LEGGE FINANZIARIA 2002)

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

(Risultati differenziali)

1. Per l’anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.574
milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni
di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002,
resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l’anno
finanziario 2002.

2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni
di euro, al netto di 5.016 milioni di euro per l’anno 2003 e 3.099 milioni di euro per
l’anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del
saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro
ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità
naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione
fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

(Modifiche alla disciplina dell’IRPEF per le famiglie)

1. La detrazione prevista ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) per ciascun figlio a carico ai sensi dell’articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è elevata all’importo di 516,46 euro se il reddito complessivo non
supera 36.151,98 euro. Se il reddito complessivo è superiore a tale importo, la
detrazione è riconosciuta secondo gli importi previsti dal citato articolo 12.

2. Le modalità di applicazione e i criteri di identificazione dei soggetti per i quali
spetta la detrazione di cui al comma 1 restano gli stessi previsti ai sensi
dell’articolo 12 del citato testo unico.
3. Il disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è sospeso per l’anno 2002.

Art. 3.

(Ulteriori termini per l’effettuazione
della rivalutazione dei beni di impresa)

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II
della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a
beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre
2000, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo, per il quale il termine di
approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con
riferimento al quale è stata eseguita.
3. I soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente
articolo, computano l’importo dell’imposta sostituiva liquidata nell’ammontare delle
imposte di cui all’articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte
sui redditi, recante adempimenti per l’attribuzione del credito di imposta ai soci o
partecipanti sugli utili distribuiti.

Art. 4.

(Rideterminazione dei valori di acquisto
di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle
lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in
luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del
patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una
perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, nonchè nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto
valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento, per le partecipazioni
che risultano qualificate, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º gennaio 2002, e al 2 per cento
per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi della lettera
c-bis) dello stesso comma 1 dell’articolo 81 ed è versata, con le modalità previste
dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre
2002.
3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali
di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull’importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai
dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale della società
periziata, nonchè alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, sono
conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell’Amministrazione
finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od
ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal
reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei
quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o
di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1º gennaio 2002, la
relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in
proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L’assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non
consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo
82 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti
alla data del 1º gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di
cui al comma 1, gli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva a
norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e
successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del
costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati
identificativi dell’estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società
periziata.

Art. 5.

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per i terreni edificabili posseduti alla data del 1º gennaio
2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale
data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo
64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’albo degli ingegneri,
degli architetti e dei geometri, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei
commi da 2 a 6.

2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore
determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali
di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull’importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice
fiscale della società periziata, nonchè alle ricevute di versamento dell’imposta
sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della
perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di
acquisto del terreno edificabile nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto
ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi da
1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui
redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.

Art. 6.

(Soppressione dell’imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili)

1. L’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i
presupposti che si verificano a decorrere dal 1º gennaio 2002.

Art. 7.

(Ulteriori effetti
di precedenti disposizioni fiscali)

1. All’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, dopo le parole «del 1º gennaio degli anni 2000 e 2001,» sono
inserite le seguenti: «nonchè fino al 30 giugno 2002,».

2. L’incentivo fiscale previsto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di recupero del
patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile entro il
30 giugno 2002. In questo caso, la detrazione dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del
successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del
36 per cento del valore degli interventi eseguiti, non eccedente il 25 per cento del
prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e,
comunque, l’importo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge
n. 449 del 1997, e successive modificazioni.
3. All’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2002».
4. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31
dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

 

Art. 8.

(Soppressione dell’imposta
sulle insegne di esercizio)

1. Nel capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante
disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle
pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 12, comma 1, e nell’articolo 14, comma 1, è soppressa la parola:
«insegne,»;

b) nell’articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) la pubblicità realizzata all’interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di
beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all’attività negli stessi
esercitata, nonchè le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si
svolge l’attività cui si riferiscono»;

«d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle
facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro
vendita, nonchè le relative insegne di esercizio».

2. Il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 62, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di
esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l’attività cui si riferiscono,
non è dovuto.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti
erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di
competenza relativi alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, risultanti dal conto
consuntivo 2001 debitamente deliberato dal Consiglio comunale, che gli enti
debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero
dell’interno entro il 31 luglio 2002. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal
responsabile del servizio finanziario.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

ONERI DI PERSONALE

Art. 9.

