NON BASTA UN MERO CALCOLO ARITMETICO DEL NUMERO DEI DIPENDENTI PER STABILIRE SE SIA APPLICABILE LA TUTELA REALE CONTRO I LICENZIAMENTI – Si deve tener conto dei dati strutturali e organizzativi dell’azienda (Cassazione Sezione Lavoro n. 6421 dell’8 maggio 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).

Angela D., dipendente della s.a.s. Artegraf Legnano con qualifica di impiegata, si è assentata per maternità dall’agosto 1993 al settembre 1994. Per sostituirla l’azienda ha assunto un’altra lavoratrice. Quando Angela D. ha ripreso servizio al suo posto è rimasta l’impiegata assunta per sostituirla e l’azienda le ha offerto un rapporto di lavoro part-time con mansioni diverse da quelle in precedenza da lei svolte. Angela D. non ha accettato questa modifica del rapporto di lavoro ed è stata licenziata, nell’ottobre del 1994, con motivazione riferita ad esigenze organizzative.
Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Legnano, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in applicazione dell’art. 18 St. Lav. L’azienda si è difesa sostenendo, tra l’altro, l’inapplicabilità dell’art. 18 St. Lav. in quanto il numero dei suoi dipendenti era passato dalle 20 unità presenti nell’agosto 1994 a 16 nel settembre 94 e infine a 13 al momento del licenziamento, mentre l’art. 18 si applica solo alle unità produttive con oltre 15 dipendenti.
Il Pretore ha annullato il licenziamento ed ha ordinato la reintegrazione di Angela D. nel posto di lavoro, osservando che il posto della lavoratrice non era stato soppresso e che il calo del numero dei dipendenti verificatosi tra l’agosto e l’ottobre del 1994 non poteva considerarsi connesso ad uno stabile ridimensionamento dell’organico. In particolare il Pretore ha rilevato che fino al settembre 1994 la Artegraf aveva avuto 16 dipendenti e che nell’ottobre successivo si erano verificati i licenziamenti di due lavoratori e le dimissioni di un altro.
In grado di appello il Tribunale di Legnano ha confermato l’illegittimità del licenziamento, ma non ha ritenuto applicabile l’art. 18 St. Lav. e pertanto si è limitato a condannare la datrice di lavoro, in base alla legge n. 604 del 1966, a riassumere la dipendente ovvero a corrisponderle un’indennità pari a quattro mensilità della retribuzione. Il Tribunale ha ritenuto che la rilevante riduzione dell’organico verificatasi tra l’agosto e l’ottobre 1994 stava a significare che la società si era ridimensionata stabilmente.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la motivazione della sentenza di secondo grado nella parte concernente il requisito numerico per l’applicazione dell’art. 18 St. Lav.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 6421 dell’8 maggio 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri) ha accolto il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 18 St. Lav., il numero dei dipendenti non deve essere determinato mediante un mero calcolo aritmetico riferito al momento del licenziamento.
Il criterio sulla cui base computare il numero dei dipendenti dalla legge richiesti per la tutela reale del posto di lavoro – ha affermato la Corte – deve risultare “coerente” con le ragioni che hanno indotto il legislatore a introdurre questo tipo di tutela; in tale ottica è innegabile che la determinazione del criterio numerico non può farsi sulla base del solo momento in cui viene irrogato il licenziamento, dovendo l’arco di osservazione per misurare la “normale produttività” dell’impresa – e le conseguenti “normali esigenze di manodopera” richieste da tale produttività – riguardare significativi spazi temporali che consentono, appunto, di desumere l’abituale rapporto tra esigenze produttive ed indici occupazionali.
