LEGGE FINANZIARIA 2002)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per lanno 2002, il livello massimo del saldo
netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di
euro, al netto di 14.574
milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui allarticolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso
lindebitamento allestero per un importo
complessivo non superiore a 2.066 milioni
di euro relativo ad interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 2002,
resta fissato, in termini di competenza, in 224.636
milioni di euro per lanno
finanziario 2002.2. Per gli anni 2003 e 2004 il
livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto
degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni
di euro ed in 29.800 milioni
di euro, al netto di 5.016 milioni di euro per lanno
2003 e 3.099 milioni di euro per
lanno 2004, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro
ed in 225.684 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e
2004, il livello massimo del
saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 29.955 milioni di euro
ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del
ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro
ed in 222.223 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2
si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori
entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si
tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari
per fronteggiare calamità
naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione
fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 2.
(Modifiche alla disciplina dellIRPEF per le
famiglie)
1. La detrazione prevista ai fini dellimposta sul
reddito delle persone fisiche
(IRPEF) per ciascun figlio a carico ai sensi dellarticolo
12 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è elevata allimporto di 516,46 euro
se il reddito complessivo non
supera 36.151,98 euro. Se il reddito complessivo è
superiore a tale importo, la
detrazione è riconosciuta secondo gli importi previsti
dal citato articolo 12.
2. Le modalità di applicazione e i criteri di
identificazione dei soggetti per i quali
spetta la detrazione di cui al comma 1 restano gli stessi
previsti ai sensi
dellarticolo 12 del citato testo unico.
3. Il disposto dellarticolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è sospeso per lanno 2002.
Art. 3.
(Ulteriori termini per leffettuazione
della rivalutazione dei beni di impresa)
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle
partecipazioni, di cui alla sezione II
della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere
eseguita anche con riferimento a
beni risultanti dal bilancio relativo allesercizio
chiuso entro la data del 31 dicembre
2000, nel bilancio o rendiconto dellesercizio
successivo, per il quale il termine di
approvazione scade successivamente alla data di entrata
in vigore della presente
legge.
2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione
si considera fiscalmente
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta
regionale sulle attività
produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio
successivo a quello con
riferimento al quale è stata eseguita.
3. I soggetti di cui allarticolo 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal
comma 1 del presente
articolo, computano limporto dellimposta
sostituiva liquidata nellammontare delle
imposte di cui allarticolo 105, commi 2 e 3, del
predetto testo unico delle imposte
sui redditi, recante adempimenti per lattribuzione
del credito di imposta ai soci o
partecipanti sugli utili distribuiti.
Art. 4.
(Rideterminazione dei valori di acquisto
di partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui alle
lettere c) e c-bis) del comma 1 dellarticolo 81 del
testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i
diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002,
può essere assunto, in
luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale
data della frazione del
patrimonio netto della società, associazione o ente,
determinato sulla base di una
perizia giurata di stima, cui si applica larticolo
64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti allalbo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, nonchè nellelenco dei revisori
contabili, a condizione che il predetto
valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. Limposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari
al 4 per cento, per le partecipazioni
che risultano qualificate, ai sensi dellarticolo
81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º
gennaio 2002, e al 2 per cento
per quelle che, alla predetta data, non risultano
qualificate ai sensi della lettera
c-bis) dello stesso comma 1 dellarticolo 81 ed è
versata, con le modalità previste
dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro il 30 settembre
2002.
3. Limposta sostitutiva può essere rateizzata fino
ad un massimo di tre rate annuali
di pari importo, a partire dalla predetta data del 30
settembre 2002. Sullimporto
delle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato è riferito allintero
patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai
dati identificativi dellestensore della perizia e
al codice fiscale della società
periziata, nonchè alle ricevute di versamento dellimposta
sostitutiva, sono
conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a
richiesta dellAmministrazione
finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento
della perizia devono essere
effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per
conto della stessa società od
ente nel quale la partecipazione è posseduta, la
relativa spesa è deducibile dal
reddito dimpresa in quote costanti nellesercizio
in cui è stata sostenuta e nei
quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è
predisposta per conto di tutti o
di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla
data del 1º gennaio 2002, la
relativa spesa è portata in aumento del valore di
acquisto della partecipazione in
proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno
dei possessori.
6. Lassunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5
quale valore di acquisto non
consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai
sensi dei commi 3 e 4 dellarticolo
82 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti
alla data del 1º gennaio 2002, per i quali il
contribuente si è avvalso della facoltà di
cui al comma 1, gli intermediari abilitati allapplicazione
dellimposta sostitutiva a
norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, e
successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore,
in luogo di quello del
costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della
realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della
perizia, unitamente ai dati
identificativi dellestensore della perizia stessa e
al codice fiscale della società
periziata.
Art. 5.
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni
edificabili)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dellarticolo 81 del
testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per i terreni edificabili
posseduti alla data del 1º gennaio
2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di
acquisto, il valore a tale
data determinato sulla base di una perizia giurata di
stima, cui si applica larticolo
64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti
iscritti allalbo degli ingegneri,
degli architetti e dei geometri, a condizione che il
predetto valore sia assoggettato
ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei
commi da 2 a 6.
2. Limposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari
al 4 per cento del valore
determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le
modalità previste dal capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
il 30 settembre 2002.
3. Limposta sostitutiva può essere rateizzata fino
ad un massimo di tre rate annuali
di pari importo, a partire dalla predetta data del 30
settembre 2002. Sullimporto
delle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi
dellestensore della perizia e al codice
fiscale della società periziata, nonchè alle ricevute
di versamento dellimposta
sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o
trasmessa a richiesta
dellAmministrazione finanziaria. In ogni caso la
redazione ed il giuramento della
perizia devono essere effettuati entro il termine del 30
settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato
in aumento del valore di
acquisto del terreno edificabile nella misura in cui è
stato effettivamente sostenuto
ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni
edificabili di cui ai commi da
1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai
fini delle imposte sui
redditi, dellimposta di registro e
dellimposta ipotecaria e catastale.
