Ministero del Lavoro e Della previdenza Sociale 

DECRETO 12 gennaio 2001

 

Criteri per la corresponsione dell'indennita' di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (GU n. 71 del 26-3-2001)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
E CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. che ha previsto   l'istituzione   di   apposita   
gestione  separata  presso  l'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  in  favore  dei lavoratori privi 
di altre forme di tutela previdenziale;
Visto  l'art.  59,  comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che  ha previsto uno specifico contributo, 
pari allo 0,5 per cento ed a  carico dei  predetti lavoratori, per la tutela della maternità e per gli assegni 
per il nucleo familiare;

Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha  previsto,  tra l'altro, l'estensione, 
agli iscritti alla predetta gestione,  della  tutela  contro  il  rischio  di malattia in caso di degenza  ospedaliera, 
 nei  limiti delle risorse derivanti dal citato contributo ed in relazione al reddito individuale;
Ritenuto   di  dare  attuazione  a  tale  disposizione  legislativa parametrando  la  misura  dell'indennita'  
in  parola all'entita' dei contributi  accreditati  presso  la gestione di cui trattasi, nonche' escludendo  
dalla  prestazione  i  soggetti che abbiano dichiarato un reddito individuale  superiore  al  settanta per cento 
del massimale contributivo  di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
 Preso atto della previsione di gettito per l'anno 2000;
DECRETA:
Art. 1. Destinatari della prestazione in caso di degenza ospedaliera
1.  A  decorrere  dal  1o gennaio 2000, agli iscritti alla Gestione separata  presso  l'INPS  di  cui  all'art.  2, 
    comma 26, della legge  8 agosto 1995, n. 335, e' dovuta un'indennita' di malattia in caso di degenza  
    ospedaliera, calcolata ai sensi del seguente art. 2. Per le degenze  iniziate prima di tale data, l'indennita' 
    spetta a decorrere dalla data stessa.

2.  Dal  beneficio  di  cui al comma 1 sono esclusi gli iscritti ad altre forme obbligatorie ed i pensionati.
            3.  L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta a condizione che, nei  confronti  dei  lavoratori interessati, 
          risultino attribuite tre mensilita'  della  contribuzione dovuta alla gestione di cui al comma stesso,  nei dodici
          mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il   reddito   individuale   non   sia  superiore,  nell'anno  
        solare precedente,  al  massimale  contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, 
       diminuito del 30 per cento.
 Art. 2. Misura dell'indennita'
      1. La  prestazione  indennitaria  e'  calcolata  in  relazione  al massimale  di contribuzione di cui al comma 3 
          dell'articolo 1, valido per  l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per trecentosessantacinque giorni, con le 
         seguenti percentuali: 8%  nell'ipotesi  di  accredito  di contribuzione, fino a quattro mensilita',  anche  non  
         continuativa,  nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero; 12% nell'ipotesi di accredito di 
         contribuzione, da cinque ad otto mensilita',  anche  non  continuativa,  nei dodici mesi precedenti la data 
         di inizio del ricovero; 16%  nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilita',  anche  
        non  continuativa,  nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero
2.  L'indennita'  e'  erogata  dall'INPS,  a  carico della gestione separata  di  cui  all'art. 1, a seguito di 
    presentazione di apposita domanda,  da  parte  dell'interessato,  con  le  modalita'  stabilite dall'INPS  
    ed  entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di  dimissione  ospedaliera,  corredata  da 
   autocertificazione da cui risultino  i  redditi  dell'anno precedente assoggettati a contributo alla predetta 
   gestione separata
      3. Le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo possono   essere variate, con periodicita' biennale,
           in relazione all'andamento della  gestione  separata  di  cui  all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
           n. 335.
      4.  L'indennita'  spetta,  fino  al massimo di 180 giorni nell'anno solare,  per  ogni  giornata  di degenza presso
           strutture ospedaliere pubbliche  e  private  accreditate  dal  Servizio sanitario nazionale ovvero  per  ogni
           giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.