| Licenziamento L'azienda non può comunicarlo tramite fattorino Secondo una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 5 giugno 2001, n. 7620), il lavoratore può legittimamente rifiutare di ricevere la comunicazione di licenziamento recapitatagli in strada. È il caso di una lavoratrice che, mentre si trovava davanti alla propria abitazione, è stata avvicinata da un fattorino dellazienda che ha cercato di consegnarle una lettera di licenziamento della datrice di lavoro. Limpiegata ha rifiutato di ricevere il plico. La lettera le è pervenuta nuovamente per posta qualche giorno dopo. Ella ha impugnato il licenziamento con un telegramma che è stato dettato dal suo avvocato per telefono l8 ottobre del 91. Nel giudizio che ne è seguito, il pretore ha dichiarato lillegittimità del licenziamento. In grado dappello, il tribunale ha ritenuto privo di effetti il tentativo di comunicazione del licenziamento eseguito a mezzo di un fattorino, ma ha escluso che il licenziamento comunicato il 12 agosto 91 sia stato validamente impugnato con il telegramma dettato per telefono; pertanto, ha riformato la decisione del pretore, dichiarando legittimo il licenziamento. Questa decisione è stata impugnata davanti alla Suprema Corte, sia dalla lavoratrice, sia in via incidentale dallUnione industriale di Pisa, che ha sostenuto la validità della comunicazione eseguita a mezzo fattorino. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della lavoratrice e ha rigettato quello della datrice di lavoro. Circa la possibilità dimpugnazione del licenziamento a mezzo di telegramma, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "Limpugnativa per iscritto del licenziamento a norma dellarticolo 6 della legge 604/1966 può essere realizzata, in base alla disciplina di cui allarticolo 2705 del codice civile, anche mediante telegramma inoltrato tramite lapposito servizio dettatura telefonica, sempreché linvio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da unutenza telefonica non appartenente allinteressato, avvenga su mandato e a nome di questultimo, il quale in caso di contestazione in giudizio, rimane onerato della prova di tale incarico, che può essere fornita anche a mezzo di testimoni e per presunzioni". La Corte ha ritenuto corretta laffermazione del giudice di merito circa la legittimità del rifiuto di ricevere la lettera consegnata a mani da un fattorino e linidoneità della stessa a costituire un equipollente delleffettiva consegna. La Corte ha osservato che larticolo 2 della legge n. 604/1966 non prescrive forme particolari quanto alla consegna dellatto scritto; la consegna può quindi essere effettuata tramite persona incaricata dallazienda. Un diverso problema è quello della rilevanza di un tentativo di consegna non riuscito a causa del rifiuto del destinatario di ricevere latto. Secondo la disciplina delle notificazioni dettata dal codice di procedura civile, in caso di rifiuto del destinatario di ricevere la copia dellatto, la notificazione si considera compiuta a mani proprie. Proprio con riferimento alla comunicazione dellatto di licenziamento, deve affermarsi che non esiste un incondizionato obbligo di accettare la consegna di comunicazioni scritte, da parte di chicchessia e in qualunque situazione. Questobbligo sussiste con certezza solo nel caso di comunicazione effettuata a mezzo dellufficiale giudiziario o con il servizio postale. Al di fuori di questi casi, una situazione di soggezione del destinatario alla comunicazione non esiste in termini generali.
|