Modificato il tradizionale orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in materia di interpretazione del contratto collettivo – Il significato letterale della clausola non è un elemento decisivo, ma un punto di partenza

In materia di interpretazione del contratto collettivo il tradizionale orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso che debba attribuirsi un’importanza decisiva al dato testuale, ossia alla formulazione letterale della clausola, in base al primo comma dell’art. 1362 cod. civ. Peraltro con un recente indirizzo, in via di consolidamento, la Corte invertendo il precedente orientamento ha più volte ribadito che nella contrattazione collettiva, la comune intenzione delle parti non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al “senso letterale delle parole”, atteso che la natura di tale contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti privati, come preamboli, premesse, note a verbale, ecc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell’azienda l’uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei generali criteri ermeneutica, che di tale specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall’art. 1363 cod. civ. Questa norma dispone che le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta del complesso dell’atto. In tale ottica la Corte ha anche precisato come il senso letterale delle parole usate dalle parti sociali debba costituire un punto di partenza per la corretta interpretazione del contratto collettivo.
Nella ricostruzione della volontà comune delle parti sociali, cui deve tendere, l’attività dell’interprete, non può tralasciarsi di considerare che la contrattazione collettiva viene a regolamentare settori specifici del mondo occupazionale, ed a disciplinare rapporti lavorativi di specifiche categorie, le cui caratteristiche ed i cui connotati definitivamente acquisiti in ragione di disposizioni legali, di principi giurisprudenziali e/o di inveterate prassi, devono essere tenuti in conto nell’individuazione dell’ambito applicativo delle clausole che su tali rapporti vengono ad incidere.
Di qui anche il rilievo che nell’interpretare un nuovo contratto non può prescindersi, specificamente quando lo stesso viene ad introdurre nuovi inquadramenti e nuovi livelli, da un esame della precedente contrattazione al fine di individuare la natura e la portata delle innovazioni introdotte e di accertare, con più compiutezza, le ragioni ed i limiti che hanno spinto le parti sociali ad apprestare un nuovo assetto economico e normativo dei rapporti lavorativi. Anche sotto questo versante si evidenzia la necessità di adeguare le tradizionali regole ermeneutiche codicistiche ad una realtà, quale quella sindacale, meno permeabile a criteri interpretativi rigidi e più adatta invece (in ragione della fluidità e mutevolezza del contesto socio-economico in cui si inseriscono le relazioni industriali) a letture logico-sistematiche che impongono, nell’esame della contrattazione collettiva, di tener conto anche della condotta tenuta dalle parti sociali sia prima che dopo la stipula del nuovo contratto (Cassazione Sezione Lavoro n. 9021 del 3 luglio 2001, Pres. Annunziata, Rel. Vidiri).