SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XIV LEGISLATURA ———–

DDL N. 398



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MASCIONI, AYALA, BATTAFARANO, BETTONI
BRANDANI, BONAVITA, BONFIETTI, CALVI, CAVALLARO, DE
ZULUETA, DI GIROLAMO, DI SIENA, FASSONE, FORCIERI, GRUOSSO,
MACONI, NIEDDU, STANISCI, TONINI, VICINI, VIVIANI, LIGUORI e
GAGLIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

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Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica
farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge riproduce integralmente il
testo del disegno di legge «Nuova regolamentazione delle attività di
informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori
scientifici del farmaco» così come approvato dal Senato della Repubblica,
nel corso della XIII legislatura, il 25 gennaio 2001 (atto Senato n. 478).

Il disegno di legge tiene conto delle disposizioni in materia contenute nel
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che danno attuazione alla
direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali per uso umano. A tale
decreto il presente disegno di legge non si sovrappone, disciplinando aspetti
da questo non considerati o prevedendo opportune integrazioni su aspetti
disciplinati solo su un piano generale.
Considerate l’importanza e la delicatezza dell’attività di informazione
scientifica sui farmaci, il disegno di legge si pone l’obiettivo di delineare la
figura, il ruolo ed i compiti dell’«informatore scientifico del farmaco», la natura
giuridica del rapporto tra le industrie farmaceutiche e l’informatore ed il profilo
professionale degli addetti al settore.
Il disegno di legge, all’articolo 2, definisce il ruolo dell’informatore
scientifico del farmaco come colui che «porta a conoscenza dei sanitari le
informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico
aggiornamento».
L’articolo 3 prevede l’utilizzo, da parte delle industrie farmaceutiche, degli
informatori scientifici del farmaco, i quali sono tenuti a rispettare il segreto
professionale sulle notizie fornite loro alle aziende.
Gli articoli successivi, dal 4 al 17 disciplinano la costituzione dei collegi
degli informatori scientifici del farmaco e del Consiglio nazionale dei collegi
dei suddetti informatori, le procedure elettorali ed i requisiti richiesti per
l’iscrizione all’albo professionale.
Gli articoli dal 18 al 23 disciplinano le sanzioni disciplinari e le modalità di
tenuta dell’albo.
Al fine quindi di dare al più presto veste giuridica a questa nuova figura
dell’informatore scientifico del farmaco, si ritiene opportuno presentare il
disegno di legge in questione ai sensi dell’articolo 81 del Regolamento del
Senato.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge,
all’informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le
definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di
attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali
per uso umano.

Art. 2.

1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, iscritto all’apposito albo
di cui all’articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni
scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
emanato di concerto con il Ministro della sanità, sono definiti i titoli universitari
richiesti per l’esercizio della professione di informatore scientifico del
farmaco, tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all’ordinamento
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, e dei successivi decreti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

2. È compito dell’informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi
dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al
responsabile del servizio scientifico dell’impresa di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo medesimo, le osservazioni sulle specialità medicinali che
gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni
tra medici ed aziende.

Art. 3.

1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto
professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano,
nonchè dagli altri operatori sanitari.

2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e
divulgazione, devono attingere dall’albo degli informatori scientifici e possono
anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico.
3. Il rapporto di lavoro dell’informatore scientifico è disciplinato con le
relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi
dell’articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23
giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981.

Art. 4.

1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori
scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell’albo professionale
ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco
iscritti all’albo di cui all’articolo 15 e residenti nella provincia.
3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella
provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o
geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1
dell’articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province
limitrofe.

Art. 5.

1. Le funzioni di cui all’articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o
gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori
scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all’albo di cui
all’articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza
relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti di nove
informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività
effettivamente svolta.

Art. 6.

1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno un
presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Art. 7.

