Il diritto di sciopero non può essere menomato da decisioni unilaterali del datore di lavoro. Nella fattispecie concreta tramite il non godimento della pausa pranzo (Tribunale di Pisa, 285 del 2002. Udienza 19 febbraio 2002).

FATTO: In seguito alla proclamazione delle OO.SS di uno sciopero nelle ore pomeridiane, il datore di lavoro aveva disposto che al "fine di garantire nella mattina dei giorni successivi il regolare inizio del servizio pubblico", i dipendenti operanti alle casse, anche se aderenti allo sciopero, dovessero provvedere alle "chiusure contabili". Questa attività coincideva con il lasso temporale immediatamente precedente all'inizio dello sciopero e in concomitanza con la pausa pranzo. Così facendo gli addetti operanti alle casse si vedevano prolungato l'orario di lavoro e inoltre menomato il tempo da dedicare al pranzo.

DIRITTO:La questione è stata affrontata dal Tribunale di Pisa, con udienza tenuta in data 19 febbraio 2002. Il datore di lavoro argomentava sostenendo che la pausa pranzo ha significato se rapportata allo svolgimento dell'integrale orario di lavoro. Questa motivazione non è condivisa dal tribunale, in quanto è pacifica la portata dell'art. 89 CCNL del credito e finanza, che sancisce  il diritto soggettivo del cassiere di non svolgere attività nella pausa pranzo. Inoltre la decisione di svolgere attività lavorativa nell'intervallo era stata presa unilateralmente dal datore di lavoro, così facendo si determinava sempre in via unilaterale la durata dello sciopero.
E' altresì necessario osservare gli interessi che vengono a confliggere in questo caso. Da un lato il diritto allo sciopero e dall'altro l'interesse del datore di lavoro a limitare il più possibile i danni, che gli vengono arrecati dall'interruzione dell'attività lavorativa. In questo caso il danno che si produceva al datore, era costituito dalle minori transazioni con il pubblico che nel pomeriggio non avrebbe potuto usufruire del servizio: un danno del tutto legittimo e conseguenza di comportamenti tutelati e garantiti anche a livello costituzionale.
Il Tribunale ha inoltre osservato che il comportamento tenuto dal datore di lavoro, pregiudica il diritto allo sciopero.Infatti è chiaro l'effetto che il datore voleva produrre: scoraggiare la partecipazione allo sciopero mediante l'annullamento o la riduzione della pausa pranzo o, leggendo in modo diverso il provvedimento, mediante il prolungamento dell'orario di lavoro.
Il Giudice, visto l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, ha ordinato alla Cassa di Risparmio di Pisa S.p.a, di astenersi dal richiedere ai propri dipendenti di svolgere l'attività lavorativa oltre il termine del turno mattutino.