LOBBLIGO PER IL LAVORATORE DI RESTARE A CASA NELLE FASCE
ORARIE PER IL CONTROLLO MEDICO NON SUSSISTE NEL CASO DI ASSENZA DOVUTA AD INFORTUNIO SUL
LAVORO La legge si riferisce solo alle assenze per malattia e deve essere
interpretata restrittivamente (Cassazione Sezione Lavoro n. 1247 del 30 gennaio 2002,
Pres. Sciarelli, Rel. Amoroso).
Elisabetta P., dipendente della S.p.A. SATAP con mansioni di
addetta allesazione dei pedaggi autostradali, si è assentata nel giugno del 1996
per sottoporsi a cure in seguito ad infortunio sul lavoro. Su richiesta dellazienda
sono state disposte due visite mediche di controllo; in entrambi i casi il sanitario
incaricato, presentatosi presso il domicilio della lavoratrice nelle prescritte fasce
orarie, non lha trovata in casa. Per il mancato reperimento, lazienda le ha
inflitto per due volte la sanzione disciplinare della sospensione, la prima di tre giorni
e la seconda di cinque giorni. La lavoratrice ha impugnato le sanzioni in sede giudiziaria
chiedendone lannullamento. Sia il Pretore di Asti che, in grado di appello, il
locale Tribunale hanno ritenuto illegittimi e nulli i due provvedimenti disciplinari,
affermando che lobbligo per il lavoratore di restare a casa nelle fasce orarie
previste per i controlli medici è stabilito dalla legge n. 638 del 1983 solo nel caso di
assenze per malattia e non per quelle dovute ad infortunio.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1247 del 30 gennaio 2002,
Pres. Sciarelli, Rel. Amoroso) ha rigettato il ricorso dellazienda. Le norme
relative alle fasce orarie di reperibilità che il lavoratore deve osservare ai fini dei
controlli medici in caso di assenza (art. 5 della legge n. 638 del 1983) ha
affermato la Corte devono interpretarsi restrittivamente, dal momento che incidono
sul diritto garantito al lavoratore, quale cittadino, dallart. 16 della
Costituzione, alla libertà di movimento nel territorio dello Stato; pertanto esse
riguardano solo gli accertamenti espressamente indicati dal legislatore, ossia quelli
relativi a malattie ordinarie e non anche quelli sullo stato di inabilità conseguente ad
infortunio sul lavoro. In materia ha affermato la Corte può ritenersi
sussistente per il lavoratore soltanto un generico obbligo di correttezza e buona fede,
che implica un atteggiamento collaborativo per rendere possibile il controllo; questo
generico obbligo può anche essere meglio specificato dalla contrattazione collettiva;
deve comunque escludersi lapplicabilità delle specifiche prescrizioni recate dalla
legge n. 683 del 1983 in materia di reperibilità.
|