SICUREZZA
Le Parti, nel confermare quanto in tema di sicurezza è stato definito
nell'Accordo Integrativo del 1° Ottobre 1996 e in testi precedenti relativamente al ruolo
e ai compiti dell'apposita Commissione Tecnica a suo tempo costituita, concordano nel
ritenere e considerare la sicurezza e la tranquillità personale di tutti gli operatori
quali beni principali da tutelare e preservare attraverso l'adozione di misure specifiche
a ciò indirizzate.
L'Azienda sulla scorta dei dati
prodotti e delle verifiche e mappature eseguite, evidenzia che:
ç è in via di completamento la copertura con
telecamera a circuito chiuso di tutti i locali autostradali;
ç si sta provvedendo a dotare i locali aperti al
pubblico 24 ore su 24, in sostituzione degli esistenti, di nuovi pulsanti antirapina e
antimalore, in modo da facilitare il collegamento laddove le circostanze lo consiglino,
con gli Enti esterni preposti, in condizioni di assoluta sicurezza.
Agli investimenti in strumentazione tecnica si affiancano e
aggiungono mirati interventi destinati a facilitare l'attività lavorativa anche in
presenza di circostanze particolari quali per esempio: vicinanze di discoteche, passaggio
di tifoserie particolarmente turbolente, esodi di conclamata entità p.e. Pasqua, Natale.
La Commissione Tecnica di cui all'accordo 1° Ottobre
1996 e precedenti si riunirà periodicamente due volte l'anno, orientativamente una volta
prima del periodo pasquale e la seconda sul finire dell'anno, ferma restando la
possibilità di riunirsi in via straordinaria qualora si verificassero eventi la cui
gravità oggettivamente lo richieda.
La Commissione procederà in via istituzionale al
monitoraggio di situazioni critiche raccolte attraverso specifica modulistica, compilata
localmente, anche sulla base delle segnalazioni contenute nel registro istituito presso
ciascun punto vendita e costantemente aggiornate, e potrà formulare suggerimenti e
proposte a carattere d'intervento sulle istituzioni, tecniche e organizzative, finalizzati
a configurare possibili soluzioni che l'Azienda si impegna ad esaminare e alle quali
fornirà risposta di norma entro i 30 giorni successivi.
Più specificatamente nei locali direttamente
interessati e per il periodo in cui si manifesteranno i fenomeni sopra ricordati,
l'Azienda interviene sia utilizzando specifiche intese con gli Enti preposti alla
Sicurezza (Polizia stradale e Questure), sia utilizzando società di vigilanza esterne,
sia attuando altre iniziative idonee.
Le Parti, ritenendo che il fenomeno legato alla
sicurezza personale di chi opera in determinate condizioni di tempo e luogo lungo la rete
autostradale, sia problema alla cui soluzione debbano concorrere tutti gli enti
interessati e primariamente chi è destinatario della funzione di pubblica sicurezza,
hanno provveduto a chiedere un incontro urgente al Ministro dell'Interno, al fine di
illustrare allo stesso la problematica di cui sopra e di dibattere congiuntamente
possibili misure atte ad aumentare i livelli di sicurezza oggi esistenti, attraverso la
costituzione di un tavolo di confronto.
DECRETO LEGISLATIVO N. 626/94
Le Parti recepiscono e confermano all'interno del presente rinnovo sia
quanto previsto con il precedente C.I.A. del 1° Ottobre 1996, che quanto definito
nell'accordo siglato il 29 Luglio 1999 relativo all'elezione dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza.
Confermano altresì l'impegno a che la formazione
necessaria si sviluppi e venga erogata in via prioritaria attraverso le strutture
paritetiche rappresentate dagli Enti Bilaterali regionali, così come già avvenuto o
predisposto per le seguenti regioni:
3 Lombardia (2 corsi)
3 Veneto
3 Emilia Romagna
3 Toscana
3 Lazio
3 Campania
3 Abruzzo
3 Molise
PREMIO DI RISULTATO
Le parti intendono confermare la linea intrapresa con la precedente
contrattazione integrativa aziendale in merito all'istituzione di un Premio di Risultato
quale strumento di partecipazione e coinvolgimento ai processi di sviluppo ed ai risultati
dell'Azienda, premessa per il miglioramento della sua posizione di competitività sul
mercato.
Quanto sopra alla luce anche della positiva
esperienza fin qui maturata e nel pieno rispetto dello spirito del Protocollo del
23.07.1993 e del successivo CCNL di categoria del 06.10.1994 e seguenti rinnovi .
