Incidente sul lavoro per imprudenza di una lavoratrice nell’introdurre la mano in una taglierina – L’avventatezza della dipendente non esclude la responsabilità del dirigente dello stabilimento per non avere adeguatamente protetto la macchina (Cassazione Sezione Quarta Penale n. 42978 del 29 novembre 2001, Pres. Violetti, Rel. Marzano) L’avventatezza della dipendente non esclude la responsabilità del dirigente dello stabilimento per non avere adeguatamente protetto la macchina (Cassazione Sezione Quarta Penale n. 42978 del 29 novembre 2001, Pres. Violetti, Rel. Marzano).

Giuliana B., dipendente della Nestlè Italiana, addetta a una macchina incartatrice, mentre l’impianto era fermo ha cercato di rimuovere un grumo di cioccolato dalla taglierina introducendo la mano in uno spazio di 45 mm. lasciato libero dallo sportello in plexiglas posto a protezione degli ingranaggi; improvvisamente la macchina si è messa in movimento e la mano sinistra che si trovava tra le lame è stata stritolata. Nel processo penale che ne è seguito, il dirigente dello stabilimento si è difeso sostenendo che l’incidente si era verificato per la condotta imprudente della lavoratrice che, prima di introdurre la mano nella macchina, avrebbe dovuto rimuovere la protezione di plexiglas azionando in tal modo l’apposito interruttore e bloccando così il funzionamento della taglierina. Sia il Pretore che la Corte di appello di Perugia, hanno affermato la responsabilità del dirigente osservando che in base alla legge (art. 68 del D.P.R. n. 354/95) “la segregazione degli organi lavoratori, deve essere, per quanto possibile, assoluta, e deve essere realizzata in modo da impedire non soltanto contatti accidentali tra detti organi e i lavoratori che utilizzano la macchina ma anche contatti voluti” e che nel caso in esame sarebbe stato possibile ridurre il varco lasciato nella protezione di plexiglas (per consentire il passaggio della cioccolata confezionata), in modo da rendere impossibile l’introduzione di una mano senza il contestuale sollevamento dello sportello, che a sua volta, avrebbe comportato il blocco della macchina. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto ravvisare nel comportamento imprudente della lavoratrice la causa esclusiva dell’incidente.
La Suprema Corte (Sezione Quarta Penale n. 42978 del 29 novembre 2001, Pres. Violetti, Rel. Marzano) ha rigettato il ricorso, rilevando che dall’istruttoria svolta era emersa la possibilità di realizzare una protezione tale da impedire che la lavoratrice potesse introdurre la mano nella macchina e che la rimozione dei grumi di cioccolato rientrava nelle mansioni affidate a Giuliana B. e da lei abitualmente svolte.
Un comportamento anomalo del lavoratore – ha affermato la Corte – può acquisire valore di causa sopravvenuta, da sola sufficiente a cagionare l’evento, quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto imprevedibile; non è invece sufficiente ad escludere la responsabilità dell’imprenditore un comportamento avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell’attività lavorativa svolta, in quanto tale condotta, non è affatto eccezionale ed imprevedibile.