufficienza della
prestazione lavorativa, non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del
risultato atteso, ma deve dare la dimostrazione di un colpevole inadempimento degli
obblighi contrattuali del lavoratore, tenendo conto del grado di diligenza richiesto dalla
prestazione nonché dellincidenza dellorganizzazione dellimpresa e di
fattori socio-ambientali. In questo caso ha osservato la Corte il Tribunale
ha correttamente accertato che i lavoratori non tennero un comportamento colpevole o
negligente.
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