Art. 6.
(Soppressione dellimposta comunale
sullincremento di valore degli immobili)
1. Limposta comunale sullincremento di valore
degli immobili di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non
è dovuta per i
presupposti che si verificano a decorrere dal 1º gennaio
2002.
Art. 7.
(Ulteriori effetti
di precedenti disposizioni fiscali)
1. Allarticolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive
modificazioni, dopo le parole «del 1º gennaio degli
anni 2000 e 2001,» sono
inserite le seguenti: «nonchè fino al 30 giugno
2002,».
2. Lincentivo fiscale previsto dallarticolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, si applica anche nel caso di
interventi di recupero del
patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati
eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, che provvedano alla successiva
alienazione dellimmobile entro il
30 giugno 2002. In questo caso, la detrazione
dallimposta sul reddito delle
persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione
eseguiti spetta a favore del
successivo acquirente delle singole unità immobiliari,
in ragione di unaliquota del
36 per cento del valore degli interventi eseguiti, non
eccedente il 25 per cento del
prezzo dellunità immobiliare risultante
nellatto pubblico di compravendita e,
comunque, limporto previsto dal medesimo articolo
1, comma 1, della citata legge
n. 449 del 1997, e successive modificazioni.
3. Allalinea del comma 1 dellarticolo 7 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001»
sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2002».
4. Allarticolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: «31
dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2002».
Art. 8.
(Soppressione dellimposta
sulle insegne di esercizio)
1. Nel capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, recante
disposizioni in materia di imposta comunale sulla
pubblicità e di diritto sulle
pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nellarticolo 12, comma 1, e nellarticolo
14, comma 1, è soppressa la parola:
«insegne,»;
b) nellarticolo 17, comma 1, le lettere a) e d)
sono sostituite dalle seguenti:
«a) la pubblicità realizzata allinterno o nelle
vetrine dei locali adibiti alla vendita di
beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa
allattività negli stessi
esercitata, nonchè le insegne di esercizio che
contraddistinguono le sedi ove si
svolge lattività cui si riferiscono»;
«d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle
pubblicazioni periodiche esposte sulle
facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso
dei locali adibiti alla loro
vendita, nonchè le relative insegne di esercizio».
2. Il canone per linstallazione dei mezzi
pubblicitari di cui allarticolo 62, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se
riferito alle insegne di
esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge lattività
cui si riferiscono,
non è dovuto.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i trasferimenti
erariali ai comuni sono incrementati in misura
corrispondente agli accertamenti di
competenza relativi alle fattispecie di cui ai commi 1 e
2, risultanti dal conto
consuntivo 2001 debitamente deliberato dal Consiglio
comunale, che gli enti
debbono attestare con apposita certificazione da
trasmettere al Ministero
dellinterno entro il 31 luglio 2002. La
certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal
responsabile del servizio finanziario.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
ONERI DI PERSONALE
Art. 9.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri
posti a carico del bilancio
statale derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale, determinati in ragione dei
tassi di inflazione programmata, e le risorse da
destinare alla contrattazione
integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite
massimo dello 0,5 per cento
per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati,
complessivamente, in
1.110,90 milioni di euro per lanno 2002 ed in
2.035,36 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004. Restano a carico delle
risorse dei fondi unici di
amministrazione, e comunque di quelle destinate alla
contrattazione integrativa, gli
oneri relativi ai passaggi allinterno delle aree in
attuazione del nuovo ordinamento
del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti
economici al rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate in 406,45 milioni di
euro per lanno 2002 e in 746,28 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e
2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di
378,05 milioni di euro e
694,12 milioni di euro per il personale militare e delle
Forze di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del
personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto
previsto dal comma 1,
lapposito fondo costituito ai sensi dellarticolo
50, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di
contrattazione integrativa, è
incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dallanno
2002.
Subordinatamente al conseguimento delle economie
derivanti dal processo
attuativo delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6
dellarticolo 13 della
presente legge, in misura comunque non inferiore a 309,87
milioni di euro per lanno
2003 ed a 645,57 milioni di euro per lanno 2004, è
disposto un ulteriore
incremento del fondo di 253,06 milioni di euro a
decorrere dallanno 2003 e di
108,46 milioni di euro a decorrere dallanno 2004.
In relazione alle esigenze
determinate dal processo di attuazione dellautonomia
scolastica, ed in aggiunta a
quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e
2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
personale dirigente delle
istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è
stanziata, per lanno 2002, la
somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003,
la somma di 480,30
milioni di euro da destinare al trattamento accessorio
del personale militare e delle
Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di
contrasto alla criminalità e di
tutela dellordine e della sicurezza pubblica che
presentano un elevato grado di
rischio.
5. A decorrere dallanno 2002, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2, sono
stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30
milioni di euro da destinare,
rispettivamente, al personale della carriera diplomatica
ed al personale della
carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive
degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dellIRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono limporto complessivo massimo di cui
allarticolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dallarticolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362.
7. Ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il
biennio 2002-2003 del
personale dei comparti degli enti pubblici non economici,
delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e delle
autonomie locali, del Servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione e delle
università, nonchè degli enti di cui allarticolo
70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e gli oneri per la corresponsione
dei miglioramenti
economici al personale di cui allarticolo 3, comma
2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono a carico delle amministrazioni
di competenza nellambito
delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati
di settore, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dallarticolo 47,
comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si attengono, anche per la
contrattazione integrativa, ai criteri
indicati per il personale delle amministrazioni di cui al
comma 1 e provvedono alla
quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi
contrattuali.
Art. 10.
