Licenziamento

L'azienda non può comunicarlo tramite fattorino

Secondo una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 5 giugno 2001, n. 7620), il lavoratore può legittimamente rifiutare di ricevere la comunicazione di licenziamento recapitatagli in strada. È il caso di una lavoratrice che, mentre si trovava davanti alla propria abitazione, è stata avvicinata da un fattorino dell’azienda che ha cercato di consegnarle una lettera di licenziamento della datrice di lavoro.

L’impiegata ha rifiutato di ricevere il plico. La lettera le è pervenuta nuovamente per posta qualche giorno dopo. Ella ha impugnato il licenziamento con un telegramma che è stato dettato dal suo avvocato per telefono l’8 ottobre del ’91. Nel giudizio che ne è seguito, il pretore ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento. In grado d’appello, il tribunale ha ritenuto privo di effetti il tentativo di comunicazione del licenziamento eseguito a mezzo di un fattorino, ma ha escluso che il licenziamento comunicato il 12 agosto ’91 sia stato validamente impugnato con il telegramma dettato per telefono; pertanto, ha riformato la decisione del pretore, dichiarando legittimo il licenziamento.

Questa decisione è stata impugnata davanti alla Suprema Corte, sia dalla lavoratrice, sia in via incidentale dall’Unione industriale di Pisa, che ha sostenuto la validità della comunicazione eseguita a mezzo fattorino. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della lavoratrice e ha rigettato quello della datrice di lavoro. Circa la possibilità d’impugnazione del licenziamento a mezzo di telegramma, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "L’impugnativa per iscritto del licenziamento a norma dell’articolo 6 della legge 604/1966 può essere realizzata, in base alla disciplina di cui all’articolo 2705 del codice civile, anche mediante telegramma inoltrato tramite l’apposito servizio dettatura telefonica, sempreché l’invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un’utenza telefonica non appartenente all’interessato, avvenga su mandato e a nome di quest’ultimo, il quale in caso di contestazione in giudizio, rimane onerato della prova di tale incarico, che può essere fornita anche a mezzo di testimoni e per presunzioni". La Corte ha ritenuto corretta l’affermazione del giudice di merito circa la legittimità del rifiuto di ricevere la lettera consegnata a mani da un fattorino e l’inidoneità della stessa a costituire un equipollente dell’effettiva consegna.

La Corte ha osservato che l’articolo 2 della legge n. 604/1966 non prescrive forme particolari quanto alla consegna dell’atto scritto; la consegna può quindi essere effettuata tramite persona incaricata dall’azienda. Un diverso problema è quello della rilevanza di un tentativo di consegna non riuscito a causa del rifiuto del destinatario di ricevere l’atto. Secondo la disciplina delle notificazioni dettata dal codice di procedura civile, in caso di rifiuto del destinatario di ricevere la copia dell’atto, la notificazione si considera compiuta a mani proprie. Proprio con riferimento alla comunicazione dell’atto di licenziamento, deve affermarsi che non esiste un incondizionato obbligo di accettare la consegna di comunicazioni scritte, da parte di chicchessia e in qualunque situazione. Quest’obbligo sussiste con certezza solo nel caso di comunicazione effettuata a mezzo dell’ufficiale giudiziario o con il servizio postale. Al di fuori di questi casi, una situazione di soggezione del destinatario alla comunicazione non esiste in termini generali.