Caratteristiche principali del Premio sono:
m la variabilità , non essendo
determinabile a priori ma solo dopo la consuntivazione dei risultati ottenuti;
m lo stretto legame ai parametri come più
sotto individuati ed al loro miglioramento;
m un processo di comunicazione utile alla
creazione di attenzioni e capace di indurre comportamenti tesi a conseguire il
miglioramento dei risultati e della competitività aziendale;
m l'applicabilità degli stessi parametri
con le stesse modalità a tutti i pdv dell' Azienda.
1. Schema generale del Premio:
lo schema generale del Premio prevede che lo stesso
sia conseguenza dell' andamento dei seguenti parametri:
3 Margine Operativo Lordo (M.O.L.) aziendale,
3 Crescita e sviluppo del fatturato dei singoli
p.d.v.,
3 Produttività delle attività produttive dei singoli
p.d.v.
3 Qualità espressa dai singoli p.d.v.
e che sia strettamente legato nei suoi parametri e
livelli di risultato al miglioramento dei risultati conseguiti e quindi al miglioramento
del trend di sviluppo della Società.
2. L'articolazione del Premio di Risultato e i suoi
parametri
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| Margine Operativo Lordo |
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| Crescita e sviluppo del fatturato |
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di cui 1a fascia 10,5% di cui 2a fascia
21% di cui 3a fascia 35% |
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| Produttivita |
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di cui 1a fascia 7,5% di cui 2a fascia 15%
di cui 3a fascia 25% |
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| Qualità |
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di cui 1a fascia 6% di cui 2a fascia 12%
di cui 3a fascia 20% |
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a) Il Margine Operativo Lordo (M.O.L.)
il Margine Operativo Lordo è il
parametro attraverso il quale si misura la redditività aziendale e come tale è contenuto
nei dati di bilancio.
Il Margine Operativo Lordo è dato dalla differenza
tra valore e costi della produzione più ammortamenti immateriali e materiali.
La quota del premio legato al M.O.L. matura
interamente al superamento di un valore pari al valore conseguito nell'anno precedente a
quello di riferimento, a lire costanti, incrementato del 2%.
Rimane inteso che qualora il dato relativo alla
valorizzazione scorte da magazzino dell'anno di riferimento ecceda, in positivo o in
negativo del 10% il dato relativo all'anno precedente, le parti si incontreranno per le
valutazioni che il caso comporterà.
b)
La crescita e lo sviluppo del fatturato
· fatturato vendite principali anno precedente a
lire costanti, più un incremento tra il + 0,5 ed il + 2,99 (1a fascia) che consente la
maturazione del 30% della quota di premio relativa al parametro;
· fatturato vendite principali anno precedente a
lire costanti, più un incremento tra il + 3,0% ed il + 5,99% (2a fascia) che consente la
maturazione del 60% della quota di premio relativa al parametro;
· fatturato vendite principali anno precedente a lire
costanti, più un incremento uguale o superiore al + 6,00% che consente la maturazione del
100% della quota di premio relativa al parametro.
La performance delle singole unità
viene misurata come sopra descritto a parità di condizioni.
Nel caso che non sussistano parità di condizioni (per
ristrutturazione, per trasformazione, ecc.) si utilizzerà il dato totale Azienda (Italia)
a parità delle vendite principali dell'anno di riferimento, confrontato con quello
dell'anno precedente a lire costanti, a cui si applicheranno le fasce come sopra
individuate.
c) La produttività
l'andamento della produttività è
misurato dal parametro Margine Operativo che indica la quantità media di Margine
ore lavorate conseguita in 1 ora di lavoro.
In tal modo si esprime la differenza tra ricavo e
costo di tutti i prodotti venduti.
Le ore lavorate, sia ordinarie che straordinarie, si
riferiscono a tutto il personale addetto all'unità produttiva considerata e sono quelle
effettivamente prestate da tutti i dipendenti a libro matricola nel corso dell'anno.
L'andamento della produttività è misurato in
ciascuna unità di vendita. Le quote di premio relative si riferiranno pertanto a ciascuna
unità in funzione del proprio risultato conseguito e del miglioramento ottenuto.
Sono previste 3 fasce di risultato, cui sono legate 3 quote
di premio (30%, 60% e 100%) che matureranno al conseguimento di un risultato superiore
alla media di canale pari a:
· produttività anno precedente a lire costanti più
un incremento tra 0,5 e + 2,99% (1a fascia) che consente la maturazione del 30% della
quota di premio relativa al parametro;
· produttività anno precedente a lire costanti più
un incremento tra + 3% e + 5,99% (2a fascia) che consente la maturazione del 60% della
quota di premio relativa al parametro;
· produttività anno precedente a lire costanti più un
incremento uguale o superiore al 6% che consente la maturazione del 100% della quota di
premio relativa al parametro;
Se il risultato ottenuto, superiore
alla media di canale, sarà peggiore rispetto al risultato dell'anno precedente, potrà
far scaturire una quota del premio se il peggioramento registrato non sarà superiore al
5%.
