SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA
DDL N. 398
DISEGNO DI LEGGE
diniziativa dei senatori MASCIONI, AYALA,
BATTAFARANO, BETTONI
BRANDANI, BONAVITA, BONFIETTI, CALVI, CAVALLARO, DE
ZULUETA, DI GIROLAMO, DI SIENA, FASSONE, FORCIERI,
GRUOSSO,
MACONI, NIEDDU, STANISCI, TONINI, VICINI, VIVIANI,
LIGUORI e
GAGLIONE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001
Nuova regolamentazione delle attività di informazione
scientifica
farmaceutica e istituzione dellalbo degli
informatori scientifici del farmaco
Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge
riproduce integralmente il
testo del disegno di legge «Nuova regolamentazione delle
attività di
informazione scientifica farmaceutica e istituzione dellalbo
degli informatori
scientifici del farmaco» così come approvato dal Senato
della Repubblica,
nel corso della XIII legislatura, il 25 gennaio 2001
(atto Senato n. 478).
Il disegno di legge tiene conto delle disposizioni in
materia contenute nel
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che danno
attuazione alla
direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali per
uso umano. A tale
decreto il presente disegno di legge non si sovrappone,
disciplinando aspetti
da questo non considerati o prevedendo opportune
integrazioni su aspetti
disciplinati solo su un piano generale.
Considerate limportanza e la delicatezza dellattività
di informazione
scientifica sui farmaci, il disegno di legge si pone lobiettivo
di delineare la
figura, il ruolo ed i compiti dell«informatore
scientifico del farmaco», la natura
giuridica del rapporto tra le industrie farmaceutiche e linformatore
ed il profilo
professionale degli addetti al settore.
Il disegno di legge, allarticolo 2, definisce il
ruolo dellinformatore
scientifico del farmaco come colui che «porta a
conoscenza dei sanitari le
informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il
periodico
aggiornamento».
Larticolo 3 prevede lutilizzo, da parte delle
industrie farmaceutiche, degli
informatori scientifici del farmaco, i quali sono tenuti
a rispettare il segreto
professionale sulle notizie fornite loro alle aziende.
Gli articoli successivi, dal 4 al 17 disciplinano la
costituzione dei collegi
degli informatori scientifici del farmaco e del Consiglio
nazionale dei collegi
dei suddetti informatori, le procedure elettorali ed i
requisiti richiesti per
liscrizione allalbo professionale.
Gli articoli dal 18 al 23 disciplinano le sanzioni
disciplinari e le modalità di
tenuta dellalbo.
Al fine quindi di dare al più presto veste giuridica a
questa nuova figura
dellinformatore scientifico del farmaco, si ritiene
opportuno presentare il
disegno di legge in questione ai sensi dellarticolo
81 del Regolamento del
Senato.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente
legge,
allinformazione scientifica sui farmaci si
applicano le disposizioni e le
definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, di
attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la
pubblicità dei medicinali
per uso umano.
Art. 2.
1. Informatore scientifico del farmaco è colui che,
iscritto allapposito albo
di cui allarticolo 15, porta a conoscenza dei
sanitari le informazioni
scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico
aggiornamento. Con
decreto del Ministro delluniversità e della
ricerca scientifica e tecnologica,
emanato di concerto con il Ministro della sanità, sono
definiti i titoli universitari
richiesti per lesercizio della professione di
informatore scientifico del
farmaco, tenendo conto dei titoli universitari acquisiti
in base allordinamento
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro
delluniversità e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, e dei successivi decreti di cui allarticolo
17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
2. È compito dellinformatore scientifico del
farmaco comunicare, ai sensi
dellarticolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, al
responsabile del servizio scientifico dellimpresa
di cui allarticolo 14 del
decreto legislativo medesimo, le osservazioni sulle
specialità medicinali che
gli operatori segnalano, garantendo un costante
interscambio di informazioni
tra medici ed aziende.
Art. 3.
1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a
rispettare il segreto
professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende
per le quali operano,
nonchè dagli altri operatori sanitari.
2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività
di propaganda e
divulgazione, devono attingere dallalbo degli
informatori scientifici e possono
anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo
informatore scientifico.