(Rinnovi contrattuali)

1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio
statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, determinati in ragione dei
tassi di inflazione programmata, e le risorse da destinare alla contrattazione
integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento
per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in
1.110,90 milioni di euro per l’anno 2002 ed in 2.035,36 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di
amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli
oneri relativi ai passaggi all’interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento
del personale.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 406,45 milioni di
euro per l’anno 2002 e in 746,28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 378,05 milioni di euro e
694,12 milioni di euro per il personale militare e delle Forze di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del
personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
l’apposito fondo costituito ai sensi dell’articolo 50, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è
incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002.
Subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo
attuativo delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell’articolo 13 della
presente legge, in misura comunque non inferiore a 309,87 milioni di euro per l’anno
2003 ed a 645,57 milioni di euro per l’anno 2004, è disposto un ulteriore
incremento del fondo di 253,06 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003 e di
108,46 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. In relazione alle esigenze
determinate dal processo di attuazione dell’autonomia scolastica, ed in aggiunta a
quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle
istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l’anno 2002, la
somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30
milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale militare e delle
Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di
rischio.
5. A decorrere dall’anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono
stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare,
rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della
carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall’articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362.
7. Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del
personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali, del Servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle
università, nonchè degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell’ambito
delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri
indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla
quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.

Art. 10.

(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale
ed integrativa)

1. Al comma 3 dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui all’articolo 41,
comma 3, l’esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di
settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il
Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In
caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga
comunque per l’ulteriore corso dell’accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi
concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle
quali il Governo ha formulato osservazioni».

2. Dopo l’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il
seguente:

«Art. 40-bis. - (Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa).
– 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, i comitati di
settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni
finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo
metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle
singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Gli organi di controllo interno indicati all’articolo 48, comma 6, inviano
annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al
Ministero dell’economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi
non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall’articolo 40,
comma 3, le relative clausole dell’accordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi
anche quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo».

Art. 11.

(Riordino degli organismi collegiali)

1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle
procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di istituire comitati,
commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere
tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l’utilizzazione del proprio personale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle
pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le
amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si
provvede con atto dell’organo di direzione politica responsabile, da sottoporre
all’approvazione dell’amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di
controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti
provvedimenti sono conseguentemente soppressi ed è fatto divieto di corrispondere
alcun compenso ai componenti degli stessi.

Art. 12.

(Assunzioni di personale)

1. Per l’anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università,
limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed agli enti
locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione superiore a
5.000 abitanti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le
assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all’unità. Alla copertura dei posti disponibili
si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle
disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di
riordino e di accorpamento delle strutture nonchè di trasferimento di funzioni.

2. All’articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’ultimo periodo,
introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 51 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico
superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002».
3. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i
Corpi di polizia nonchè il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco predispongono
specifici piani annuali con l’indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con
particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di
natura tecnico-operativa;

b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può
essere garantito mediante l’assegnazione delle relative funzioni a personale di altre
amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all’esterno risulti economicamente
più vantaggioso nonchè delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da
provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura
finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi
al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

4. I piani di cui al comma 3 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le
amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in
attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.

5. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono
nulle di diritto.
6. A decorrere dall’anno 2003 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui
all’articolo 2 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale
siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui
all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e
che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

1. Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome o delle
reti di scuole sono costituite sulla base della consistenza numerica degli alunni
iscritti, in relazione alla dimensione oraria e alle caratteristiche dei curricoli
obbligatori, secondo parametri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, finalizzati all’ottimizzazione delle risorse.

