La Corte di Cassazione
continua a esaminare, sotto vari profili, questioni legate alla mancata tempestiva
fruizione delle ferie, nonché allindividuazione dei conseguenti diritti e obblighi.
Due decisioni emesse in questi primi mesi dellanno arricchiscono ulteriormente il
panorama giurisprudenziale. Vediamo di che si tratta. Secondo una prima sentenza (Cass. 5
gennaio 2001, n. 96), i contratti collettivi, nel riconoscere in talune situazioni il
diritto al godimento delle ferie in misura superiore a quella giustificata dal principio
della proporzionalità delle stesse alla durata della prestazione lavorativa, possono
assoggettare il diritto a determinate condizioni (quali la possibilità
delleffettiva fruizione, prima della risoluzione del rapporto). La Cassazione ha
affermato inoltre che dal momento che le ferie sono dirette ad assicurare il
recupero delle energie psicofisiche, nonché a soddisfare le esigenze ricreative del
lavoratore e a consentirgli di partecipare alla vita familiare e sociale il diritto
alle ferie presuppone leffettivo svolgimento del lavoro e matura giorno per giorno.
Non matura, per esempio, nei periodi di malattia, durante i quali non sussistono le
esigenze di recupero delle energie psicofisiche e di più intensa partecipazione alla vita
familiare e sociale.
Unaltra sentenza (Cass. 21 febbraio
2001, n. 2569) è stata originata dalla richiesta di un lavoratore dottenere
leffettivo godimento del riposo e non la relativa indennità sostitutiva,
corrispondente a 80 giorni di ferie non goduti negli anni precedenti. La Suprema Corte, a
differenza dei giudici del merito che avevano esaminato il caso, ha accolto il ricorso del
lavoratore, affermando che, in caso di mancato godimento delle ferie, egli ha diritto
dottenere il risarcimento del danno in forma specifica, ossia leffettivo
godimento dei riposi, e può pertanto rifiutare lindennità sostitutiva. La Corte di
Cassazione ha affermato che nella materia in esame deve trovare applicazione
larticolo 2058 del codice civile, secondo il quale "il danneggiato può
chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile;
tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la
reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore".
Questa norma, ha osservato la Corte, concerne
la responsabilità extracontrattuale, ma ha valore di principio generale. Daltra
parte, in materia di diritti attinenti allintegrità psicofisica e, più in
generale, agli interessi esistenziali del lavoratore, il datore di lavoro risponde per
responsabilità extracontrattuale, oltre che contrattuale. Larticolo 36 della
Costituzione pone il principio dellirrinunciabilità delle ferie, che, comè
stato affermato ripetutamente dalla Corte Costituzionale, comporta leffettiva
fruizione del riposo. Pertanto, ha affermato la Cassazione, eventuali clausole
contrattuali individuali o collettive che prevedano il pagamento di unindennità
sostitutiva delle ferie, devono ritenersi nulle. Questo, a meno che non sussistano,
nellambito aziendale, comprovate difficoltà che impediscano di consentire la
fruizione effettiva delle ferie in un momento successivo. Soltanto in una simile
fattispecie, infatti, potrebbe maturare il diritto del datore di lavoro a corrispondere
esclusivamente la relativa indennità sostitutiva.
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