In tal caso l'unità operativa si vedrà riconosciuto
un premio pari al 15% della quota premio prevista nelle fasce.
Se il risultato ottenuto dall'unità operativa, pur
essendo inferiore alla media del canale di riferimento, avrà registrato un miglioramento
del risultato dell'anno precedente di almeno il 3%, potrà far scaturire una quota del
premio pari al 15% della quota di premio riferita al parametro.
Ai locali non a parità di condizioni verrà applicato il
risultato ottenuto dal confronto fatto tra la media del canale di riferimento dell' anno
in corso con quella dell'anno precedente a lire costanti, maggiorata del 1%.
d) La qualità
al fine di contribuire al miglioramento continuo
della soddisfazione del Cliente è stato introdotto un meccanismo di verifica periodica
della qualità del servizio e di orientamento al Cliente attraverso l' utilizzo di una
metodologia simile a tutta la rete europea di Autogrill.
L'obiettivo della singola unità produttiva per il primo
anno è rappresentato dal raggiungimento di un punteggio di 85 punti su 100.
Sono previste 3 fasce di risultato cui sono legate 3 quote
di premio (30%, 60% e 100%) che matureranno rispettivamente al conseguimento di un
risultato tra:
3 85,0 87,49 punti (1a fascia)
3 87,5 89,99 punti (2a fascia)
3 pari o superiore a 90 punti (3a fascia).
I locali che pur rimanendo al di sotto del punteggio
obiettivo di 85 punti abbiano fatto registrare un miglioramento rispetto all'anno
precedente di oltre 10 punti ed abbiano con ciò conseguito un punteggio totale superiore
a 75 punti, si vedranno riconosciuto un premio pari al 10% della quota premio prevista per
il parametro.
e) Sede
3 M.O.L. secondo il meccanismo individuato per
l'intera Azienda
3 Sviluppo fatturato media aritmetica tra le quote di
premio ottenute dalle singole unità operative
3 Produttività media aritmetica tra le quote ottenute
dalle singole unità operative
3 Qualità media aritmetica tra le quote ottenute dalle
singole unità operative.
f) Nuove unità di vendita
le unità di vendita che iniziano
l'attività nel corso dell'anno non vengono considerate ai fini della consuntivazione dei
parametri di Crescita e Sviluppo fatturato, Produttività e Qualità ;.
Conseguentemente il personale non sarà interessato
dal premio relativo a tutti i parametri sopra ricordati.
L'anno intero successivo sarà utilizzato quale anno
di riferimento, il successivo ancora costituirà il primo anno utile ai fini dell'
incentivazione.
Es.: nuova unità aperta il 1° Settembre 2001:
31.12.2002 anno intero di riferimento
31.12.2003 anno il cui risultato è confrontabile con
l'anno precedente (eventuale erogazione Maggio 2004).
Regole generali e modalità di erogazione
Il Premio di Risultato nella sua generalità sarà accompagnato da processi
di comunicazione sugli andamenti dei singoli parametri, laddove ciò sarà possibile,
considerata la natura del singolo parametro, nonché da momenti di informazione e verifica
a livello di singolo locale, al fine di promuovere interventi e comportamenti finalizzati
al miglioramento dei risultati e della competitività aziendale. Tutti i dati economici vanno intesi a valore costante da
riportare ai valori dell'anno di competenza, utilizzando l'indice medio annuo Istat
(prezzi al consumo famiglie operai e impiegati).
L'erogazione dei premi spettanti avrà luogo in unica
soluzione nell'anno successivo a quello cui si riferisce la consuntivazione ed il calcolo
del premio, dopo l'approvazione del bilancio della Società, entro il mese di Maggio.
Ha diritto al premio il personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e con contratto di formazione lavoro in forza alla data
dell'erogazione ed al 31.12 dell'anno cui si riferisce il premio.
Per il personale neo assunto e/o in aspettativa non
retribuita né indennizzata, il premio sarà determinato in tanti dodicesimi per quanti
sono i mesi di servizio prestati in azienda.
La frazione di mese viene considerata come mese intero, se
pari o superiore a quindici giorni di calendario, mentre non viene computata se inferiore.