(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione
collettiva nazionale
ed integrativa)
1. Al comma 3 dellarticolo 47 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le
amministrazioni di cui allarticolo 41,
comma 3, lesame delle ipotesi di accordo è
effettuato dal competente comitato di
settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
si esprime attraverso il
Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri. In
caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il
comitato di settore disponga
comunque per lulteriore corso dellaccordo,
resta in ogni caso escluso qualsiasi
concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti
dalle disposizioni sulle
quali il Governo ha formulato osservazioni».
2. Dopo larticolo 40 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è inserito il
seguente:
«Art. 40-bis. - (Compatibilità della spesa in materia
di contrattazione integrativa).
1. Per le amministrazioni pubbliche indicate allarticolo
1, comma 2, i comitati di
settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in
merito alle implicazioni
finanziarie complessive della contrattazione integrativa
di comparto definendo
metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui
contratti integrativi delle
singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dallarticolo
39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati allarticolo
48, comma 6, inviano
annualmente specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa al
Ministero delleconomia e delle finanze, che
predispone, allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, dintesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai
commi 1 e 2 evidenzino costi
non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto
prescritto dallarticolo 40,
comma 3, le relative clausole dellaccordo
integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui allarticolo
39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si
intendono ricompresi
anche quelli di cui allarticolo 70, comma 4, del
presente decreto legislativo».
Art. 11.
(Riordino degli organismi collegiali)
1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore
funzionalità dei servizi e delle
procedure, è fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di istituire comitati,
commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad
eccezione di quelli di carattere
tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per
la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso lutilizzazione
del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono
individuati gli organismi tecnici e ad elevata
specializzazione già operanti nelle
pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai
sensi del comma 1. Per le
amministrazioni statali si provvede con decreto di natura
non regolamentare del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il
Ministro delleconomia e delle finanze. Per le
restanti amministrazioni pubbliche, si
provvede con atto dellorgano di direzione politica
responsabile, da sottoporre
allapprovazione dellamministrazione vigilante
e alla verifica degli organi interni di
controllo. Gli organismi collegiali non individuati come
indispensabili dai predetti
provvedimenti sono conseguentemente soppressi ed è fatto
divieto di corrispondere
alcun compenso ai componenti degli stessi.
Art. 12.
(Assunzioni di personale)
1. Per lanno 2002, alle amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle università,
limitatamente al personale tecnico ed amministrativo,
agli enti di ricerca ed agli enti
locali di cui allarticolo 2 del testo unico delle
leggi sullordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con
popolazione superiore a
5.000 abitanti, è fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo
indeterminato. Il divieto non si applica al comparto
scuola. Sono fatte salve le
assunzioni di personale relative a figure professionali
non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore allunità.
Alla copertura dei posti disponibili
si può provvedere mediante ricorso alle procedure di
mobilità previste dalle
disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto
degli attuali processi di
riordino e di accorpamento delle strutture nonchè di
trasferimento di funzioni.
2. Allarticolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, lultimo periodo,
introdotto dalla lettera a) del comma 1 dellarticolo
51 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni
dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico
superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una
riduzione di personale non
inferiore all1 per cento rispetto a quello in
servizio al 31 dicembre 2002».
3. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina
di cui allarticolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, le Forze armate e i
Corpi di polizia nonchè il Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco predispongono
specifici piani annuali con lindicazione:
a) delle iniziative da adottare per un più razionale
impiego delle risorse umane, con
particolare riferimento alla riallocazione del personale
esclusivamente in compiti di
natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente
istituzionali il cui svolgimento può
essere garantito mediante lassegnazione delle
relative funzioni a personale di altre
amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento allesterno
risulti economicamente
più vantaggioso nonchè delle conseguenti iniziative che
si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che,
fatte salve quelle derivanti da
provvedimenti di incremento di organico per le quali sia
indicata apposita copertura
finanziaria, non possono, comunque, superare le
cessazioni dal servizio verificatesi
al 31 dicembre dellanno precedente a quello di
riferimento.
4. I piani di cui al comma 3 sono presentati entro il 31
gennaio di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
della funzione pubblica ed al
Ministero delleconomia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio
dei ministri. Le
amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni
di personale in
attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione,
per la conseguente verifica,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero delleconomia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.
5. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono
nulle di diritto.
6. A decorrere dallanno 2003 gli organi di
revisione contabile degli enti locali di cui
allarticolo 2 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, accertano che i documenti di programmazione del
fabbisogno di personale
siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa di cui
allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e
che eventuali deroghe a tale principio siano
analiticamente motivate.
Art. 13.
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
1. Le dotazioni del personale docente delle istituzioni
scolastiche autonome o delle
reti di scuole sono costituite sulla base della
consistenza numerica degli alunni
iscritti, in relazione alla dimensione oraria e alle
caratteristiche dei curricoli
obbligatori, secondo parametri definiti con decreto del
Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, emanato di
concerto con il Ministro delleconomia e
delle finanze, finalizzati allottimizzazione delle
risorse.
2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono
definite, per ciascuna regione,
dal dirigente preposto allufficio scolastico
regionale su proposta del dirigente
dellistituzione scolastica, nel limite dellorganico
complessivo determinato con
decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze.
3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun
docente, non può essere inferiore
a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto «Scuola»
sottoscritto in data 4 agosto 1995, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 109
alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995,
fissata rispettivamente in 18
ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per
la scuola elementare e in 25
ore per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18
unità orarie sono attribuite al
personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino
ad un massimo, di norma, di
24 ore settimanali.
4. Linsegnamento di una lingua straniera nella
scuola elementare viene di norma
assicurato allinterno del piano di studi
obbligatorio e dellorganico distituto.
5. Le istituzioni scolastiche autonome provvedono con
proprie risorse umane e
finanziarie, ovvero con opportune scelte organizzative,
alla sostituzione del
personale assente fino a trenta giorni.
6. In attuazione di quanto stabilito dai commi da 1 a 5
sono disapplicati le
disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto con
le norme ivi contenute.