2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite, per ciascuna regione,
dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale su proposta del dirigente
dell’istituzione scolastica, nel limite dell’organico complessivo determinato con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può essere inferiore
a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola»
sottoscritto in data 4 agosto 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 109
alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, fissata rispettivamente in 18
ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare e in 25
ore per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18 unità orarie sono attribuite al
personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo, di norma, di
24 ore settimanali.
4. L’insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare viene di norma
assicurato all’interno del piano di studi obbligatorio e dell’organico d’istituto.
5. Le istituzioni scolastiche autonome provvedono con proprie risorse umane e
finanziarie, ovvero con opportune scelte organizzative, alla sostituzione del
personale assente fino a trenta giorni.
6. In attuazione di quanto stabilito dai commi da 1 a 5 sono disapplicati le
disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto con le norme ivi contenute.
7. La commissione di cui all’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è
composta dagli insegnanti delle materie d’esame della classe del candidato. Il
dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e
dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni istituto scolastico, con il
compito di organizzare e coordinare le operazioni.
8. Sono abrogati il comma 5 dell’articolo 4 e l’articolo 9 della legge 10 dicembre
1997, n. 425, e successive modificazioni.

Art. 14.

(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di
personale)

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall’articolo 2, primo
comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del
10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2002.

2. L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che
per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di
558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi
indicate e della contestuale riduzione della misura dell’indennità integrativa
speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli
stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al
regime di impegno già previsti dall’articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall’articolo 2 del decreto-legge 2 marzo
1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È
fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di
giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle
amministrazioni pubbliche.

Capo II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 15.

(Patto di stabilità interno per province e comuni)

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari
della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2002-2004, per l’anno 2002 il complesso delle spese correnti, al
netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi
comunitari, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
non può superare l’ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell’anno 2000
aumentato del 4,5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 si applica un incremento
pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.

2. Sono escluse dall’applicazione del comma 1 le spese correnti connesse
all’esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di
modificazioni legislative intervenute a decorrere dall’anno 2000 o negli anni
successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano anche al
complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con
riferimento ai pagamenti effettuati nell’esercizio finanziario 2000.
4. Per l’acquisto di beni e servizi, le province, i comuni, le comunità montane e i
consorzi di enti locali devono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Gli enti possono decidere di non aderire alle convenzioni solo per
singoli acquisti per i quali sia stata dimostrata la non convenienza; gli atti relativi
sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l’esercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo.
5. Gli enti locali emanano direttive affinchè gli amministratori da loro designati negli
enti e nelle aziende promuovano l’adesione alle convenzioni di cui al comma 4.
6. Gli enti e le aziende di cui ai commi 4 e 5 devono promuovere opportune azioni
dirette ad attuare l’esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di
spesa e migliorare l’efficienza gestionale.
7. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, i trasferimenti erariali
spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all’articolo 34, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione
vigente, sono rispettivamente ridotti dell’1 per cento, del 2 per cento e del 3 per
cento.
8. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti
relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono
trasmettere mensilmente, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di
riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
9. Analoghe informazioni devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti
con riferimento agli impegni assunti.
10. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le
informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie
effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.
11. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 8, 9 e 10 e le modalità
della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze da adottare entro il mese di febbraio 2002.

Art. 16.

(Finanza decentrata)

1. Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente
articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di
addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall’articolo 2, dal Ministero
dell’interno, a titolo di acconto sull’intero importo delle somme versate entro lo
stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più
recenti forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 giugno di
ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei
singoli comuni. Entro l’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il
versamento, il Ministero dell’interno provvede all’attribuzione definitiva degli importi
dovuti sulla base dei dati statistici relativi all’anno precedente, forniti dal Ministero
dell’economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli
anche sulle somme dovute per l’esercizio in corso. Con decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, possono
essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L’accertamento
contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti
dall’applicazione dell’addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
Ministero dell’interno delle somme spettanti».
2. All’articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30
novembre 2002»;

b) al comma 3, le parole: «Per l’anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «Per
l’anno 2003» e le parole: «l’esercizio finanziario 2001» sono sostituite dalle
seguenti: «l’esercizio finanziario 2002»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al
Ministero dell’interno i dati previsionali relativi all’ammontare del gettito della
compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri
di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell’interno
comunica ai comuni l’importo previsionale del gettito della compartecipazione
spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali.
L’importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal
Ministero dell’interno, nel corso dell’anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le
prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la
quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all’esercizio
finanziario 2002 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 maggio 2003 al
Ministero dell’intero e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti
conguagli rispetto alle somme già erogate»;
d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per l’anno 2002, la compartecipazione comunale all’IRPEF di cui al comma
3 è determinata nella misura dell’1,5 per cento del riscosso in conto competenza
affluito al bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti
dall’attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della
compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell’interno, è ripartito tra i comuni sulla base dei dati
statistici più recenti forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31
luglio 2002.