1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l’albo del collegio;

b) curare l’osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre
disposizioni in materia da parte degli iscritti;
c) vigilare per la tutela dell’informatore scientifico del farmaco in
qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio
abusivo della professione;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale
degli iscritti;
e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del
farmaco nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possono
comunque interessare il collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;
g) provvedere all’amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e
proporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo;
h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;
i) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale.

2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, avrà
cura annualmente di promuovere, organizzare e sovraintendere un corso di
formazione professionale, in collaborazione con l’università, per gli
informatori scientifici del farmaco iscritti all’albo del collegio.

3. L’effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono
preventivamente comunicati al Ministero della sanità, che fornisce le
indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

Art. 8.

1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori
scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e
presiede l’assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli
dalla legge.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di
impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

Art. 9.

1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un
collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che
controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio,
riferendone all’assemblea.

Art. 10.

1. È istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del
farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o
interprovinciale.

2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori
scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni
trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione
di esso superiore alla metà.

Art. 11.

1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco
elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque
consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

2. Il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori
scientifici del farmaco perchè esercitino la funzione di revisore dei conti.

Art. 12.

1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco
spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del
farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni
aziendali da cui dipendono;

b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi
provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al
perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione,
nonchè disciplinare e vigilare sull’aggiornamento e sulla formazione
permanente degli informatori scientifici del farmaco;
c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di
regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci
e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonchè su ogni altra
questione attinente ai collegi provinciali;
d) decidere sull’istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal
comma 3 dell’articolo 4;
e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei
consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione
dall’albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei
consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;
f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua
competenza;
g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

Art. 13.

1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del
Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano
in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Art. 14.

1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori
scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve
le condizioni di compatibilità di cui all’articolo 3.

Art. 15.

1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o interprovinciale è istituito
l’albo degli informatori scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel
territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

Art. 16.

1. L’albo di cui all’articolo 15 deve contenere il cognome, il nome, la data di
nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonchè la data di iscrizione
ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L’anzianità è determinata
dalla data di iscrizione nell’albo.

Art. 17.

1. Per l’iscrizione nell’albo sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza di un Paese membro dell’Unione europea;

b) godimento dei diritti civili;
c) possesso di uno dei titoli universitari definiti con il decreto di cui al
comma 1 dell’articolo 2.

Art. 18.

1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di
cancellazione dall’albo:

a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

b) per condanna penale;
c) per cessazione dell’attività professionale da almeno cinque anni;
d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

Art. 19.

1. L’informatore scientifico del farmaco cancellato dall’albo può, a sua
richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno
determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione dall’albo è avvenuta a seguito di condanna penale,
la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la
riabilitazione.

Art. 20.

1. Una copia dell’albo di cui all’articolo 15 deve essere depositata ogni
anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali,
presso la cancelleria della corte d’appello del capoluogo della regione dove
hanno sede i predetti consigli, nonchè presso la segreteria del Consiglio
nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il
Ministero della giustizia ed il Ministero della sanità.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data
comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della
sanità, alla cancelleria della corte d’appello, al procuratore generale della
stessa corte d’appello ed al Consiglio nazionale.

Art. 21.

1. Gli iscritti nell’albo degli informatori scientifici del farmaco, che si
rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o
di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio,
sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 22.

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal
consiglio del collegio provinciale di cui all’articolo 5 previa audizione
dell’interessato. Esse sono:

a) l’avvertimento;

b) la censura;
c) la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non
inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall’albo.

Art. 23.

1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione
nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il
ricorso giurisdizionale.

Art. 24.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di
diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale
attività in modo continuativo per almeno due anni, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, anche in
assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge.
Essi possono essere iscritti all’albo di cui all’articolo 15, previa apposita
richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

Art. 25.

1. Tutte le spese derivanti dall’attuazione della presente legge sono
finanziate con le quote di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 ed è
conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 26.

1. Il Governo, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, emana il relativo regolamento di
esecuzione. Con il predetto regolamento di esecuzione sono dettate le
norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei
collegi provinciali e interprovinciali.