IL DIPENDENTE SINDACALISTA
PUO ESERCITARE IL DIRITTO DI SATIRA NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO
Ma deve rispettare i limiti della continenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 7091 del
24 maggio 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. La Terza).
Licinio G. ed altri due dipendenti della S.p.A. Italcementi,
in occasione della presentazione pubblica del nuovo logo aziendale, hanno diffuso due
volantini, in uno dei quali il nuovo simbolo veniva paragonato ad un mollusco
fossile tipico del mesozoico e la Italcementi veniva definita un vortice che
continua a risucchiare il personale, mentre nellaltro si faceva riferimento ad
un manager italiano di mezza età asseritamente bisognoso di cure
psicoanalitiche e alla di lui madre, definita donna di facili costumi.
Essi sono stati licenziati con laddebito di avere
gravemente leso limmagine dellazienda e di avere pesantemente offeso
lamministratore delegato della Italcementi identificabile nel manager di mezza
età menzionato in uno dei due volantini.
Il Pretore di Bergamo, al quale i lavoratori si sono
rivolti, ha annullato i licenziamenti, ordinando la reintegrazione dei ricorrenti nei
posti di lavoro. Questa decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di
Bergamo, che ha ritenuto che i sindacalisti abbiano correttamente esercitato il diritto di
esprimere liberamente le proprie opinioni allinterno del posto di lavoro e che le
affermazioni contenute nei volantini, seppur formulate in termini scurrili ed inopportuni,
non erano idonee a mettere in pericolo la reputazione dei soggetti menzionati, in quanto
non suscitavano neppure il dubbio che essi avessero tenuto condotte disonorevoli.
La S.p.A. Italcementi ha proposto ricorso per
cassazione, sostenendo che lesercizio dellattività sindacale non attribuisce
alcuna immunità e che il contenuto di entrambi i volantini aveva superato i limiti del
diritto di critica per trasmodare in contumelia ed in denigrazione.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7091 del 24 maggio
2001, Pres. Ianniruberto, Rel. La Terza) ha accolto il ricorso limitatamente alla parte
concernente il contenuto del volantino nel quale si faceva riferimento
allamministratore delegato dellItalcementi.
Essa peraltro ha ritenuto condivisibili, sul piano
generale, le affermazioni del Tribunale secondo cui lattività sindacale, che
comprende anche il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero critico nei
confronti del datore di lavoro, non può essere soggetta al potere di costui, giacché se
così non fosse, sarebbe evidentemente priva di ogni significato.
La libertà dellattività sindacale ha
osservato la Corte non può ritenersi in conflitto con lobbligo di fedeltà
cui allart. 2105 cod. civ., perché questo si esplica sul distinto piano degli
obblighi da osservare in relazione allespletamento della prestazione lavorativa.
La Corte ha peraltro ritenuto che il Tribunale non
abbia adeguatamente motivato il suo convincimento della inoffensività delle espressioni
usate nel volantino concernente lamministratore delegato. In particolare la Corte ha
ritenuto che la sentenza di appello sia contraddittoria laddove da un lato riconosce che
nel riferimento al manager italiano di mezza età, con una calvizie
incipiente, deve essere pacificamente riconosciuto lamministratore
delegato della Italcementi, e dallaltro lato rileva che lesame del
testo, nellindignare il lettore per la volgarità largamente usata dai redattori,
tuttavia consente, a colui che non risulta prevenuto, di escludere con serenità il
riferimento a persone fisiche reali.
Quanto allulteriore rilievo del Tribunale che il
tenore dello scritto non suscitava neppure il dubbio che le persone menzionate avessero
avuto condotte disonorevoli ha affermato la Corte va osservato che se la
scoperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica porta in genere ad
escludere la loro capacità di offendere la reputazione (che viene invece più facilmente
colpita dallapparente ed implicita attendibilità dei fatti riferiti in un contesto
enunciativo), tuttavia neppure la satira può esorbitare dalla continenza, ossia dai
limiti della correttezza formale che le sono imposti, nel caso di attribuzione di qualità
apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da
suscitare il disprezzo e il dileggio. Pertanto la Corte ha ritenuto che il Tribunale,
abbia erroneamente omesso di valutare gli effetti offensivi derivanti sia
dallaccostamento dellamministratore ad un soggetto psicopatico, sia
dallaccostamento della madre dellimprenditore psicoanalizzato ad una donna di
facili costumi. La causa è stata rinviata, per un nuovo esame, alla Corte dAppello
di Brescia.
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