Modificato il tradizionale orientamento
giurisprudenziale della Suprema Corte in materia di interpretazione del contratto
collettivo Il significato letterale della clausola non è un elemento decisivo, ma
un punto di partenza In materia di
interpretazione del contratto collettivo il tradizionale orientamento della giurisprudenza
della Suprema Corte è nel senso che debba attribuirsi unimportanza decisiva al dato
testuale, ossia alla formulazione letterale della clausola, in base al primo comma
dellart. 1362 cod. civ. Peraltro con un recente indirizzo, in via di consolidamento,
la Corte invertendo il precedente orientamento ha più volte ribadito che nella
contrattazione collettiva, la comune intenzione delle parti non sempre è agevolmente
ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole,
atteso che la natura di tale contrattazione, sovente articolata su diversi livelli
(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e complessità della materia
trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione
lavorativa (che sovente consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti
alla negoziazione tra parti privati, come preamboli, premesse, note a verbale, ecc.), il
particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente
coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado
assumono nellazienda luso e la prassi, costituiscono elementi tutti che
rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei
generali criteri ermeneutica, che di tale specificità tenga conto, con conseguente
assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dallart. 1363
cod. civ. Questa norma dispone che le clausole del contratto si interpretano le une per
mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta del complesso
dellatto. In tale ottica la Corte ha anche precisato come il senso letterale delle
parole usate dalle parti sociali debba costituire un punto di partenza per la corretta
interpretazione del contratto collettivo.
Nella ricostruzione della volontà comune delle parti sociali,
cui deve tendere, lattività dellinterprete, non può tralasciarsi di
considerare che la contrattazione collettiva viene a regolamentare settori specifici del
mondo occupazionale, ed a disciplinare rapporti lavorativi di specifiche categorie, le cui
caratteristiche ed i cui connotati definitivamente acquisiti in ragione di disposizioni
legali, di principi giurisprudenziali e/o di inveterate prassi, devono essere tenuti in
conto nellindividuazione dellambito applicativo delle clausole che su tali
rapporti vengono ad incidere.
Di qui anche il rilievo che nellinterpretare un nuovo
contratto non può prescindersi, specificamente quando lo stesso viene ad introdurre nuovi
inquadramenti e nuovi livelli, da un esame della precedente contrattazione al fine di
individuare la natura e la portata delle innovazioni introdotte e di accertare, con più
compiutezza, le ragioni ed i limiti che hanno spinto le parti sociali ad apprestare un
nuovo assetto economico e normativo dei rapporti lavorativi. Anche sotto questo versante
si evidenzia la necessità di adeguare le tradizionali regole ermeneutiche codicistiche ad
una realtà, quale quella sindacale, meno permeabile a criteri interpretativi rigidi e
più adatta invece (in ragione della fluidità e mutevolezza del contesto socio-economico
in cui si inseriscono le relazioni industriali) a letture logico-sistematiche che
impongono, nellesame della contrattazione collettiva, di tener conto anche della
condotta tenuta dalle parti sociali sia prima che dopo la stipula del nuovo contratto
(Cassazione Sezione Lavoro n. 9021 del 3 luglio 2001, Pres. Annunziata, Rel. Vidiri).
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