Il
dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che abbia lavorato per sette giorni
consecutivi, fruendo successivamente del riposo compensativo, ha diritto a un indennizzo
determinabile anche equitativamente per la privazione, pur legittima, della pausa
destinata al recupero delle energie psicofisiche. Il diritto a tale prestazione
indennitaria, che è satisfattiva di un pregiudizio diverso da quello della particolare
penosità del lavoro prestato di domenica, non è escluso dalla circostanza che la
disciplina collettiva preveda un particolare trattamento retributivo per la prestazione
lavorativa domenicale. Lindennizzo deve essere determinato in via equitativa
(Cassazione Sezione Lavoro n. 10324 del 16 luglio 2002, Pres. DellAnno, Rel.
Vigolo). |