La sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore non basta a giustificare il licenziamento – Se è utilizzabile in altre posizioni lavorative, anche con mansioni inferiori -

Non è sufficiente ad integrare gli estremi del giustificato motivo oggettivo la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni svolte essendo anche necessaria la dimostrazione della inutilizzabilità del lavoratore altre posizioni lavorative, anche inferiori a quelle in precedenza espletate dovendosi il licenziamento considerare una extrema ratio; questo principio, stabilito dalla giurisprudenza è ora recepito dal legislatore, che ammette il licenziamento per inidoneità sopravvenuta solo se sia impossibile una utilizzazione del lavoratore in mansioni equivalenti o inferiori, e che prevede, in ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori, anche il diritto alla conservazione del trattamento della precedente qualifica (art. 4, legge n. 68 del 1999) (Cassazione Sezione Lavoro n. 8410 del 20 giugno 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).