Corollario di quanto sopra – ha aggiunto la Corte - è l’impossibilità di fissare una regola valida per ogni genere di impresa, perché un periodo di osservazione può risultare ragionevole in relazione ad imprese, la cui produzione si caratterizza per essere – in condizioni normali di mercato – costante nel tempo, mentre lo stesso periodo può presentarsi, invece, privo di qualsiasi giustificazione per imprese – come molte di quelle operanti nel terziario – la cui attività viene condizionata da fattori stagionali o da fisiologiche oscillazioni della domanda; ulteriore conseguenza di un siffatto approccio è la constatazione della impossibilità di fissare in materia una regola rigida, predeterminata ad immutabile – su cui parametrare, sempre ed in ogni caso, il numero dei lavoratori richiesto artt. 18 e 35 St. Lav. per l’attribuzione della tutela reale – e la necessità di seguire, invece, regole flessibili ed elastiche, che risultino di volta adeguate alla specifica natura dell’attività dell’impresa, che ha proceduto il licenziamento.
In un siffatto contesto la tutela reale del lavoratore licenziato – ha affermato la Corte - può essere legittimamente negata anche allorquando si sia in presenza di una progressiva riduzione della forza lavoro, che abbia portato i dipendenti dell’impresa (o della singola unità produttiva cui era addetto il lavoratore licenziato) al di sotto dei 15 dipendenti in prossimità del licenziamento, sempre però che tutto ciò sia determinato non sulla base della sola libera ed immotivata volontà del datore di lavoro (potendo detta volontà nascondere l’intento di eludere le garanzie apprestate a favore dei lavoratori dal sistema della tutela reale), ma da ragioni oggettive attestanti una definitiva e non reversibile contrazione dell’attività produttiva ed un consequenziale ridimensionamento anche della forza lavoro.
Nel caso di specie – ha osservato la Corte - la decisione impugnata si presenta priva di adeguata motivazione laddove nel negare la tutela reale a Angela D., licenziata in data 13 ottobre 1994, ha mostrato di ritenere decisivo il fatto che nei primi di ottobre il numero dei lavoratori impiegati presso l’impresa cui era addetta Angela D. era sceso sotto i 15, e sulla base di tale circostanza, ha poi negato la invocata tutela reale nel posto di lavoro; ed invero, a fronte di una manodopera di 20 dipendenti ad agosto del 1994 ed ancora 16 dipendenti a settembre 1994 il Tribunale non ha spiegato in modo esauriente e logico i motivi per i quali ha dato rilievo ad una riduzione del personale operata dalla società solo in prossimità del licenziamento di Angela D. e per effetto della quale il personale della società era sceso al di sotto delle 15 unità. In altri termini- ha affermato la Corte - il Tribunale non ha spiegato come il criterio in concreto seguito fosse idoneo a dimostrare la “normale produttività della impresa” sulla cui base poi determinare – ai fini della individuazione della tutela da garantire alla lavoratrice – l’effettivo numero dei dipendenti costituenti la “normale manodopera” dell’impresa. La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata ed ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano, enunciando, per il giudice di rinvio, il seguente principio di diritto: “Al fine di individuare il tipo di tutela da riconoscere al lavoratore licenziato, conseguente ai sensi degli artt. 18 e 35 St. Lav. al numero dei dipendenti che prestano la propria attività presso l’impresa (o la singola unità produttiva) in cui ha avuto luogo il licenziamento, il giudice di merito deve accertare – con una indagine di fatto insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata – la normale produttività dell’impresa (o della singola sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) facendo riferimento agli elementi significativi al riguardo, ed in primo luogo alla consistenza numerica del personale dell’impresa stessa (o della singola unità produttiva) in un periodo di tempo, antecedente al disposto licenziamento, che sia idoneo – in ragione della sua durata o della specifica attività e della natura dell’impresa – a disgelare la suddetta produttività, con l’avvertenza però che può acquisire rilievo decisivo anche la riduzione del numero dei dipendenti operata in prossimità del disposto licenziamento, allorquando essa risulti conseguenza non di condotte elusive del datore di lavoro ma di oggettive ed accertate condizioni di mercato e/o di comprovate esigenze economiche dell’impresa tali da far ragionevolmente ritenere una ormai stabile contrazione dell’attività produttiva e, conseguentemente, anche una definitiva riduzione della manodopera al di sotto del numero di 15 dipendenti”.