7. La commissione di cui allarticolo 4 della legge
10 dicembre 1997, n. 425, è
composta dagli insegnanti delle materie desame
della classe del candidato. Il
dirigente regionale competente nomina il presidente tra
il personale docente e
dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni
istituto scolastico, con il
compito di organizzare e coordinare le operazioni.
8. Sono abrogati il comma 5 dellarticolo 4 e larticolo
9 della legge 10 dicembre
1997, n. 425, e successive modificazioni.
Art. 14.
(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento
delle spese di
personale)
1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri
previsto dallarticolo 2, primo
comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive
modificazioni, è ridotto del
10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. Larticolo 1, comma 1, del decreto-legge 27
dicembre 1989, n. 413, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37,
si interpreta nel senso che
per effetto del conglobamento della quota di indennità
integrativa speciale di
558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle
categorie di personale ivi
indicate e della contestuale riduzione della misura dellindennità
integrativa
speciale sono conseguentemente modificati tutti i
rapporti percentuali fissati tra gli
stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori
universitari anche in relazione al
regime di impegno già previsti dallarticolo 36 del
decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dallarticolo 2
del decreto-legge 2 marzo
1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 aprile 1987, n. 158. È
fatta salva lesecuzione dei giudicati alla data di
entrata in vigore della presente
legge.
3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di
cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di
adottare provvedimenti per lestensione di decisioni
giurisdizionali aventi forza di
giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di
personale delle
amministrazioni pubbliche.
Capo II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 15.
(Patto di stabilità interno per province e comuni)
1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al
rispetto degli obblighi comunitari
della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2002-2004, per lanno 2002 il
complesso delle spese correnti, al
netto delle spese per interessi passivi e di quelle
finanziate da programmi
comunitari, delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti
non può superare lammontare degli impegni a tale
titolo assunti nellanno 2000
aumentato del 4,5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 si
applica un incremento
pari al tasso di inflazione programmato indicato dal
Documento di programmazione
economico-finanziaria.
2. Sono escluse dallapplicazione del comma 1 le
spese correnti connesse
allesercizio di funzioni statali e regionali
trasferite o delegate sulla base di
modificazioni legislative intervenute a decorrere dallanno
2000 o negli anni
successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti
statali o regionali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 1 si applicano anche al
complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite
dai commi 1 e 2, con
riferimento ai pagamenti effettuati nellesercizio
finanziario 2000.
4. Per lacquisto di beni e servizi, le province, i
comuni, le comunità montane e i
consorzi di enti locali devono aderire alle convenzioni
stipulate ai sensi dellarticolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dellarticolo
59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Gli enti possono decidere di non aderire
alle convenzioni solo per
singoli acquisti per i quali sia stata dimostrata la non
convenienza; gli atti relativi
sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione
contabile per consentire lesercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo.
5. Gli enti locali emanano direttive affinchè gli
amministratori da loro designati negli
enti e nelle aziende promuovano ladesione alle
convenzioni di cui al comma 4.
6. Gli enti e le aziende di cui ai commi 4 e 5 devono
promuovere opportune azioni
dirette ad attuare lesternalizzazione dei servizi
al fine di realizzare economie di
spesa e migliorare lefficienza gestionale.
7. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1
a 6, i trasferimenti erariali
spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di
cui allarticolo 34, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, quali risultanti
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione
della legislazione
vigente, sono rispettivamente ridotti dell1 per
cento, del 2 per cento e del 3 per
cento.
8. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
fabbisogno e degli adempimenti
relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore
a 60.000 abitanti devono
trasmettere mensilmente, al Ministero delleconomia
e delle finanze Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni
dalla fine del periodo di
riferimento, le informazioni sugli incassi e sui
pagamenti effettuati.
9. Analoghe informazioni devono essere trasmesse
trimestralmente dai predetti enti
con riferimento agli impegni assunti.
10. Per le province e i comuni con popolazione superiore
a 60.000 abitanti le
informazioni devono essere comprensive delle eventuali
operazioni finanziarie
effettuate con istituti di credito e non registrate nel
conto di tesoreria.
11. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai
commi 8, 9 e 10 e le modalità
della sua trasmissione sono definiti con decreto del
Ministero delleconomia e delle
finanze da adottare entro il mese di febbraio 2002.
Art. 16.
(Finanza decentrata)
1. Il comma 7 dellarticolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale allIRPEF,
e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle
disposizioni del presente
articolo, la ripartizione tra i comuni e le province
delle somme versate a titolo di
addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dallarticolo
2, dal Ministero
dellinterno, a titolo di acconto sullintero
importo delle somme versate entro lo
stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla
base dei dati statistici più
recenti forniti dal Ministero delleconomia e delle
finanze entro il 30 giugno di
ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei
contribuenti aventi domicilio fiscale nei
singoli comuni. Entro lanno successivo a quello in
cui è stato effettuato il
versamento, il Ministero dellinterno provvede allattribuzione
definitiva degli importi
dovuti sulla base dei dati statistici relativi allanno
precedente, forniti dal Ministero
delleconomia e delle finanze entro il 30 giugno, ed
effettua gli eventuali conguagli
anche sulle somme dovute per lesercizio in corso.
Con decreto del Ministero
dellinterno, di concerto con il Ministero delleconomia
e delle finanze, possono
essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la
ripartizione. Laccertamento
contabile da parte dei comuni e delle province dei
proventi derivanti
dallapplicazione delladdizionale avviene
sulla base delle comunicazioni del
Ministero dellinterno delle somme spettanti».
2. Allarticolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2001» sono
sostituite dalle seguenti: «30
novembre 2002»;
b) al comma 3, le parole: «Per lanno 2002» sono
sostituite dalle seguenti: «Per
lanno 2003» e le parole: «lesercizio
finanziario 2001» sono sostituite dalle
seguenti: «lesercizio finanziario 2002»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2002,
provvede a comunicare al
Ministero dellinterno i dati previsionali relativi
allammontare del gettito della
compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per
ciascun comune in base ai criteri
di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il
Ministero dellinterno
comunica ai comuni limporto previsionale del
gettito della compartecipazione
spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione
dei trasferimenti erariali.
