| Il diritto di sciopero non può essere menomato da
decisioni unilaterali del datore di lavoro. Nella fattispecie concreta tramite il non
godimento della pausa pranzo (Tribunale di Pisa, 285 del 2002. Udienza 19
febbraio 2002). FATTO: In seguito alla proclamazione delle OO.SS di uno sciopero nelle ore pomeridiane, il datore di lavoro aveva disposto che al "fine di garantire nella mattina dei giorni successivi il regolare inizio del servizio pubblico", i dipendenti operanti alle casse, anche se aderenti allo sciopero, dovessero provvedere alle "chiusure contabili". Questa attività coincideva con il lasso temporale immediatamente precedente all'inizio dello sciopero e in concomitanza con la pausa pranzo. Così facendo gli addetti operanti alle casse si vedevano prolungato l'orario di lavoro e inoltre menomato il tempo da dedicare al pranzo. DIRITTO:La questione è stata affrontata dal
Tribunale di Pisa, con udienza tenuta in data 19 febbraio 2002. Il datore di lavoro
argomentava sostenendo che la pausa pranzo ha significato se rapportata allo svolgimento
dell'integrale orario di lavoro. Questa motivazione non è condivisa dal tribunale, in
quanto è pacifica la portata dell'art. 89 CCNL del credito e finanza, che sancisce
il diritto soggettivo del cassiere di non svolgere attività nella pausa pranzo. Inoltre
la decisione di svolgere attività lavorativa nell'intervallo era stata presa
unilateralmente dal datore di lavoro, così facendo si determinava sempre in via
unilaterale la durata dello sciopero.
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