Le quote di premio individualmente spettanti verranno
consolidate a favore dei singoli lavoratori, e quindi erogate, in base alle ore ordinarie
effettive di presenza in misura integrale per un rapporto di lavoro a tempo pieno e in
misura proporzionalmente ridotta per un rapporto di lavoro a tempo parziale.
Le quote di premio individualmente spettanti verranno
inoltre ridotte di un importo forfettario pari a 0,50 Euro per ogni ora di assenza per
malattia breve.
Tale importo forfettario (0,50 Euro) sarà
proporzionalmente ridotto per rapporti di lavoro a tempo parziale.
Ai fini di cui sopra vengono quindi equiparate
all'effettiva presenza al lavoro le seguenti causali di assenza:
·
ferie
· infortunio
· malattia superiore ai 30 gg. di calendario
· ricovero ospedaliero
· convalescenza post operatoria
· permessi retribuiti di legge e di contratto
· maternità obbligatoria
· maternità facoltativa
Le quote individuali così non attribuite verranno
ripartite fra gli aventi diritto operanti presso la medesima unità produttiva,
considerati come tali tutti coloro che non abbiano avuto giorni di assenza per malattia
superiori a sette, salvo le causali di cui sopra.
Le quote non distribuite, nel caso in cui non fosse
possibile individuare persone aventi diritto nell'unità di vendita, confluiranno in
un'unica somma che sarà successivamente destinata ad un Ente benefico nazionale
istituzionalmente riconosciuto.
Per i lavoratori che risolvono il rapporto successivamente
al 31 Dicembre per pensionamento (di anzianità o di vecchiaia) il premio sarà
corrisposto nella misura maturata e secondo le regole generali applicabili.
Al personale neo assunto a tempo indeterminato e al
personale con contratto di formazione e lavoro il premio sarà corrisposto nella misura
del 50% per i primi 12 mesi di servizio.
Il personale trasferito nel corso dell'anno avrà
diritto ai premi strettamente legati alla performance dei singoli locali, in proporzione
al servizio prestato nei rispettivi locali.
IMPORTI DEL PREMIO DI RISULTATO
Le percentuali di premio indicate nel testo si applicheranno ai seguenti
importi riferiti al 100% del premio
DIRITTI
D'INFORMAZIONE
LEGATI AL PREMIO VARIABILE
Le Parti, al fine di assicurare il miglior funzionamento del sistema di
premio variabile concordato, di seguirne l'andamento nei diversi aspetti tecnici, nonché
allo scopo di esaminare le possibili problematiche applicative, confermano il ruolo e la
composizione della Commissione Tecnica prevista su questa medesima tematica dall'Accordo
del 1° Ottobre 1996.
La Commissione suddetta si riunirà una volta
all'anno, di norma nel mese di Aprile, e comunque prima dell'accredito dei premi maturati
nelle diverse unità produttive e sedi dell'Azienda.
In tale riunione verranno forniti ai componenti la
Commissione i dati relativi alla maturazione del premio, disarticolati per ogni unità
produttiva e con riferimento ad ognuna di esse, per ogni singolo indicatore previsto ai
sensi del presente accordo, compresi i seguenti dati di base e di variazione utili alla
determinazione degli importi in maturazione:
3 Fatturato delle vendite principali dell'anno in valore
corrente
3 Fatturato delle vendite principali dell'anno
precedente a valore costante
3 Margine operativo dei canali nell'anno
3 Totale ore lavorate nei canali dell'anno
3 Margine operativo di punto vendita dell'anno in valore
corrente
3 Margine operativo di punto vendita dell'anno
precedente a valore costante
3 Ore lavorate del punto vendita nei due anni
utili ai fini del calcolo del premio
3 Punteggio relativo all'indicatore di qualità
dell'anno
3 Punteggio relativo all'indicatore di qualità
dell'anno precedente
come da scheda-prospetto allegata al presente
accordo.
Allo scopo di favorire la partecipazione e il
coinvolgimento del personale all'andamento produttivo della propria unità, l'Azienda
fornirà alle RSA/RSU laddove presenti, ovvero comunicherà al personale tramite
l'affissione in bacheca, i dati progressivi degli indicatori utili ai fini della
maturazione del premio con cadenza quadrimestrale, nonché annualmente copia dei dati
riepilogativi annuali forniti alla Commissione Tecnica.
L'Azienda fornirà inoltre annualmente alle OO.SS.
nazionali firmatarie del presente accordo copia del bilancio d'esercizio annuale
(Relazione, Nota integrativa, Conto economico e Stato patrimoniale), in quanto elemento
indispensabile all'asseverazione dell'indicatore generale connesso alla dinamica del MOL.
