L’APPALTO DI MANODOPERA E’ ILLECITO ANCHE QUANDO L’IMPRESA APPALTATRICE NON E’ FITTIZIA – Il rapporto di lavoro si costituisce, a tempo indeterminato, con l’appaltante (Cassazione Sezione Lavoro n. 5185 del 6 aprile 2001, Pres. Annunziata, Rel. Stile).


Armando T. assunto a Milano dalla società GBE Progetti S.r.l., con contratto trimestrale, è stato da questa inviato a Dubai, nel Kuwait, a lavorare in un cantiere della Saipem S.p.A. A Dubai la sua attività lavorativa è stata svolta in base alle disposizioni impartitegli dal personale della Saipem, che gli ha anche fornito gli strumenti di lavoro e lo ha ospitato presso il campo, offrendogli vitto e alloggio.
Dopo tre mesi di lavoro il locale responsabile della Saipem ha posto termine al rapporto con comunicazione verbale. Il lavoratore si è rivolto al Pretore di Milano sostenendo che la Saipem doveva ritenersi la sua effettiva datrice di lavoro in base all’art. 1 della legge n. 1369/60 che vieta l’appalto di manodopera e chiedendo la dichiarazione di nullità del licenziamento nonché il pagamento della retribuzione e la reintegrazione nel posto di lavoro.
Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Milano che ha ritenuto la Saipem effettiva datrice di lavoro e l’ha condannata al pagamento della somma di 14 milioni di lire a titolo di differenze di retribuzione e di spettanze di fine rapporto; il Tribunale non ha dichiarato la nullità del licenziamento in quanto ha ritenuto valido il termine di durata apposto al contratto di lavoro e conseguentemente legittima la cessazione del rapporto alla scadenza.
Sia l’azienda che il lavoratore hanno proposto ricorso per cassazione. La Saipem ha sostenuto in particolare che il Tribunale avrebbe dovuto escludere la sussistenza di un appalto illecito di manodopera in quanto era risultato che la GBE non era un’impresa fittizia, ma disponeva di una sua effettiva organizzazione.
Il lavoratore ha censurato la sentenza di appello per avere ritenuto valido il termine apposto al contratto di lavoro.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5185 del 6 aprile 2001, Pres. Annunziata, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso dell’azienda ed ha accolto quello del lavoratore. La Corte ha osservato che il Tribunale ha giustamente ritenuto irrilevante il fatto che la GBE disponesse di una propria organizzazione produttiva, avendo accertato che il lavoratore non aveva operato nell’ambito di tale organizzazione, ma era stato messo a disposizione della Saipem. La legge – ha affermato la Corte – non consente, sotto alcuna forma, che si realizzi un sostanziale “prestito di manodopera”: un imprenditore, cioè, non può inserire a tutti gli effetti nella organizzazione di un’altra impresa un proprio dipendente, sì che questo esegua il lavoro sotto la direzione e il controllo della medesima. Tali essendo le ragioni e le finalità del divieto normativo, il giudice è chiamato ad accertare non tanto la esistenza di una reale organizzazione di impresa in capo all’appaltatore ma la natura delle prestazioni appaltate: nel caso esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro si ha l’inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell’azienda appaltante (ipotesi vietata dall’art. 1 della legge citata); nel caso, invece, in cui le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitali, macchine e attrezzature) e i rapporti di lavoro strumentali all’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato siano gestiti dall’azienda appaltatrice, permane l’inserimento del prestatore nella struttura organizzativa di quest’ultima (salvo, per le ipotesi di cui all’art. 3 della stessa legge, l’obbligo solidale di appaltante e appaltatore di assicurare i trattamenti minimi retributivi e normativi praticati ai dipendenti del primo).
Accogliendo il ricorso del lavoratore, la Corte ha osservato che il rapporto formalmente sorto tra Armando T. e la GBE doveva ritenersi per legge costituito invece tra il lavoratore e la Saipem. Fonte del rapporto non era pertanto il contratto originario intercorso con l’intermediario, bensì la prestazione di fatto a favore della Saipem, onde il rapporto doveva considerarsi a tempo indeterminato, non ricorrendo gli estremi per la configurazione del contratto a termine.
La Corte ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte d’Appello di Milano stabilendo per il giudice di rinvio il seguente principio: “L’ultimo comma dell’art. 1 legge n. 1369 del 1960, stabilendo che i prestatori di lavoro occupati in violazione del divieto di intermediazione sancito dal medesimo articolo sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni, prevede una conversione ex “lege” del rapporto di lavoro in capo all’effettivo titolare; il rapporto così convertito si considera pertanto come fin dall’inizio costituito con l’appaltante e deve ritenersi a tempo indeterminato, non limitato alla durata della effettiva utilizzazione delle prestazioni del lavoratore, atteso che le ipotesi di contratto di lavoro a termine sono solo quelle normativamente stabilite dalla legge n. 230 del 1962, e neppure limitato al periodo di tempo fissato ab initio con l’appaltatore, nelle forme previste per il contratto a tempo determinato, giacché fonte del rapporto con l’appaltatore è la legge che prende in considerazione la prestazione di fatto svolta dal lavoratore a favore dell’appaltatore”.