Lettera telematica di notizie - Direttore responsabile Domenico d'Amati

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L’azienda ha l’obbligo di far lavorare il dipendente nel periodo di preavviso – L’indennità sostitutiva può essere corrisposta solo se v’è l’accordo sulla cessazione immediata della prestazione lavorativa Considerata la natura “reale” del preavviso, l’art. 2118 (secondo comma) cod. civ. riconosce fondamentalmente alle parti il diritto (rispettivamente) del lavoratore a eseguire la prestazione lavorativa e del datore di lavoro a fruire di detta prestazione. Solo ed esclusivamente a seguito di accordo di entrambe le parti a rinunziare alla prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso, può essere consentita la corresponsione di un’indennità sostitutiva del preavviso “lavorato”: per cui, mancando il cennato accordo di entrambe le parti (e specificatamente del lavoratore), il datore che non rende possibile l’espletamento della prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso si rende inadempiente con tutte le relative conseguenze (Cassazione Sezione Lavoro n. 11118 del 28 luglio 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Balletti).

  


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