La rinunzia ai propri diritti fatta dal lavoratore in
corso di causa può essere invalidata per impugnazione nel termine di sei mesi
Purché non sia stata sottoscritta una conciliazione (Sezione Lavoro n.
13616 del 17 settembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli).
Vincenzo C.,
dipendente del Banco di Napoli, con qualifica di capo ufficio, ha promosso
nellottobre del 1992 un giudizio nei confronti del datore di lavoro, davanti al
Pretore di Napoli, per ottenere il riconoscimento del diritto allinquadramento nel
livello retributivo di quadro, in considerazione delle mansioni svolte. In
corso di causa, nel luglio del 1997, egli ha aderito ad una proposta di esodo anticipato e
contestualmente ha inviato al Banco un atto di rinuncia al diritto fatto valere e
allazione.
Successivamente, con atto del 13 ottobre 1997, egli ha impugnato la rinuncia, continuando
il giudizio. Il Banco ha eccepito la validità dellavvenuta rinuncia, mentre il
dipendente ha invocato lart. 2113 cod. civ., secondo cui le rinunce e le transazioni
aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei
contratti collettivi possono essere invalidate dal lavoratore con atto scritto, che deve
essere comunicato allazienda entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, o
dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono avvenute in un momento
successivo.
Il Pretore ha
dato ragione al Banco, rigettando la domanda. Questa decisione è stata confermata, in
grado di appello, dal Tribunale di Napoli, il quale ha ritenuto che limpugnazione in
base allart. 2113 cod. civ. non sia esperibile nel caso in cui il lavoratore abbia
azionato il suo diritto in giudizio. Vincenzo C. ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la sentenza di secondo grado per violazione dellart. 2113 cod. civ.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 13616 del 17 settembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli) ha
accolto il ricorso. La tesi che art. 2113 cod. civ. non si applichi ai lavoratori che
abbiano già intrapreso lazione giudiziale ha affermato la Corte è
infondata, in quanto la posizione di soggezione del prestatore di lavoro non viene meno
per il fatto che abbia azionato un diritto e non esclude, malgrado egli sia assistito da
un legale, che subisca pressioni che lo inducano ad una transazione o ad una rinuncia a
lui sfavorevole; a conferma di ciò sta il 4° comma dellart. 2113 cod. civ., che
esclude limpugnabilità della rinuncia o transazione solo se abbia il carattere
della conciliazione giudiziale o sindacale.
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