NON BASTA UN MERO CALCOLO ARITMETICO DEL NUMERO DEI
DIPENDENTI PER STABILIRE SE SIA APPLICABILE LA TUTELA REALE CONTRO I LICENZIAMENTI Si
deve tener conto dei dati strutturali e organizzativi dellazienda (Cassazione
Sezione Lavoro n. 6421 dell8 maggio 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).
Angela D., dipendente della s.a.s. Artegraf
Legnano con qualifica di impiegata, si è assentata per maternità dallagosto 1993
al settembre 1994. Per sostituirla lazienda ha assunto unaltra lavoratrice.
Quando Angela D. ha ripreso servizio al suo posto è rimasta limpiegata assunta per
sostituirla e lazienda le ha offerto un rapporto di lavoro part-time con mansioni
diverse da quelle in precedenza da lei svolte. Angela D. non ha accettato questa modifica
del rapporto di lavoro ed è stata licenziata, nellottobre del 1994, con motivazione
riferita ad esigenze organizzative.
Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore
di Legnano, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in
applicazione dellart. 18 St. Lav. Lazienda si è difesa sostenendo, tra
laltro, linapplicabilità dellart. 18 St. Lav. in quanto il numero dei
suoi dipendenti era passato dalle 20 unità presenti nellagosto 1994 a 16 nel
settembre 94 e infine a 13 al momento del licenziamento, mentre lart. 18 si applica
solo alle unità produttive con oltre 15 dipendenti.
Il Pretore ha annullato il licenziamento ed ha ordinato
la reintegrazione di Angela D. nel posto di lavoro, osservando che il posto della
lavoratrice non era stato soppresso e che il calo del numero dei dipendenti verificatosi
tra lagosto e lottobre del 1994 non poteva considerarsi connesso ad uno
stabile ridimensionamento dellorganico. In particolare il Pretore ha rilevato che
fino al settembre 1994 la Artegraf aveva avuto 16 dipendenti e che nellottobre
successivo si erano verificati i licenziamenti di due lavoratori e le dimissioni di un
altro.
In grado di appello il Tribunale di Legnano ha
confermato lillegittimità del licenziamento, ma non ha ritenuto applicabile
lart. 18 St. Lav. e pertanto si è limitato a condannare la datrice di lavoro, in
base alla legge n. 604 del 1966, a riassumere la dipendente ovvero a corrisponderle
unindennità pari a quattro mensilità della retribuzione. Il Tribunale ha ritenuto
che la rilevante riduzione dellorganico verificatasi tra lagosto e
lottobre 1994 stava a significare che la società si era ridimensionata stabilmente.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione
censurando la motivazione della sentenza di secondo grado nella parte concernente il
requisito numerico per lapplicazione dellart. 18 St. Lav.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 6421 dell8
maggio 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri) ha accolto il ricorso, richiamando la sua
giurisprudenza secondo cui, ai fini dellapplicazione dellart. 18 St. Lav., il
numero dei dipendenti non deve essere determinato mediante un mero calcolo aritmetico
riferito al momento del licenziamento.
Il criterio sulla cui base computare il numero dei
dipendenti dalla legge richiesti per la tutela reale del posto di lavoro ha
affermato la Corte deve risultare coerente con le ragioni che hanno
indotto il legislatore a introdurre questo tipo di tutela; in tale ottica è innegabile
che la determinazione del criterio numerico non può farsi sulla base del solo momento in
cui viene irrogato il licenziamento, dovendo larco di osservazione per misurare la
normale produttività dellimpresa e le conseguenti normali
esigenze di manodopera richieste da tale produttività riguardare
significativi spazi temporali che consentono, appunto, di desumere labituale
rapporto tra esigenze produttive ed indici occupazionali.
