Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
| CIRCOLARE N. 11/200117 gennaio 2001
PROT. 20095/RLA5-V Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale
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ALLE
DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG. AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOMA DI TRENTO E BOLZANO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI LORO SEDI |
Sono pervenute alla
scrivente numerose richieste di chiarimenti riguardanti le visite sanitarie di minori e
apprendisti previste dalle leggi 19 gennaio 1955 n. 25 (disciplina
dellapprendistato) e 17 ottobre 1967 n.977 (tutela del lavoro dei bambini e degli
adolescenti, così come modificata dai decreti legislativi 4 agosto 1999 n.345 attuativo
della direttiva 94/33/ce e 18 agosto 2000 n.262 di modifica), in relazione alla
sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
Le considerazioni di seguito esposte forniscono indicazioni per la
soluzione dei problemi applicativi prospettati con maggiore frequenza, che riguardano in
particolare le seguenti questioni:
- DPR 19 marzo 1956, n.303 (norme generali per ligiene del lavoro), artt.33,34,35;
- DPR 20 marzo 1956, n.321, (norme per la prevenzione degli infortuni e ligiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa), artt.33, 36;
- DPR 9 aprile 1959, n.128 e successive modifiche (lavoro in cave e miniere);
- D.Lgs. 25 novembre 1996, n.624, relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, art.15;
- DPR 30 giugno 1965 n.1124, testo unico delle disposizioni per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, art.157 e segg. (silicosi e asbestosi);
- DPR. 10 settembre 1982, n. 962, protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero;
- D.lgs.15 agosto 1991, n.277 protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
- D.Lgs. 25 gennaio 1992, n.77, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, e biologici durante il lavoro;
- D.Lgs. 626/94, (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), per le lavorazioni che comportano la movimentazione dei carichi (artt.48 e segg.), luso di videoterminali (att.55 e segg.), lesposizione ad agenti cancerogeni (artt.69 e segg.) e ad agenti biologici (art.86 e segg.).
- D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230, in materia di radiazioni ionizzanti;
- D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, disposizioni in materia di lavoro notturno a norma dellart.17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n.25.
I compiti del medico competente, così come disciplinati dal D.Lgs. 626/94, art.17, non si limitano alleffettuazione delle visite preassuntive e periodiche, ma sono più complessi e articolati e conferiscono a tale soggetto un ruolo di primo piano nella gestione del sistema complessivo della sicurezza nellazienda. Egli, infatti, non esprime soltanto il giudizio di idoneità alla mansione specifica, ma collabora anche con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla individuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria di rischio da custodire con salvaguardia del segreto professionale; comunica ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici strumentali effettuati; visita gli ambienti di lavoro almeno due volte lanno e partecipa alla programmazione del controllo dellesposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni di competenza. E unicamente a tale figura che si applica il divieto dellesercizio dei compiti sopra descritti qualora eserciti funzioni di vigilanza. La disposizione trova la sua ratio giustificatrice nella necessità di garantire limparzialità della funzione di vigilanza espletata dai medici del SSN, ed è espressione del più generale principio, immanente al nostro sistema giuridico, della incompatibilità fra i ruoli di controllore e controllato.
Da quanto sopra discende che non può qualificarsi medico competente chi effettui le visite previste ai sensi del citato art.8 legge 977/67 nei confronti di soggetti che svolgono attività non sottoposte a sorveglianza sanitaria e quindi la fattispecie considerata si pone al di fuori dellambito di applicazione del divieto sopra detto.
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Teresa Ferraro)