La legge del 1997 sulla fornitura di prestazioni lavorative temporanee non ha comportato la totale abrogazione della legge del 1960 che vieta l’appalto di manodopera – L’interposizione illecita può verificarsi anche nell’ambito di gruppi societari -

L’introduzione nel nostro ordinamento della possibilità di fornitura di prestazioni di lavoro temporanee avvenuta con la legge 24.6.1997 n. 196 per alcuni tipi di attività, non ha comportato l’abrogazione dell’intera normativa dettata dalla legge n. 1369 del 1960, che vieta l’appalto di manodopera. Infatti l’art. 10 della legge n. 196 del 1997 stabilisce tra l’altro che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 1369 del 1960, le quali vietano di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l’impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario.
In base alla legge n. 1369 del 1960, l’appalto di un servizio che comporti un impiego di manodopera assunta dall’appaltatore può essere ritenuto lecito solo ove si accerti l’esistenza in capo al medesimo del rischio economico di impresa con riferimento allo specifico servizio affidatogli; ciò comporta che l’appaltatore si sia impegnato a fornire all’appaltante un’opera o servizio determinato affrontando l’alea economica insita in un’attività produttiva veramente autonoma e che i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente da lui diretti ed agiscano realmente alle sue dipendenze e nel suo interesse. Nel caso di collegamento tra imprese, l’interposizione illecita nel rapporto di lavoro si verifica allorché una società madre o principale utilizzi le prestazioni di personale solo formalmente dipendente da società da essa controllate (Cassazione Sezione Lavoro n. 5232 del 9 aprile 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Filadoro).