Il dipendente delle Ferrovie dello Stato che lavora per sette giorni consecutivi ha diritto ad un indennizzo per la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno – L’importo va determinato in via equitativa

Il dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che abbia lavorato per sette giorni consecutivi, fruendo successivamente del riposo compensativo, ha diritto a un indennizzo determinabile anche equitativamente per la privazione, pur legittima, della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche. Il diritto a tale prestazione indennitaria, che è satisfattiva di un pregiudizio diverso da quello della particolare penosità del lavoro prestato di domenica, non è escluso dalla circostanza che la disciplina collettiva preveda un particolare trattamento retributivo per la prestazione lavorativa domenicale. L’indennizzo deve essere determinato in via equitativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 10324 del 16 luglio 2002, Pres. Dell’Anno, Rel. Vigolo).