3. Il rapporto di lavoro dellinformatore
scientifico è disciplinato con le
relative contrattazioni collettive tra le categorie
interessate ai sensi
dellarticolo 6, ottavo comma, del decreto del
Ministro della sanità del 23
giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180
del 2 luglio 1981.
Art. 4.
1. In ogni provincia sono costituiti i collegi
provinciali degli informatori
scientifici del farmaco, con funzioni relative alla
tenuta dellalbo professionale
ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra
attribuzione prevista dalla legge.
2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori
scientifici del farmaco
iscritti allalbo di cui allarticolo 15 e
residenti nella provincia.
3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco
residenti nella
provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di
carattere storico o
geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera
d) del comma 1
dellarticolo 12, che un collegio abbia per
circoscrizione due o più province
limitrofe.
Art. 5.
1. Le funzioni di cui allarticolo 4 sono
esercitate, per ciascuna provincia o
gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali
degli informatori
scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli
iscritti allalbo di cui
allarticolo 15 residenti nella stessa
circoscrizione territoriale, a maggioranza
relativa dei voti ed a scrutinio segreto.
2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1
sono composti di nove
informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno
cinque anni di attività
effettivamente svolta.
Art. 6.
1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel
proprio seno un
presidente, un vice presidente, un segretario ed un
tesoriere.
Art. 7.
1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le
seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere lalbo del collegio;
b) curare losservanza delle disposizioni di legge e
di tutte le altre
disposizioni in materia da parte degli iscritti;
c) vigilare per la tutela dellinformatore
scientifico del farmaco in
qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla
repressione dellesercizio
abusivo della professione;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al
progresso culturale
degli iscritti;
e) collaborare con gli enti pubblici e privati che
operano nel settore del
farmaco nello studio e nellattuazione dei
provvedimenti che possono
comunque interessare il collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli
iscritti;
g) provvedere allamministrazione dei beni di
pertinenza del collegio e
proporre allapprovazione dellassemblea il
bilancio preventivo ed il conto
consuntivo;
h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla
legge;
i) designare i rappresentanti del collegio presso il
Consiglio nazionale.
2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del
Consiglio nazionale, avrà
cura annualmente di promuovere, organizzare e
sovraintendere un corso di
formazione professionale, in collaborazione con luniversità,
per gli
informatori scientifici del farmaco iscritti allalbo
del collegio.
3. Leffettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i
relativi programmi sono
preventivamente comunicati al Ministero della sanità,
che fornisce le
indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità
a tali iniziative.
Art. 8.
1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale
degli informatori
scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio
stesso, convoca e
presiede lassemblea degli iscritti ed esercita le
altre attribuzioni conferitegli
dalla legge.
2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso
di assenza o di
impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente
delegate.
Art. 9.
1. Ogni collegio provinciale degli informatori
scientifici del farmaco ha un
collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito
da tre componenti, che
controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci
predisposti dal consiglio,
riferendone allassemblea.
Art. 10.
1. È istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli
informatori scientifici del
farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni
collegio provinciale o
interprovinciale.
2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più
di trecento informatori
scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore
consigliere nazionale ogni
trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti
tale numero o frazione
di esso superiore alla metà.
Art. 11.
1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori
scientifici del farmaco
elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un
tesoriere e cinque
consiglieri, componenti il comitato esecutivo.
2. Il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa
altresì tre informatori
scientifici del farmaco perchè esercitino la funzione di
revisore dei conti.
Art. 12.
1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori
scientifici del farmaco
spettano le seguenti attribuzioni:
a) vigilare per la tutela della categoria degli
informatori scientifici del
farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli
informatori e le direzioni
aziendali da cui dipendono;
b) coordinare e promuovere le attività culturali dei
consigli dei collegi
provinciali per favorire le iniziative intese al
miglioramento ed al
perfezionamento professionale per una qualificata e
scientifica informazione,
nonchè disciplinare e vigilare sullaggiornamento e
sulla formazione
permanente degli informatori scientifici del farmaco;
c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui
progetti di legge e di
regolamento che riguardano il servizio di informazione
scientifica sui farmaci
e la professione di informatore scientifico del farmaco,
nonchè su ogni altra
questione attinente ai collegi provinciali;
d) decidere sullistituzione dei collegi
interprovinciali nei casi previsti dal
comma 3 dellarticolo 4;
e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le
deliberazioni dei
consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione
e di cancellazione
dallalbo, sui ricorsi in materia disciplinare e su
quelli relativi alle elezioni dei
consigli dei collegi provinciali e dei collegi
provinciali dei revisori;
f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi
e degli affari di sua
competenza;
g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli
iscritti.
