Lazienda non può
ritardare il pagamento del tfr in attesa della pubblicazione degli indici Istat necessari
per il calcolo della rivalutazione Essa deve versare limporto maturato e
successivamente provvedere al conguaglio (Cassazione Sezione Lavoro n. 1040 del 28 gennaio
2002, Pres. Saggio, Rel. Spanò)
Giancarlo P., ex dipendente della S.p.A. Poligrafici
Editoriale, ha chiesto al Pretore di Firenze di condannare lazienda, tra
laltro, al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per un
ritardo di 45 giorni nella corresponsione del trattamento di fine rapporto. Lazienda
si è difesa sostenendo di avere ritardato il pagamento per la necessità di attendere la
pubblicazione degli indici Istat necessari al fine della rivalutazione degli
accantonamenti per tfr. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Firenze,
hanno ritenuto fondata la domanda riconoscendo il diritto del lavoratore a percepire gli
interessi di legge e la rivalutazione monetaria sulle somme dovutegli per tfr e
corrispostegli in ritardo. Il Tribunale ha osservato in particolare che lesigenza di
attendere la pubblicazione degli indici Istat non impedisce il pagamento dellimporto
comunque maturato e dovuto, salvo conguaglio; solo il ritardo nel pagamento di
questultimo deve ritenersi incolpevole in quanto dipendente dal funzionamento
dellIstat.
Lazienda ha proposto ricorso per cassazione
sostenendo, tra laltro, che non può ritenersi giustificato porre a carico del
datore di lavoro lonere di effettuare un duplice conteggio, in quanto ciò
contrasterebbe con gli artt. 3 (principio di eguaglianza e razionalità) e 41 (tutela
delliniziativa privata) della Costituzione. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1040
del 28 gennaio 2002, Pres. Saggio, Rel. Spanò) ha rigettato il ricorso. Lazienda
ha osservato la Corte non chiarisce le ragioni per cui il sacrificio del
datore di lavoro, consistente nelleffettuazione di un duplice conteggio, dovrebbe
essere più grave, al punto di determinare una ingiustificata disparità di trattamento,
rispetto a quello del lavoratore costretto ad attendere il pagamento di un importo frutto
di anni di lavoro, sovente già destinato a far fronte a pressanti necessità. Neppure si
spiega per qual motivo la libertà di iniziativa economica, tutelata allart. 41
della Costituzione, dovrebbe esser meglio protetta del diritto del lavoratore,
anchesso garantito allart. 36 della Costituzione, a conseguire la giusta
mercede per lopera prestata e soprattutto non si considera che il contemperamento di
tali contrapposte esigenze avviene normalmente in sede di contrattazione collettiva. Molti
contratti prevedono dilazioni per il pagamento del tfr, collegato allacquisizione
dei dati Istat ha osservato la Corte mentre quello applicabile al rapporto
in esame nulla dispone al riguardo.
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