Limporto del gettito della compartecipazione di cui
al comma 3 è erogato dal
Ministero dellinterno, nel corso dellanno
2003, in quattro rate di uguale importo. Le
prime due rate sono erogate sulla base dei dati
previsionali anzidetti; la terza e la
quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di
consuntivo relativi allesercizio
finanziario 2002 comunicati dal Ministero delle finanze
entro il 30 maggio 2003 al
Ministero dellintero e da questo ai comuni, e su
tali rate sono operati i dovuti
conguagli rispetto alle somme già erogate»;
d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per lanno 2002, la compartecipazione
comunale allIRPEF di cui al comma
3 è determinata nella misura dell1,5 per cento del
riscosso in conto competenza
affluito al bilancio dello Stato per lesercizio
finanziario 2001, quali entrate derivanti
dallattività ordinaria di gestione iscritte al
capitolo 1023. Il gettito della
compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di
spesa dello stato di
previsione del Ministero dellinterno, è ripartito
tra i comuni sulla base dei dati
statistici più recenti forniti dal Ministero delleconomia
e delle finanze entro il 31
luglio 2002.
5-ter. I trasferimenti erariali di ciascun comune sono
ridotti in misura
corrispondente alla compartecipazione comunale allIRPEF
di cui al comma 5-bis.
Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai
singoli enti risulti insufficiente
a consentire il recupero integrale della
compartecipazione, nei confronti degli stessi
non si procede alla attribuzione della compartecipazione
e i trasferimenti sono
erogati nella misura e con le stesse modalità previste
dalla normativa previgente»;
e) al comma 6, le parole: «del comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «dei commi
3 e 5-bis».
Art. 17.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti
locali)
1. Il comma 11 dellarticolo 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito
dal seguente:
«11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli
enti locali di cui allarticolo 28,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, risultante a
consuntivo per lanno 2001 è mantenuto allo stesso
livello per lanno 2002 ed è
finalizzato allattribuzione:
a) di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui
ancora in essere;
b) per lanno 2002 le restanti risorse disponibili
di cui allarticolo 53, comma 11,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate per
il 50 per cento ad
incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per
cento sono distribuite
secondo i criteri e per le finalità di cui allarticolo
31, comma 11, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Ai fini dellapplicazione
dellarticolo 9 comma 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del
sistema dei trasferimenti
agli enti locali, nel calcolo delle risorse è
considerato il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalità locale.
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)
1. I trasferimenti erariali per lanno 2002 di ogni
singolo ente locale sono
determinati in base alle disposizioni recate dallarticolo
53 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, ed alle
successive disposizioni in
materia. Lincremento delle risorse, derivante dallapplicazione
del tasso
programmato di inflazione per lanno 2002 alla base
di calcolo definita dallarticolo
49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
distribuito secondo i criteri
e le finalità di cui allarticolo 31, comma 11,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Ai fini dellapplicazione dellarticolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, recante riordino del sistema dei
trasferimenti erariali agli enti locali,
nel calcolo delle risorse è considerato il fondo
perequativo degli squilibri di fiscalità
locale. Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti
erariali è sospesa
lapplicazione del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244.
2. Sino alla revisione del sistema dei trasferimenti
erariali, per gli enti locali diversi
da quelli cui si applicano le disposizioni di cui allarticolo
47, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dallarticolo
66, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono
erogati secondo le modalità
individuate con decreto del Ministro dellinterno,
di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze.
3. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri
finanziari che il comune di
Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve
provvedere quale sede della
Capitale della Repubblica, a decorrere dallanno
2002 i trasferimenti erariali
correnti allo stesso spettanti sono incrementati di
103,29 milioni di euro.
4. Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali, in caso di
aggregazione ad una comunità montana di un comune
montano proveniente da altra
comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti
alle due comunità sono
rideterminati in relazione alla popolazione ed al
territorio oggetto di variazione. Le
modalità applicative sono individuate con decreto del
Ministero dellinterno.
5. Al testo unico delle leggi sullordinamento degli
enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) allarticolo 161, comma 3, le parole: «la
sospensione della seconda rata» sono
sostituite dalle seguenti: «la sospensione dellultima
rata»;
b) allarticolo 167, comma 1, le parole: «Gli enti
locali iscrivono» sono sostituite
dalle seguenti: «È data facoltà agli enti locali di
iscrivere»;
c) allarticolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: «sommato a quello dei
mutui precedentemente contratti» sono inserite le
seguenti: «, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi».
6. Il comma 16 dellarticolo 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito
dal seguente:
«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, esclusa
laliquota delladdizionale comunale allIRPEF
di cui allarticolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una
addizionale comunale allIRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati
successivamente allinizio dellesercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1º gennaio dellanno di riferimento».
7. Nel caso in cui limposta relativa a fabbricati
del gruppo catastale D, in
precedenza versata ad un unico comune in base a valori di
bilancio unitariamente
considerati, sia successivamente da versare a più comuni
a seguito
dellattribuzione di separate rendite catastali per
le parti insistenti su territori di
comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a
regolare mediante accordo i
rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dellinterno
ad effettuare le
necessarie variazioni dellimporto a ciascuno
spettante a titolo di trasferimenti
erariali, senza oneri per lo Stato.
8. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di
competenza degli enti
locali a titolo di addizionale comunale e provinciale allIRPEF
disponibili sulle
contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero
dellinterno. Gli atti di
sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali
somme non hanno effetto
e non comportano vincoli sulla disponibilità delle
somme.
Capo III
PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI
Art. 19.