Art. 13.
1. I componenti di ciascun consiglio del collegio
provinciale e quelli del
Consiglio nazionale dei collegi degli informatori
scientifici del farmaco durano
in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di
due mandati consecutivi.
Art. 14.
1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e
11 tutti gli informatori
scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi
professionali, fatte salve
le condizioni di compatibilità di cui allarticolo
3.
Art. 15.
1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o
interprovinciale è istituito
lalbo degli informatori scientifici del farmaco,
che hanno la loro residenza nel
territorio compreso nella circoscrizione del collegio
stesso.
Art. 16.
1. Lalbo di cui allarticolo 15 deve contenere
il cognome, il nome, la data di
nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti,
nonchè la data di iscrizione
ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. Lanzianità
è determinata
dalla data di iscrizione nellalbo.
Art. 17.
1. Per liscrizione nellalbo sono richiesti i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza di un Paese membro dellUnione
europea;
b) godimento dei diritti civili;
c) possesso di uno dei titoli universitari definiti con
il decreto di cui al
comma 1 dellarticolo 2.
Art. 18.
1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel
provvedimento di
cancellazione dallalbo:
a) per la perdita del godimento dei diritti civili;
b) per condanna penale;
c) per cessazione dellattività professionale da
almeno cinque anni;
d) per accertato esercizio di attività in altro collegio
professionale.
Art. 19.
1. Linformatore scientifico del farmaco cancellato
dallalbo può, a sua
richiesta, essere riammesso quando siano cessate le
ragioni che hanno
determinato la cancellazione.
2. Se la cancellazione dallalbo è avvenuta a
seguito di condanna penale,
la domanda di nuova iscrizione può essere proposta
quando si è ottenuta la
riabilitazione.
Art. 20.
1. Una copia dellalbo di cui allarticolo 15
deve essere depositata ogni
anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei
collegi provinciali,
presso la cancelleria della corte dappello del
capoluogo della regione dove
hanno sede i predetti consigli, nonchè presso la
segreteria del Consiglio
nazionale dei collegi degli informatori scientifici del
farmaco e presso il
Ministero della giustizia ed il Ministero della sanità.
2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere
data
comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia
ed al Ministro della
sanità, alla cancelleria della corte dappello, al
procuratore generale della
stessa corte dappello ed al Consiglio nazionale.
Art. 21.
1. Gli iscritti nellalbo degli informatori
scientifici del farmaco, che si
rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla
dignità professionali o
di fatti che compromettano la propria reputazione o la
dignità del collegio,
sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Art. 22.
1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con
decisione motivata dal
consiglio del collegio provinciale di cui allarticolo
5 previa audizione
dellinteressato. Esse sono:
a) lavvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dallesercizio della professione
per un periodo non
inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dallalbo.
Art. 23.
1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione,
cancellazione ed elezione
nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti
disciplinari è ammesso il
ricorso giurisdizionale.
Art. 24.
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
sono considerati, di
diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro
che hanno svolto tale
attività in modo continuativo per almeno due anni, a
decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, anche in
assenza dei requisiti di cui al comma 1 dellarticolo
2 della presente legge.
Essi possono essere iscritti allalbo di cui allarticolo
15, previa apposita
richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.
Art. 25.
1. Tutte le spese derivanti dallattuazione della
presente legge sono
finanziate con le quote di cui alla lettera g) del comma
1 dellarticolo 12 ed è
conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 26.
1. Il Governo, entro il termine di novanta giorni dalla
data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, emana il
relativo regolamento di
esecuzione. Con il predetto regolamento di esecuzione
sono dettate le
norme relative alle assemblee degli iscritti e alle
elezioni dei consigli dei
collegi provinciali e interprovinciali.
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