ARMONIZZAZIONE
Le Parti, al fine di favorire un processo di armonizzazione, anche
normativa, all'interno dei diversi canali commerciali attraverso un'applicazione modulata
delle risorse destinate agli istituti economici integrativi, concordano che a partire dal
prossimo 01.01.2002:
3 il premio di produzione per il personale non
autostradale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o contratto di
formazione e lavoro assunto entro il 31.12.2001, sarà aumentato:
ç di Euro 7,75 lordi mensili dall'01.01.2002 per 12
mensilità
ç di Euro 7,75 lordi mensili dall'01.01.2003 per 12
mensilità
ç di Euro 10,33 lordi mensili dall'01.01.2004 per 12
mensilità
ç e dall'01.01.2005 per 14 mensilità.
Tali importi saranno proporzionalmente ridotti per un
rapporto di lavoro a tempo parziale.
3 il personale assunto nei locali non autostradali
maturerà gli importi relativi al premio di produzione in cifra fissa, secondo le seguenti
percentuali e scadenze:
· il 25% a partire dal 13° mese dalla data di
assunzione
· un ulteriore 25% a partire dal 25° mese
· un ulteriore 25% a partire dal 37° mese
· un ulteriore 25% a partire dal 49° mese
3 il personale assunto nei locali autostradali,
oltre che presso la Sede centrale della Società, maturerà gli importi relativi al 3°
Elemento nazionale e all'esistente premio di produzione in cifra fissa, secondo le
seguenti percentuali e scadenze:
· il 25% a partire dal 13° mese dalla data di
assunzione
· un ulteriore 25% a partire dal 25° mese
· un ulteriore 25% a partire dal 37° mese
· un ulteriore 25% a partire dal 49° mese
3 al personale assunto a tempo determinato, ai
fini della maturazione dei premi in cifra fissa sopra individuati verranno considerati
utili i periodi di lavoro prestati.
3 Per il personale che ha già prestato servizio
nel periodo 01.01.1999- 31.12.2001 con contratto a tempo determinato verranno considerati
anche i mesi di servizio prestati nel triennio quali mesi utili al fine della maturazione
dei premi di produzione in cifra fissa sopra indicati.
ORARIO DI LAVORO
Per il personale a tempo pieno non autostradale l'orario di
lavoro è ; fissato in 40 ore settimanali, distribuite su 5 giornate lavorative.
VITTO
Il personale operante presso le unità di vendita
dotate di ristorante potrà consumare, per ogni giornata di presenza, un pasto composto da
1 primo, 1 secondo, 1 contorno, 1 frutta e 1 bevanda, con l'esclusione dei piatti
speciali.
Nei locali nei quali non è possibile la consumazione del
pasto come sopra definito, potrà essere consumato o un menù tra quelli presenti in
offerta al pubblico, o tre pezzi, frutta compresa, con 1 bevanda.
A partire dal 01.01.2002 la trattenuta per il vitto
attualmente in vigore viene portata a Euro 0,52 a pasto.
FERIE
Tutti i lavoratori che prestano il loro servizio nei punti
vendita della società potranno usufruire da giugno a settembre di due settimane
continuative di ferie/permessi.
INTEGRAZIONE MALATTIA
Al fine di garantire la copertura assicurativa previdenziale all'evento di
malattia che superi i 30 giorni di calendario, al ricovero ospedaliero ed alla
convalescenza post operatoria l'Azienda erogherà una quota retributiva integrativa pari a
Euro 2,50 per ogni settimana non diversamente coperta da contribuzione.
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente Accordo Integrativo Aziendale si applica per le materie ivi
contenute e secondo le modalità presenti, a tutte le realtà /canali della Società
Autogrill S.p.A. Italia (intendendosi per tali grill autostradali, autobar autostradali,
locali urbani compresi aeroporti e stazioni) sostituendo e/o integrando, in quanto
superata, qualsiasi altra e diversa intesa precedentemente raggiunta per le stesse materie
a livello nazionale, se non richiamate, rappresentando le intese raggiunte un insieme di
regole innovative e coerenti con gli impegni e sensibilità sociali che le Parti
concordemente hanno inteso affrontare e definire.
DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo entrerà in vigore col prossimo primo Gennaio 2002 e
scadrà il 31 Dicembre 2005.
Resta inteso che le OO.SS. presenteranno a partire da
Giugno 2005 piattaforma di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale la cui discussione
inizierà nell'autunno dello stesso anno.
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