(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e
crescita, di ridurre il complesso
della spesa di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche, di incrementarne
lefficienza e di migliorare la qualità dei
servizi, con uno o più regolamenti, da
emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo, su
proposta dei Ministri delleconomia e delle finanze
e della funzione pubblica, di
concerto con il Ministro interessato, individua gli enti
pubblici e le agenzie,
finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da
altri enti pubblici,
disponendone la trasformazione in società per azioni o
in fondazioni di diritto privato
ovvero la soppressione e messa in liquidazione.
2. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata
alla verifica che i servizi siano
più proficuamente erogabili al di fuori del settore
pubblico.
3. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al
comma 1 si provvede con le
modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive
modificazioni.
4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
5. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono
annualmente pubblicati in
allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero delleconomia e delle
finanze.
Art. 20.
(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché gli enti
finanziati direttamente o
indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono
autorizzati, anche in deroga
alle vigenti disposizioni a:
a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente
prodotti al proprio interno, a
condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;
b) costituire, nel rispetto delle condizioni di
economicità di cui alla lettera a),
soggetti di diritto privato ai quali affidare lo
svolgimento di servizi, svolti in
precedenza;
c) attribuire a soggetti di diritto privato già
esistenti, attraverso procedure
selettive, trasparenti e non discriminatorie, lo
svolgimento dei servizi di cui alla
lettera b).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre
ricorrere a forme di
autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente lentità
degli stanziamenti e
dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello
Stato, grazie ad entrate proprie,
derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla
compartecipazione alle spese da
parte degli utenti del servizio.
3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei
soggetti di diritto privato, costituiti
ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime
tributario agevolato previsto
dallarticolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con il
Ministro interessato e con il
Ministro della funzione pubblica, si provvede a definire
la tipologia dei servizi
trasferibili, le modalità per laffidamento, i
criteri per lesecuzione del servizio e per
la determinazione delle relative tariffe nonché le altre
eventuali clausole di carattere
finanziario.
5. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di
razionalizzare la spesa per
linformatica, il Ministro per linnovazione e
le tecnologie:
a) definisce indirizzi per limpiego ottimale dellinformatizzazione
nelle pubbliche
amministrazioni;
b) definisce programmi di valutazione tecnica ed
economica dei progetti in corso e
di quelli da adottare da parte delle amministrazioni
statali anche ad ordinamento
autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali,
nonché assicura la verifica
ed il monitoraggio dellimpiego delle risorse in
relazione ai progetti informatici
eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dellAutorità
per linformatica
nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse,
eventualmente accertate dal
Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per linnovazione e
le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al
finanziamento di progetti
innovativi nel settore informatico.
Art. 21.
(Contenimento e razionalizzazione delle spese)
1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di
bilancio destinati agli enti
pubblici diversi da quelli di cui al comma 4 dellarticolo
15, non considerati nella
tabella C della presente legge sono ridotti nella misura
del 2 per cento, del 4 per
cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002,
2003 e 2004. Tali enti
nonché gli enti privati interamente partecipati
aderiscono alle convenzioni stipulate
ai sensi dellarticolo 26 della citata legge n. 488
del 1999, e successive
modificazioni, e dellarticolo 59 della predetta
legge n. 388 del 2000. Essi, inoltre,
devono promuovere azioni per esternalizzare i propri
servizi al fine di realizzare
economie di spesa e migliorare lefficienza
gestionale. Delle economie di gestione
conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei
trasferimenti erariali.
2. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di
enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi, di cui alla Tabella 1
allegata alla presente legge, sono
iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione
di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto è annualmente
effettuato entro il 31 gennaio da
ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro delleconomia e
delle finanze, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative
autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione dei capitoli di cui al comma 2 è
quantificata annualmente ai sensi
dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004,
la dotazione è ridotta
del 10 per cento rispetto allimporto
complessivamente risultante sulla base della
legislazione vigente.
Art. 22.
(Servizi dei beni culturali)
1. Allarticolo 10, comma 1, della legge 20 ottobre
1998, n. 368, dopo la lettera b)
è aggiunta la seguente:
«b-bis) concedere a soggetti privati lintera
gestione del servizio concernente la
fruizione pubblica dei beni culturali unitamente allattività
di concorso al
perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui
allarticolo 152, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo
modalità, criteri e garanzie
definiti con regolamento emanato ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400; con lo stesso regolamento sono
fissati i meccanismi per la
determinazione della durata della concessione per un
periodo non inferiore a cinque
anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato
per tutta la durata
stabilita, comprensivo delluso dei beni culturali
oggetto della concessione e da
versare anticipatamente allatto della stipulazione
della relativa convenzione nella
misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione
deve prevedere che, allatto
della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i
beni culturali conferiti in
uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di questultimo».
Art. 23.
(Scissione tra proprietà e gestione delle reti dei
servizi pubblici locali)
1. Larticolo 113 del testo unico delle leggi sullordinamento
degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
sostituito dal seguente:
«Art. 113. (Forme di gestione). 1. Le
disposizioni del presente articolo si
applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza
imprenditoriale.
2. Nellorganizzazione del servizio, lente
locale, titolare della funzione, può
perseguire lobiettivo della separazione tra la
proprietà e gestione di reti e
infrastrutture e lerogazione del servizio.
3. Per la gestione di reti e infrastrutture, lente
locale può avvalersi di soggetti
alluopo costituiti, nella forma di aziende speciali
o società consortili tra enti di
diritto pubblico, cui può essere affidata direttamente
tale attività, ovvero di altro
soggetto idoneo, da individuarsi mediante procedure ad
evidenza pubblica.
4. Lerogazione del servizio può essere assicurata
da società di capitali regolate dal
codice civile, individuate attraverso gare pubbliche per
laffidamento del servizio
stesso. Non sono ammesse a partecipare a dette gare le
società che, in Italia o
allestero, gestiscono a qualunque titolo servizi
pubblici locali in virtù di un
affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza
pubblica. Tale divieto si
estende alle società controllate o collegate, alle loro
controllanti nonché alle
società controllate o collegate con queste ultime.