5-ter. I trasferimenti erariali di ciascun comune sono ridotti in misura
corrispondente alla compartecipazione comunale all’IRPEF di cui al comma 5-bis.
Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente
a consentire il recupero integrale della compartecipazione, nei confronti degli stessi
non si procede alla attribuzione della compartecipazione e i trasferimenti sono
erogati nella misura e con le stesse modalità previste dalla normativa previgente»;

e) al comma 6, le parole: «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi
3 e 5-bis».

Art. 17.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

1. Il comma 11 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito
dal seguente:

«11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all’articolo 28,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a
consuntivo per l’anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l’anno 2002 ed è
finalizzato all’attribuzione:
a) di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere;

b) per l’anno 2002 le restanti risorse disponibili di cui all’articolo 53, comma 11,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate per il 50 per cento ad
incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite
secondo i criteri e per le finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 comma 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti
agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalità locale.

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l’anno 2002 di ogni singolo ente locale sono
determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 53 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, ed alle successive disposizioni in
materia. L’incremento delle risorse, derivante dall’applicazione del tasso
programmato di inflazione per l’anno 2002 alla base di calcolo definita dall’articolo
49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri
e le finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali,
nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità
locale. Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa
l’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

2. Sino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi
da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 66, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalità
individuate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
3. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di
Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della
Capitale della Repubblica, a decorrere dall’anno 2002 i trasferimenti erariali
correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro.
4. Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di
aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra
comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono
rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le
modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero dell’interno.
5. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 161, comma 3, le parole: «la sospensione della seconda rata» sono
sostituite dalle seguenti: «la sospensione dell’ultima rata»;

b) all’articolo 167, comma 1, le parole: «Gli enti locali iscrivono» sono sostituite
dalle seguenti: «È data facoltà agli enti locali di iscrivere»;
c) all’articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sommato a quello dei
mutui precedentemente contratti» sono inserite le seguenti: «, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi».

6. Il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito
dal seguente:
«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, esclusa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento».
7. Nel caso in cui l’imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in
precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente
considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito
dell’attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di
comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i
rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell’interno ad effettuare le
necessarie variazioni dell’importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti
erariali, senza oneri per lo Stato.

8. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti
locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle
contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell’interno. Gli atti di
sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto
e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.

Capo III

PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI

Art. 19.

(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso
della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne
l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su
proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e della funzione pubblica, di
concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici e le agenzie,
finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici,
disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato
ovvero la soppressione e messa in liquidazione.

2. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano
più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.
3. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le
modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni.
4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
5. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in
allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze.

Art. 20.

(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché gli enti finanziati direttamente o
indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga
alle vigenti disposizioni a:

a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a
condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;

b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a),
soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in
precedenza;
c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso procedure
selettive, trasparenti e non discriminatorie, lo svolgimento dei servizi di cui alla
lettera b).

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di
autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l’entità degli stanziamenti e
dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie,
derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da
parte degli utenti del servizio.

3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti
ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto
dall’articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il
Ministro della funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi
trasferibili, le modalità per l’affidamento, i criteri per l’esecuzione del servizio e per
la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere
finanziario.
5. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per
l’informatica, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie:

a) definisce indirizzi per l’impiego ottimale dell’informatizzazione nelle pubbliche
amministrazioni;

b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e
di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica
ed il monitoraggio dell’impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici
eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate dal
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e
le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti
innovativi nel settore informatico.

Art. 21.

(Contenimento e razionalizzazione delle spese)

1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati agli enti
pubblici diversi da quelli di cui al comma 4 dell’articolo 15, non considerati nella
tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per
cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti
nonché gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate
ai sensi dell’articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59 della predetta legge n. 388 del 2000. Essi, inoltre,
devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare
economie di spesa e migliorare l’efficienza gestionale. Delle economie di gestione
conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.

2. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi, di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, sono
iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da
ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative
autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione dei capitoli di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta
del 10 per cento rispetto all’importo complessivamente risultante sulla base della
legislazione vigente.