Corollario di quanto sopra ha aggiunto la Corte
- è limpossibilità di fissare una regola valida per ogni genere di impresa,
perché un periodo di osservazione può risultare ragionevole in relazione ad imprese, la
cui produzione si caratterizza per essere in condizioni normali di mercato
costante nel tempo, mentre lo stesso periodo può presentarsi, invece, privo di qualsiasi
giustificazione per imprese come molte di quelle operanti nel terziario la
cui attività viene condizionata da fattori stagionali o da fisiologiche oscillazioni
della domanda; ulteriore conseguenza di un siffatto approccio è la constatazione della
impossibilità di fissare in materia una regola rigida, predeterminata ad immutabile
su cui parametrare, sempre ed in ogni caso, il numero dei lavoratori richiesto
artt. 18 e 35 St. Lav. per lattribuzione della tutela reale e la necessità
di seguire, invece, regole flessibili ed elastiche, che risultino di volta adeguate alla
specifica natura dellattività dellimpresa, che ha proceduto il licenziamento.
In un siffatto contesto la tutela reale del lavoratore
licenziato ha affermato la Corte - può essere legittimamente negata anche
allorquando si sia in presenza di una progressiva riduzione della forza lavoro, che abbia
portato i dipendenti dellimpresa (o della singola unità produttiva cui era addetto
il lavoratore licenziato) al di sotto dei 15 dipendenti in prossimità del licenziamento,
sempre però che tutto ciò sia determinato non sulla base della sola libera ed immotivata
volontà del datore di lavoro (potendo detta volontà nascondere lintento di eludere
le garanzie apprestate a favore dei lavoratori dal sistema della tutela reale), ma da
ragioni oggettive attestanti una definitiva e non reversibile contrazione
dellattività produttiva ed un consequenziale ridimensionamento anche della forza
lavoro.
Nel caso di specie ha osservato la Corte - la
decisione impugnata si presenta priva di adeguata motivazione laddove nel negare la tutela
reale a Angela D., licenziata in data 13 ottobre 1994, ha mostrato di ritenere decisivo il
fatto che nei primi di ottobre il numero dei lavoratori impiegati presso limpresa
cui era addetta Angela D. era sceso sotto i 15, e sulla base di tale circostanza, ha poi
negato la invocata tutela reale nel posto di lavoro; ed invero, a fronte di una manodopera
di 20 dipendenti ad agosto del 1994 ed ancora 16 dipendenti a settembre 1994 il Tribunale
non ha spiegato in modo esauriente e logico i motivi per i quali ha dato rilievo ad una
riduzione del personale operata dalla società solo in prossimità del licenziamento di
Angela D. e per effetto della quale il personale della società era sceso al di sotto
delle 15 unità. In altri termini- ha affermato la Corte - il Tribunale non ha spiegato
come il criterio in concreto seguito fosse idoneo a dimostrare la normale
produttività della impresa sulla cui base poi determinare ai fini della
individuazione della tutela da garantire alla lavoratrice leffettivo numero
dei dipendenti costituenti la normale manodopera dellimpresa. La Suprema
Corte ha cassato la decisione impugnata ed ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte
di Appello di Milano, enunciando, per il giudice di rinvio, il seguente principio di
diritto: Al fine di individuare il tipo di tutela da riconoscere al lavoratore
licenziato, conseguente ai sensi degli artt. 18 e 35 St. Lav. al numero dei dipendenti che
prestano la propria attività presso limpresa (o la singola unità produttiva) in
cui ha avuto luogo il licenziamento, il giudice di merito deve accertare con una
indagine di fatto insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata
la normale produttività dellimpresa (o della singola sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo) facendo riferimento agli elementi significativi al riguardo,
ed in primo luogo alla consistenza numerica del personale dellimpresa stessa (o
della singola unità produttiva) in un periodo di tempo, antecedente al disposto
licenziamento, che sia idoneo in ragione della sua durata o della specifica
attività e della natura dellimpresa a disgelare la suddetta produttività,
con lavvertenza però che può acquisire rilievo decisivo anche la riduzione del
numero dei dipendenti operata in prossimità del disposto licenziamento, allorquando essa
risulti conseguenza non di condotte elusive del datore di lavoro ma di oggettive ed
accertate condizioni di mercato e/o di comprovate esigenze economiche dellimpresa
tali da far ragionevolmente ritenere una ormai stabile contrazione dellattività
produttiva e, conseguentemente, anche una definitiva riduzione della manodopera al di
sotto del numero di 15 dipendenti.
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