Il datore di lavoro non è tenuto a rispondere alle giustificazioni presentate
dal dipendente incolpato Ma un prolungato ritardo nella decisione del licenziamento
può configurare rinuncia allesercizio del potere disciplinare In base allart. 7 St. Lav. il datore di lavoro non può
applicare la sanzione disciplinare del licenziamento prima che siano decorsi 5 giorni
dalla contestazione per iscritto delladdebito. Se entro tale termine il lavoratore
chiede di essere sentito, lazienda deve ascoltarlo. Ciò non comporta per essa un
obbligo di risposta alle giustificazioni fornite dal lavoratore. Pertanto la mancata
risposta alle giustificazioni non può consentire di ritenere che esse siano state
accolte. La rinuncia da parte del datore di lavoro allesercizio del suo potere
disciplinare può configurarsi soltanto in caso di prolungato ritardo nelladozione
della sanzione espulsiva, quale comportamento incompatibile con la volontà di licenziare
il dipendente (Cassazione Sezione Lavoro n. 11193 del 22 agosto 2001, Pres. Sciarelli,
Rel. Lamorgese).
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