Il trattamento economico di maternità deve essere corrisposto alla lavoratrice anche se, nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, ella sia stata licenziata per giusta causa In applicazione degli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione (Corte Costituzionale sentenza n. 405 del 14 dicembre 2001, Pres. Ruperto, Red. Contri) In applicazione degli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione (Corte Costituzionale sentenza n. 405 del 14 dicembre 2001, Pres. Ruperto, Red. Contri). In base alla
legge 30 dicembre 1971 n. 1204 le lavoratrici madri non possono essere licenziate nel
periodo che va dallinizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del
bambino; il divieto di licenziamento non si applica in tre casi (art. 2 della legge): a)
colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa di licenziamento; b) cessazione
dellattività dellazienda cui essa è addetta; c) risoluzione del rapporto di
lavoro per scadenza del termine. Lart. 15 della stessa legge stabilisce che le
lavoratrici madri, nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (due mesi prima e tre
mesi dopo il parto) hanno diritto a unindennità giornaliera pari all80% della
retribuzione. Lart. 17 prevede che lindennità sia corrisposta anche nei casi
di risoluzione del rapporto previsti dallart. 2 lett. b) e c) che si verifichino
durante i periodi di interdizione dal lavoro; lindennità invece non è dovuta in
caso di licenziamento per giusta causa.
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