Art. 22.

(Servizi dei beni culturali)

1. All’articolo 10, comma 1, della legge 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera b)
è aggiunta la seguente:

«b-bis) concedere a soggetti privati l’intera gestione del servizio concernente la
fruizione pubblica dei beni culturali unitamente all’attività di concorso al
perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all’articolo 152, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie
definiti con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400; con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la
determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque
anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata
stabilita, comprensivo dell’uso dei beni culturali oggetto della concessione e da
versare anticipatamente all’atto della stipulazione della relativa convenzione nella
misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all’atto
della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in
uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest’ultimo».

Art. 23.

(Scissione tra proprietà e gestione delle reti dei servizi pubblici locali)

1. L’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 113. – (Forme di gestione). – 1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale.

2. Nell’organizzazione del servizio, l’ente locale, titolare della funzione, può
perseguire l’obiettivo della separazione tra la proprietà e gestione di reti e
infrastrutture e l’erogazione del servizio.
3. Per la gestione di reti e infrastrutture, l’ente locale può avvalersi di soggetti
all’uopo costituiti, nella forma di aziende speciali o società consortili tra enti di
diritto pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, ovvero di altro
soggetto idoneo, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.
4. L’erogazione del servizio può essere assicurata da società di capitali regolate dal
codice civile, individuate attraverso gare pubbliche per l’affidamento del servizio
stesso. Non sono ammesse a partecipare a dette gare le società che, in Italia o
all’estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un
affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Tale divieto si
estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti nonché alle
società controllate o collegate con queste ultime.
5. I rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici del servizio sono regolati da
contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dalle
assemblee elettive degli stessi enti. Restano ferme le disposizioni previste per i
singoli settori e le disposizioni nazionali di attuazione di normative comunitarie.
6. L’ente locale può cedere la propria partecipazione di controllo nelle società
erogatrici dei servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle
concessioni e degli affidamenti in essere e consente alla società, anche in deroga al
divieto di cui al comma 4, la partecipazione ad attività imprenditoriali al di fuori del
relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento, le eventuali
dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo
pari al valore contabile risultante dal bilancio approvato dell’esercizio in corso al
termine della concessione. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli
settori.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
8. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti a
mezzo di istituzione, ai sensi dell’articolo 114».

2. Sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi
pubblici locali sino alle relative scadenze.

3. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione dell’articolo
113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, quale sostituito dal
presente articolo, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le
disposizioni necessarie per l’esecuzione e l’attuazione del presente articolo.

Art. 24.

(Organici del personale)

1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le
pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti, le relative variazioni alle proprie dotazioni organiche. Ai fini
dell’individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di
mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.

Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 25.

(Gestioni previdenziali)

1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2002:

a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle
gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore
dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);

b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per
le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni
di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla
gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale
assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici
liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,07
milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della
gestione speciale minatori e dell’ENPALS.

Art. 26.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 è maggiorato fino all’importo mensile di 516,46
euro, secondo le modalità di cui al comma 2, l’ammontare dei trattamenti
pensionistici inferiori a tale somma.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l’integrazione indicata al comma
1;

b) i soggetti aventi diritto all’integrazione, tenendo anche conto della presenza di
altri redditi, della composizione del nucleo familiare e dei contributi eventualmente
versati ai fini previdenziali.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l’espressione del
parere delle competenti Commissioni.

4. L’onere annuale derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non può essere superiore a 2.169,12 milioni di euro.

Capo V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 27.

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)

1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell’Accordo tra Governo,
regioni e province autonome dell’8 agosto 2001, in materia sanitaria, comporta, per
il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino del livello stabilito nell’Accordo
tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato
dall’articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Capo VI

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 28.

(Finanza degli enti territoriali)

1. Al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di monitorare gli andamenti di
finanza pubblica, il Ministero dell’economia e delle finanze coordina l’accesso al
mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città
metropolitane, delle comunità montane e dalle comunità isolane, di cui all’articolo 2
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché
dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano
periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione
finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell’invio dei dati
sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso
decreto sono approvate le norme relative all’ammortamento del debito e all’utilizzo
degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui
bancari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa
costituzione, al momento dell’emissione o dell’accensione, di un fondo di
ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l’ammortamento del
debito. Gli enti possono procedere all’estinzione anticipata di passività derivanti da
mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996. L’estinzione anticipata può
essere finanziata mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova
emissione o la contrazione di nuovi mutui, in presenza di condizioni di
rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività
totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell’eventuale
retrocessione del gettito dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.
3. Sono abrogati l’articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro
5 luglio 1996, n. 420.

