Il datore di lavoro non è tenuto a rispondere alle giustificazioni presentate dal dipendente incolpato – Ma un prolungato ritardo nella decisione del licenziamento può configurare rinuncia all’esercizio del potere disciplinare –

In base all’art. 7 St. Lav. il datore di lavoro non può applicare la sanzione disciplinare del licenziamento prima che siano decorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto dell’addebito. Se entro tale termine il lavoratore chiede di essere sentito, l’azienda deve ascoltarlo. Ciò non comporta per essa un obbligo di risposta alle giustificazioni fornite dal lavoratore. Pertanto la mancata risposta alle giustificazioni non può consentire di ritenere che esse siano state accolte. La rinuncia da parte del datore di lavoro all’esercizio del suo potere disciplinare può configurarsi soltanto in caso di prolungato ritardo nell’adozione della sanzione espulsiva, quale comportamento incompatibile con la volontà di licenziare il dipendente (Cassazione Sezione Lavoro n. 11193 del 22 agosto 2001, Pres. Sciarelli, Rel. Lamorgese).