LO SVOLGIMENTO, DURANTE LASSENZA PER MALATTIA, DI
ATTIVITA HOBBISTICHE PUO ESSERE RITENUTO COMPATIBILE CON LO STATO
DI SALUTE DEL DIPENDENTE Perché non hanno le caratteristiche usuranti della
prestazione lavorativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 7198 del 26 maggio 2001, Pres.
Genghini, Rel. Coletti).
Fausto M., dipendente della S.p.A. Cartiere del Garda, nel luglio
del 1996 ha avuto un incidente mentre conduceva in retromarcia un carrello nel reparto
spedizioni. Il medico del pronto soccorso ha diagnosticato un colpo di frusta,
con prognosi di dieci giorni di riposo e con suggerimento di applicare un
collare.
Lazienda ha avviato nei confronti del dipendente un
procedimento disciplinare, contestandogli laddebito di avere prestato attività di
carattere lavorativo e sportivo mentre era assente per linfortunio. Il lavoratore si
è difeso sostenendo di essersi limitato a trascorrere alcune ore presso un circolo
velico. Lazienda lo ha licenziato per avere tenuto una condotta incompatibile con
la situazione di inidoneità al lavoro nei termini e per gli effetti asseriti nel
certificato medico.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di
Rovereto, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro. Il Pretore, dopo avere assunto
una consulenza tecnica, ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il lavoratore
si sia reso responsabile di una grave violazione del dovere di fedeltà per avere
simulato linfortunio e ingigantito le conseguenze
dellepisodio.
Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal
Tribunale di Rovereto che, dopo avere disposto una nuova consulenza tecnica, ha annullato
il licenziamento ordinando la reintegrazione di Fausto M. nel posto di lavoro. Il
Tribunale ha motivato la sua decisione osservando che il Pretore aveva ritenuto il
lavoratore responsabile di comportamenti che non gli erano stati contestati
dallazienda, quali la simulazione dellinfortunio e lingigantimento delle
sue conseguenze e che pertanto non potevano essere presi in considerazione; inoltre,
basandosi anche sugli accertamenti svolti dal secondo consulente tecnico, ha ritenuto che
i postumi da colpo di frusta non avrebbero certamente consentito al lavoratore
di svolgere le sue mansioni e che le attività svolte dal lavoratore durante
lassenza, avendo carattere hobbistico, potevano ritenersi del tutto
compatibili con il tipo di malattia da lui sofferto e tali da non ritardarne la
guarigione, anche se per svolgerle il lavoratore non aveva usato il collare
consigliatogli.
Lazienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando il
Tribunale per avere erroneamente valutato i comportamenti tenuti dal lavoratore e per
avere disposto una nuova consulenza tecnica, mentre lart. 437 cod. proc. civ. vieta
lammissione di nuovi mezzi di prova in appello.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7198 del 26 maggio 2001, Pres.
Genghini, Rel. Coletti) ha rigettato il ricorso, osservando che la consulenza tecnica
dufficio non costituisce un mezzo di prova, ma lutilizzo di saperi
specialistici per operare valutazioni che richiedano lausilio di specifiche
condizioni o strumentazioni tecniche; essa, pertanto, è liberamente disposta dal giudice
in ogni grado del giudizio di merito e sfugge, nel processo del lavoro, alla regola
contenuta nellart. 437 cod. proc. civ
La Corte inoltre ha rilevato che il Tribunale, con accertamento
adeguatamente motivato, ha escluso che sia stato dimostrato lo svolgimento, da parte del
dipendente, di prestazioni di carattere lavorativo, rilevando come viceversa sussisteva la
prova che lattività da lui svolta presso il circolo velico aveva natura ricreativa.
Pertanto, in adesione a considerazioni di medicina del lavoro svolte dal CTU, ha ritenuto
che tale attività, proprio per il suo carattere amatoriale, non aveva le caratteristiche
pressanti e usuranti di una prestazione lavorativa, legata a vincoli di orario e di
subalternità gerarchica e ha, così, coerentemente escluso che la segnalata presenza del
lavoratore sul lago potesse determinare un ritardo nel recupero per labilità al
lavoro o nel rientro in azienda.
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