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L’azienda
ha l’obbligo di far lavorare il dipendente nel periodo di preavviso
– L’indennità sostitutiva può essere corrisposta solo se v’è
l’accordo sulla cessazione immediata della prestazione lavorativa
– Considerata la natura “reale” del preavviso,
l’art. 2118 (secondo comma) cod. civ. riconosce fondamentalmente
alle parti il diritto (rispettivamente) del lavoratore a eseguire la
prestazione lavorativa e del datore di lavoro a fruire di detta
prestazione. Solo ed esclusivamente a seguito di accordo di entrambe
le parti a rinunziare alla prestazione lavorativa durante il periodo
di preavviso, può essere consentita la corresponsione di
un’indennità sostitutiva del preavviso “lavorato”: per cui,
mancando il cennato accordo di entrambe le parti (e specificatamente
del lavoratore), il datore che non rende possibile l’espletamento
della prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso si rende
inadempiente con tutte le relative conseguenze (Cassazione Sezione
Lavoro n. 11118 del 28 luglio 2002, Pres. Sciarelli, Rel.
Balletti).
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