La legge del 1997 sulla fornitura di prestazioni
lavorative temporanee non ha comportato la totale abrogazione della legge del 1960 che
vieta lappalto di manodopera Linterposizione illecita può verificarsi
anche nellambito di gruppi societari - Lintroduzione
nel nostro ordinamento della possibilità di fornitura di prestazioni di lavoro temporanee
avvenuta con la legge 24.6.1997 n. 196 per alcuni tipi di attività, non ha comportato
labrogazione dellintera normativa dettata dalla legge n. 1369 del 1960, che
vieta lappalto di manodopera. Infatti lart. 10 della legge n. 196 del 1997
stabilisce tra laltro che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui
alla legge n. 1369 del 1960, le quali vietano di affidare in appalto o in subappalto o in
qualsiasi altra forma lesecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante
limpiego di manodopera assunta e retribuita dallappaltatore o
dallintermediario.
In base alla legge n. 1369 del 1960,
lappalto di un servizio che comporti un impiego di manodopera assunta
dallappaltatore può essere ritenuto lecito solo ove si accerti lesistenza in
capo al medesimo del rischio economico di impresa con riferimento allo specifico servizio
affidatogli; ciò comporta che lappaltatore si sia impegnato a fornire
allappaltante unopera o servizio determinato affrontando lalea economica
insita in unattività produttiva veramente autonoma e che i lavoratori impiegati per
il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente da lui diretti ed agiscano
realmente alle sue dipendenze e nel suo interesse. Nel caso di collegamento tra imprese,
linterposizione illecita nel rapporto di lavoro si verifica allorché una società
madre o principale utilizzi le prestazioni di personale solo formalmente dipendente da
società da essa controllate (Cassazione Sezione Lavoro n. 5232 del 9 aprile 2001, Pres.
Ianniruberto, Rel. Filadoro).
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