| ISTITUTO SUPERIORE STATALE DI ROMA
ACCORDO SULLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DISTITUZIONE
SCOLASTICA
Lanno 2001, nel mese di _______________, il giorno _________,
alle ore _______ in sede di contrattazione integrativa, si riuniscono le parti, pubblica e
sindacale, per sottoscrivere il presente accordo sulle relazioni sindacali
Sono presenti:
- Il Dirigente Scolastico, prof.ssa
- RSU, prof.ssa
- RSU, prof.ssa
- RSU, prof.ssa
- Sig.
- Sig.
Svolge funzione di verbalizzante-----------------------------
ART.1 Campo dapplicazione, decorrenza e durata
- La contrattazione integrativa a livello distituzione scolastica verterà sulle
materie previste dallart.6, comma 3, punti b), c), d), e), h), i) del CCNL 26.05.99
e CCIN 2000/2001 art.3
- I contratti siglati tra le parti non potranno contenere nessuna deroga "in
peius" rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti. (art.2077 del
Codice Civile).
- Gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF o che riguardano problematiche
didattiche di competenza del Collegio dei docenti, non possono essere oggetto di
trattative.
- Saranno oggetto dinformazione preventiva alle RSU le materie di cui ai punti a),
f), g), l) dello stesso comma tre dellart.6 CCNL 26.05.99
- Saranno oggetto di informazione successiva le materie di cui ai punti a) e b) del comma
4 dellart.6 CCNL 26.05.99 e punto c dellart. 3 CCIN 2000/2001
- Il D.S., su richiesta, fornisce informazioni, oltre che sulle materie previste
dallart.6 CCNL 26.05.99, su tutto quanto concerne la determinazione degli organici e
lorganizzazione del personale docente, educativo ed ATA e quantaltro derivi
dallapplicazione degli accordi decentrati nazionali, provinciali e distituto
- Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula
del nuovo Contratto Integrativo distituto, fatta comunque salva la possibilità di
modifiche o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
ART.2 Composizione delle delegazioni
- La delegazione di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico.
- La delegazione di parte sindacale è composta dai componenti delle RSU e da
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL
- Il dirigente scolastico non potrà essere sostituito da un insegnante o da altro
personale privo di qualifica dirigenziale.
ART.3 Modalità di convocazione e calendarizzazione degli incontri
- Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di scuola possono essere convocati
di propria iniziativa dal Dirigente Scolastico o su richiesta dei componenti delle RSU.
- Data, orario, ordine del giorno degli incontri saranno concordati fra il DS e le RSU
almeno 5 giorni prima. In situazione di comprovata urgenza le convocazioni possono essere
fatte in tempi più stretti, sempre comunque secondo accordi preventivamente assunti.
- Il dirigente scolastico provvede alla convocazione con atto scritto che deve indicare
data e ora, tempi definiti di inizio e fine della riunione ed individuare con chiarezza le
tematiche da trattare. Alle convocazioni deve essere allegato tutto il materiale che
consenta unampia informazione preliminare.
- Allinizio di ciascun anno scolastico sarà concordato un calendario di massima
degli incontri.
- Gli incontri avvengono, di norma, al di fuori dellorario di lavoro. Ove ciò non
fosse possibile, sarà comunque garantito ai componenti la RSU lespletamento del
loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine, senza che ciò comporti
limitazioni nella fruizione dei diritti e delle prerogative delle rappresentanze sindacali
stesse.
ART.4 Validità delle decisioni
- Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte dal Dirigente
scolastico e dalla maggioranza dei componenti la RSU
- Non possono essere posti termini perentori di scadenza entro i quali siglare
laccordo. E diritto di ciascun membro della RSU e del dirigente scolastico
prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni
oggetto di contrattazione.
- Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto i componenti la RSU, se lo
ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare lassemblea dei
lavoratori al cui giudizio sottoporre lipotesi di accordo.
- Di ogni seduta di contrattazione e di informativa dovrà essere redatto e sottoscritto
apposito verbale.
- Entro sette giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede
allaffissione di copia integrale delle Intese siglate nelle bacheche sindacali
dellIstituzione scolastica.
ART. 5 Trasparenza (L. 241/90)
Verranno affissi allalbo della scuola prospetti riepilogativi
relativi a tutti i compensi aggiuntivi erogati a tutto il personale della scuola.
ART. 6. Interpretazione autentica,
a .In caso di controversia sullinterpretazione e/o
sullapplicazione delle materie di cui al presente contratto o agli altri contratti
integrativi stipulati nellIstituto scolastico, le parti firmatarie si incontrano
entro cinque giorni dalla richiesta presso la sede dell'istituto. Lincontro deve
concludersi entro 15 giorni dalla convocazione delle parti.. La riformulazione, oggetto
della controversia , sostituisce integralmente la precedente.
b. La richiesta di revisione deve essere formulata in forma scritta e
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
c. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali durante il periodo
del confronto.
ART. 7 Procedure di raffreddamento e conciliazione.
In caso di non accordo sullapplicazione delle materie di cui ai
contratti integrativi, le parti potranno rivolgersi allorganismo di conciliazione
previsto dallart.4 della legge 146/90, integrata dalla legge 11-04-2000 n.83 o altre
disposizioni contrattuali o di legge.
Il Dirigente Scolastico------------------------------------
RSU---------------------------------------------------------
RSU---------------------------------------------------------
RSU---------------------------------------------------------
|