Capo VII

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29.

(Riduzione del costo del lavoro)

1. A decorrere dall’anno 2002 restano confermate:

a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all’articolo 49, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai
pubblici servizi di trasporto, di cui all’articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.

2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:
a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (lNAIL) di cui all’articolo
55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all’articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di
cui all’articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 30.

(Sgravi per i nuovi assunti)

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle
regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto,
per i nuovi assunti nell’anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente
occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione
del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, sulle retribuzioni
assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio
si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai
nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile
a quello di lavoro dipendente.

2. L’efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione ed ai
vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e
seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, di cui alla legge 14 ottobre
1957, n. 1203.

Capo VIII

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

Art. 31.

(Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati
nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.

Art. 32.

(Fondo investimenti)

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, è istituito un fondo per
gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi
investimenti autorizzati.

2. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio, che confluiscono nel
fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall’anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo
può essere rifinanziato con la procedura di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

Art. 33.

(Finanziamento delle grandi opere)

1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture, la Cassa depositi
e prestiti può, anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei
soggetti pubblici o privati ai quali competono gli studi, la progettazione, la
realizzazione e la gestione delle grandi opere, mediante:

a) anticipazioni;

b) mutui in contanti;
c) mutui in titoli;
d) altre operazioni finanziarie.

2. La Cassa può utilizzare, per le suddette operazioni, oltre ai tradizionali mezzi di
provvista, ferma restando la compatibilità con l’attività di finanziamento agli enti
locali, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di
specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche,
intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento.

3. La predetta attività di finanziamento può essere svolta dalla Cassa depositi e
prestiti anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie italiane o estere,
privilegiando quei settori pubblici o privati che provvedono alla realizzazione delle
opere con la forma del project financing.
4. La Cassa può esercitare attività strumentali, connesse o accessorie alla
realizzazione delle grandi opere, attraverso la costituzione o la partecipazione,
anche di controllo, in società di capitali.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato su proposta della
Cassa depositi e prestiti sono stabiliti le condizioni e i limiti dei finanziamenti.

Capo IX

ALTRI INTERVENTI

Art. 34.

(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è emanato, previo
parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un
regolamento governativo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, che provvede a:

a) determinare le ipotesi in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e
confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima
del provvedimento definitivo di confisca;

b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario, qualora ne
ricorrano i presupposti giuridici;
c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento
di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;
d) semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia
di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all’articolo 21, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì,
che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del
fermo vengano affidati, in via prioritaria, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati
in solido.

Art. 35.

(Interventi vari)

1. Il comma 28 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

2. Nel primo periodo del comma 63 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, le parole «autorizzati dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti:
«autorizzati o da autorizzare dal Parlamento».
3. Sono abrogati l’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e il comma 1, lettera b), dell’articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28
luglio 1998, n. 463.
4. All’articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte,
in fine, le seguenti lettere:

«r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;

r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13».

5. Al comma 1, primo periodo, dell’articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole da «aumentabili di lire 25 miliardi annue» fino alla fine del periodo
sono sostituire dalle seguenti: «aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni
anno fino al raggiungimento dell’importo di 206,58 milioni di euro a titolo di
anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo,
saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto
importo di 206,58 milioni di euro».

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere
applicazione le riserve all’erario statale già disposte ai sensi del primo comma
dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074,
con leggi entrate in vigore anteriormente.
7. L’autorizzazione di spesa prevista per l’anno 2002 dall’articolo 92, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce
economia di bilancio.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 36.

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio
2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo
speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e
triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione
è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge.
3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme
che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto
capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n.
468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata
alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate
da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti
pubblici possono assumere impegni nell’anno 2002, a carico di esercizi futuri nei
limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 37.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale
di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5
agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2002.