5. I rapporti tra gli enti locali e le società
erogatrici del servizio sono regolati da
contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara,
che vengono approvati dalle
assemblee elettive degli stessi enti. Restano ferme le
disposizioni previste per i
singoli settori e le disposizioni nazionali di attuazione
di normative comunitarie.
6. Lente locale può cedere la propria
partecipazione di controllo nelle società
erogatrici dei servizi. Tale cessione non comporta
effetti sulla durata delle
concessioni e degli affidamenti in essere e consente alla
società, anche in deroga al
divieto di cui al comma 4, la partecipazione ad attività
imprenditoriali al di fuori del
relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo
di affidamento, le eventuali
dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore
del servizio con un indennizzo
pari al valore contabile risultante dal bilancio
approvato dellesercizio in corso al
termine della concessione. Restano ferme le disposizioni
previste per i singoli
settori.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
8. I servizi pubblici locali privi di rilevanza
imprenditoriale possono essere gestiti a
mezzo di istituzione, ai sensi dellarticolo 114».
2. Sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti
capo a soggetti affidatari di servizi
pubblici locali sino alle relative scadenze.
3. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati
in applicazione dellarticolo
113 del testo unico delle leggi sullordinamento
degli enti locali, quale sostituito dal
presente articolo, sono esenti da ogni imposta, tassa o
diritto di qualsiasi specie e
natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di
tre anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo
17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di
settore e la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il Governo adotta le
disposizioni necessarie per lesecuzione e lattuazione
del presente articolo.
Art. 24.
(Organici del personale)
1. In conseguenza delle attività poste in essere ai
sensi del presente capo, le
pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità
previste dai rispettivi
ordinamenti, le relative variazioni alle proprie
dotazioni organiche. Ai fini
dellindividuazione delle eccedenze di personale e
delle conseguenti procedure di
mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di
natura contrattuale.
Capo IV
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 25.
(Gestioni previdenziali)
1. Ladeguamento dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi rispettivamente
dellarticolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dellarticolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, è stabilito per lanno
2002:
a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle
gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale
minatori, nonché in favore
dellEnte nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);
b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli
importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per lanno 2002
in 14.224,26 milioni di euro per
le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49
milioni di euro per le gestioni
di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2
sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui allarticolo
14 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, al netto, per quanto
attiene al trasferimento di cui
al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni
di euro attribuita alla
gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dellintegrale
assunzione a carico dello Stato dellonere relativo
ai trattamenti pensionistici
liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al
netto delle somme di 2,07
milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della
gestione speciale minatori e dellENPALS.
Art. 26.
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti
disagiati)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 è maggiorato fino
allimporto mensile di 516,46
euro, secondo le modalità di cui al comma 2, lammontare
dei trattamenti
pensionistici inferiori a tale somma.
2. Ai fini dellattuazione del comma 1, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,
con proprio decreto da emanare di concerto con il
Ministro delleconomia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge
individua:
a) le categorie delle pensioni per le quali si applica lintegrazione
indicata al comma
1;
b) i soggetti aventi diritto allintegrazione,
tenendo anche conto della presenza di
altri redditi, della composizione del nucleo familiare e
dei contributi eventualmente
versati ai fini previdenziali.
3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al
Parlamento per lespressione del
parere delle competenti Commissioni.
4. Lonere annuale derivante dallattuazione
delle disposizioni di cui al presente
articolo non può essere superiore a 2.169,12 milioni di
euro.
Capo V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 27.
(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)
1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19
dellAccordo tra Governo,
regioni e province autonome dell8 agosto 2001, in
materia sanitaria, comporta, per
il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino
del livello stabilito nellAccordo
tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto
2000, come integrato
dallarticolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Capo VI
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 28.
(Finanza degli enti territoriali)
1. Al fine di contenere il costo dellindebitamento
e di monitorare gli andamenti di
finanza pubblica, il Ministero delleconomia e delle
finanze coordina laccesso al
mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle
unioni di comuni, delle città
metropolitane, delle comunità montane e dalle comunità
isolane, di cui allarticolo 2
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché
dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal
fine i predetti enti comunicano
periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla
propria situazione
finanziaria. Il contenuto e le modalità del
coordinamento nonché dellinvio dei dati
sono stabiliti con decreto del Ministero delleconomia
e delle finanze da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con lo stesso
decreto sono approvate le norme relative allammortamento
del debito e allutilizzo
degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli
obbligazionari e contrarre mutui
bancari con rimborso del capitale in unica soluzione alla
scadenza, previa
costituzione, al momento dellemissione o dellaccensione,
di un fondo di
ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per
lammortamento del
debito. Gli enti possono procedere allestinzione
anticipata di passività derivanti da
mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996. Lestinzione
anticipata può
essere finanziata mediante il collocamento di titoli
obbligazionari di nuova
emissione o la contrazione di nuovi mutui, in presenza di
condizioni di
rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario delle passività
totali a carico degli enti stessi, al netto delle
commissioni e delleventuale
retrocessione del gettito dellimposta sostitutiva
di cui allarticolo 2 del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e successive
modificazioni.
3. Sono abrogati larticolo 35, comma 6, primo
periodo, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e larticolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Ministro del tesoro
5 luglio 1996, n. 420.
Capo VII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 29.
(Riduzione del costo del lavoro)
1. A decorrere dallanno 2002 restano confermate:
a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità,
di cui allarticolo 49, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di
lavoro e dai lavoratori addetti ai
pubblici servizi di trasporto, di cui allarticolo
49, comma 4, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
2. Restano, altresì, confermati con la medesima
decorrenza:
a) il concorso dello Stato al finanziamento della
gestione agricoltura dellIstituto
nazionale per lassicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (lNAIL) di cui allarticolo
55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n.
144, e allarticolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai
contratti di secondo livello di
cui allarticolo 60 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
Art. 30.
