IL DIPENDENTE SINDACALISTA PUO’ ESERCITARE IL DIRITTO DI SATIRA NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO – Ma deve rispettare i limiti della continenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 7091 del 24 maggio 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. La Terza).


Licinio G. ed altri due dipendenti della S.p.A. Italcementi, in occasione della presentazione pubblica del nuovo logo aziendale, hanno diffuso due volantini, in uno dei quali il nuovo simbolo veniva paragonato ad un “mollusco fossile tipico del mesozoico” e la Italcementi veniva definita un “vortice che continua a risucchiare il personale”, mentre nell’altro si faceva riferimento ad un “manager italiano di mezza età” asseritamente bisognoso di cure psicoanalitiche e alla di lui madre, definita donna di facili costumi.

Essi sono stati licenziati con l’addebito di avere gravemente leso l’immagine dell’azienda e di avere pesantemente offeso l’amministratore delegato della Italcementi identificabile nel “manager di mezza età” menzionato in uno dei due volantini.
Il Pretore di Bergamo, al quale i lavoratori si sono rivolti, ha annullato i licenziamenti, ordinando la reintegrazione dei ricorrenti nei posti di lavoro. Questa decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Bergamo, che ha ritenuto che i sindacalisti abbiano correttamente esercitato il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni all’interno del posto di lavoro e che le affermazioni contenute nei volantini, seppur formulate in termini scurrili ed inopportuni, non erano idonee a mettere in pericolo la reputazione dei soggetti menzionati, in quanto non suscitavano neppure il dubbio che essi avessero tenuto condotte disonorevoli.
La S.p.A. Italcementi ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’esercizio dell’attività sindacale non attribuisce alcuna immunità e che il contenuto di entrambi i volantini aveva superato i limiti del diritto di critica per trasmodare in contumelia ed in denigrazione.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7091 del 24 maggio 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. La Terza) ha accolto il ricorso limitatamente alla parte concernente il contenuto del volantino nel quale si faceva riferimento all’amministratore delegato dell’Italcementi.
Essa peraltro ha ritenuto condivisibili, sul piano generale, le affermazioni del Tribunale secondo cui l’attività sindacale, che comprende anche il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero critico nei confronti del datore di lavoro, non può essere soggetta al potere di costui, giacché se così non fosse, sarebbe evidentemente priva di ogni significato.
La libertà dell’attività sindacale – ha osservato la Corte – non può ritenersi in conflitto con l’obbligo di fedeltà cui all’art. 2105 cod. civ., perché questo si esplica sul distinto piano degli obblighi da osservare in relazione all’espletamento della prestazione lavorativa.
La Corte ha peraltro ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato il suo convincimento della inoffensività delle espressioni usate nel volantino concernente l’amministratore delegato. In particolare la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello sia contraddittoria laddove da un lato riconosce che nel riferimento al “manager italiano di mezza età, con una calvizie incipiente”, deve essere pacificamente riconosciuto l’amministratore delegato della Italcementi, e dall’altro lato rileva che “l’esame del testo, nell’indignare il lettore per la volgarità largamente usata dai redattori, tuttavia consente, a colui che non risulta prevenuto, di escludere con serenità il riferimento a persone fisiche reali”.
Quanto all’ulteriore rilievo del Tribunale che il tenore dello scritto non suscitava neppure il dubbio che le persone menzionate avessero avuto condotte disonorevoli – ha affermato la Corte – va osservato che se la scoperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica porta in genere ad escludere la loro capacità di offendere la reputazione (che viene invece più facilmente colpita dall’apparente ed implicita attendibilità dei fatti riferiti in un contesto enunciativo), tuttavia neppure la satira può esorbitare dalla continenza, ossia dai limiti della correttezza formale che le sono imposti, nel caso di attribuzione di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio. Pertanto la Corte ha ritenuto che il Tribunale, abbia erroneamente omesso di valutare gli effetti offensivi derivanti sia dall’accostamento dell’amministratore ad un soggetto psicopatico, sia dall’accostamento della madre dell’imprenditore psicoanalizzato ad una donna di facili costumi. La causa è stata rinviata, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Brescia.