ISTITUTO SUPERIORE STATALE DI ROMA

 

ACCORDO SULLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO D’ISTITUZIONE SCOLASTICA

L’anno 2001, nel mese di _______________, il giorno _________, alle ore _______ in sede di contrattazione integrativa, si riuniscono le parti, pubblica e sindacale, per sottoscrivere il presente accordo sulle relazioni sindacali

Sono presenti:

  1. Il Dirigente Scolastico, prof.ssa
  2. RSU, prof.ssa
  3. RSU, prof.ssa
  4. RSU, prof.ssa
  5. Sig.
  6. Sig.

Svolge funzione di verbalizzante-----------------------------

ART.1 Campo d’applicazione, decorrenza e durata

  1. La contrattazione integrativa a livello d’istituzione scolastica verterà sulle materie previste dall’art.6, comma 3, punti b), c), d), e), h), i) del CCNL 26.05.99 e CCIN 2000/2001 art.3
  2. I contratti siglati tra le parti non potranno contenere nessuna deroga "in peius" rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti. (art.2077 del Codice Civile).
  3. Gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei docenti, non possono essere oggetto di trattative.
  4. Saranno oggetto d’informazione preventiva alle RSU le materie di cui ai punti a), f), g), l) dello stesso comma tre dell’art.6 CCNL 26.05.99
  5. Saranno oggetto di informazione successiva le materie di cui ai punti a) e b) del comma 4 dell’art.6 CCNL 26.05.99 e punto c dell’art. 3 CCIN 2000/2001
  6. Il D.S., su richiesta, fornisce informazioni, oltre che sulle materie previste dall’art.6 CCNL 26.05.99, su tutto quanto concerne la determinazione degli organici e l’organizzazione del personale docente, educativo ed ATA e quant’altro derivi dall’applicazione degli accordi decentrati nazionali, provinciali e d’istituto
  7. Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula del nuovo Contratto Integrativo d’istituto, fatta comunque salva la possibilità di modifiche o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

 

ART.2 Composizione delle delegazioni

  1. La delegazione di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico.
  2. La delegazione di parte sindacale è composta dai componenti delle RSU e da rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL
  3. Il dirigente scolastico non potrà essere sostituito da un insegnante o da altro personale privo di qualifica dirigenziale.

 

ART.3 Modalità di convocazione e calendarizzazione degli incontri

  1. Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di scuola possono essere convocati di propria iniziativa dal Dirigente Scolastico o su richiesta dei componenti delle RSU.
  2. Data, orario, ordine del giorno degli incontri saranno concordati fra il DS e le RSU almeno 5 giorni prima. In situazione di comprovata urgenza le convocazioni possono essere fatte in tempi più stretti, sempre comunque secondo accordi preventivamente assunti.
  3. Il dirigente scolastico provvede alla convocazione con atto scritto che deve indicare data e ora, tempi definiti di inizio e fine della riunione ed individuare con chiarezza le tematiche da trattare. Alle convocazioni deve essere allegato tutto il materiale che consenta un’ampia informazione preliminare.
  4. All’inizio di ciascun anno scolastico sarà concordato un calendario di massima degli incontri.
  5. Gli incontri avvengono, di norma, al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non fosse possibile, sarà comunque garantito ai componenti la RSU l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine, senza che ciò comporti limitazioni nella fruizione dei diritti e delle prerogative delle rappresentanze sindacali stesse.

 

ART.4 Validità delle decisioni

  1. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte dal Dirigente scolastico e dalla maggioranza dei componenti la RSU
  2. Non possono essere posti termini perentori di scadenza entro i quali siglare l’accordo. E’ diritto di ciascun membro della RSU e del dirigente scolastico prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione.
  3. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto i componenti la RSU, se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l’assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l’ipotesi di accordo.
  4. Di ogni seduta di contrattazione e di informativa dovrà essere redatto e sottoscritto apposito verbale.
  5. Entro sette giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all’affissione di copia integrale delle Intese siglate nelle bacheche sindacali dell’Istituzione scolastica.

ART. 5 Trasparenza (L. 241/90)

Verranno affissi all’albo della scuola prospetti riepilogativi relativi a tutti i compensi aggiuntivi erogati a tutto il personale della scuola.

ART. 6. Interpretazione autentica,

a .In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione delle materie di cui al presente contratto o agli altri contratti integrativi stipulati nell’Istituto scolastico, le parti firmatarie si incontrano entro cinque giorni dalla richiesta presso la sede dell'istituto. L’incontro deve concludersi entro 15 giorni dalla convocazione delle parti.. La riformulazione, oggetto della controversia , sostituisce integralmente la precedente.

b. La richiesta di revisione deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

c. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali durante il periodo del confronto.

ART. 7 Procedure di raffreddamento e conciliazione.

In caso di non accordo sull’applicazione delle materie di cui ai contratti integrativi, le parti potranno rivolgersi all’organismo di conciliazione previsto dall’art.4 della legge 146/90, integrata dalla legge 11-04-2000 n.83 o altre disposizioni contrattuali o di legge.

 

Il Dirigente Scolastico------------------------------------

RSU---------------------------------------------------------

RSU---------------------------------------------------------

RSU---------------------------------------------------------