(Sgravi per i nuovi assunti)
1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti
pubblici economici, operanti nelle
regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
Sardegna, è riconosciuto,
per i nuovi assunti nellanno 2002 ad incremento
delle unità effettivamente
occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni
dalla data di assunzione
del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura
totale dei contributi dovuti
allIstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) a loro carico, sulle retribuzioni
assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Il beneficio
si intende riconosciuto anche alle società cooperative
di lavoro, relativamente ai
nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un
rapporto di lavoro assimilabile
a quello di lavoro dipendente.
2. Lefficacia della misura di cui al comma 1 è
subordinata allautorizzazione ed ai
vincoli della Commissione delle Comunità europee ai
sensi degli articoli 87 e
seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea,
di cui alla legge 14 ottobre
1957, n. 1203.
Capo VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 31.
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo delleconomia e
delloccupazione, sono autorizzati
nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla
Tabella 2, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e lanno terminale
ivi indicati.
Art. 32.
(Fondo investimenti)
1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun
Ministero, è istituito un fondo per
gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al
quale confluiscono i nuovi
investimenti autorizzati.
2. Con decreti del Ministro delleconomia e delle
finanze, su proposta del Ministro
competente, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le disponibilità di
bilancio, che confluiscono nel
fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dallanno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo
può essere rifinanziato con la procedura di cui allarticolo
11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni.
Art. 33.
(Finanziamento delle grandi opere)
1. Per il finanziamento del piano straordinario delle
infrastrutture, la Cassa depositi
e prestiti può, anche in deroga alle vigenti
disposizioni, intervenire a favore dei
soggetti pubblici o privati ai quali competono gli studi,
la progettazione, la
realizzazione e la gestione delle grandi opere, mediante:
a) anticipazioni;
b) mutui in contanti;
c) mutui in titoli;
d) altre operazioni finanziarie.
2. La Cassa può utilizzare, per le suddette operazioni,
oltre ai tradizionali mezzi di
provvista, ferma restando la compatibilità con lattività
di finanziamento agli enti
locali, anche fondi rivenienti dal collocamento sul
mercato italiano ed estero di
specifici prodotti finanziari, attraverso la società per
azioni Poste italiane, banche,
intermediari finanziari vigilati e imprese di
investimento.
3. La predetta attività di finanziamento può essere
svolta dalla Cassa depositi e
prestiti anche in collaborazione con altre istituzioni
finanziarie italiane o estere,
privilegiando quei settori pubblici o privati che
provvedono alla realizzazione delle
opere con la forma del project financing.
4. La Cassa può esercitare attività strumentali,
connesse o accessorie alla
realizzazione delle grandi opere, attraverso la
costituzione o la partecipazione,
anche di controllo, in società di capitali.
5. Con decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze adottato su proposta della
Cassa depositi e prestiti sono stabiliti le condizioni e
i limiti dei finanziamenti.
Capo IX
ALTRI INTERVENTI
Art. 34.
(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)
1. Entro novanta giorni dallentrata in vigore della
presente legge, è emanato, previo
parere del Consiglio di Stato e delle competenti
Commissioni parlamentari, un
regolamento governativo, ai sensi dellarticolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, che provvede a:
a) determinare le ipotesi in cui, nei procedimenti di
sequestro amministrativo e
confisca dei beni mobili registrati, si procede
direttamente alla vendita anche prima
del provvedimento definitivo di confisca;
b) stabilire modalità alternative alla restituzione del
bene al proprietario, qualora ne
ricorrano i presupposti giuridici;
c) semplificare il procedimento di sequestro
amministrativo, nonché il procedimento
di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;
d) semplificare ed uniformare il procedimento
sanzionatorio degli illeciti in materia
di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui
allarticolo 21, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193
e 214 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, prevedendo, altresì,
che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative
accessorie della confisca e del
fermo vengano affidati, in via prioritaria, al
trasgressore o agli altri soggetti obbligati
in solido.
Art. 35.
(Interventi vari)
1. Il comma 28 dellarticolo 45 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è abrogato.
2. Nel primo periodo del comma 63 dellarticolo 1
della legge 28 dicembre 1995, n.
549, le parole «autorizzati dal Parlamento» sono
sostituite dalle seguenti:
«autorizzati o da autorizzare dal Parlamento».
3. Sono abrogati larticolo 15 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e il comma 1, lettera
b), dellarticolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 28
luglio 1998, n. 463.
4. Allarticolo 80, comma 17, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte,
in fine, le seguenti lettere:
«r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13».
5. Al comma 1, primo periodo, dellarticolo 101
della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole da «aumentabili di lire 25 miliardi annue»
fino alla fine del periodo
sono sostituire dalle seguenti: «aumentabili di 25,82
milioni di euro annui per ogni
anno fino al raggiungimento dellimporto di 206,58
milioni di euro a titolo di
anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi
statali che, a tale scopo,
saranno devolute con provvedimento legislativo al
raggiungimento del predetto
importo di 206,58 milioni di euro».
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di avere
applicazione le riserve allerario statale già
disposte ai sensi del primo comma
dellarticolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074,
con leggi entrate in vigore anteriormente.
7. Lautorizzazione di spesa prevista per lanno
2002 dallarticolo 92, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il
relativo importo costituisce
economia di bilancio.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 36.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui allarticolo
11-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il
finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio
2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004,
nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla
presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle
spese correnti e per il fondo
speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2002 e
triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione
è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella
Tabella C allegata alla presente
legge.
3. Ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per
il rifinanziamento di norme
che prevedono interventi di sostegno delleconomia
classificati fra le spese di conto
capitale restano determinati, per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente
legge.
4. Ai termini dellarticolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n.
468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata
alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate
da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F
allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5,
le amministrazioni e gli enti
pubblici possono assumere impegni nellanno 2002, a
carico di esercizi futuri nei
limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna
disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli
impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
Art. 37.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette
da iscrivere nel Fondo speciale
di parte corrente viene assicurata, ai sensi dellarticolo
11, comma 5, della legge 5
agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili
nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio
2002.
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