LAPPALTO DI MANODOPERA E ILLECITO ANCHE QUANDO
LIMPRESA APPALTATRICE NON E FITTIZIA Il rapporto di lavoro si
costituisce, a tempo indeterminato, con lappaltante (Cassazione Sezione Lavoro n.
5185 del 6 aprile 2001, Pres. Annunziata, Rel. Stile).
Armando T. assunto a Milano dalla società GBE Progetti S.r.l., con
contratto trimestrale, è stato da questa inviato a Dubai, nel Kuwait, a lavorare in un
cantiere della Saipem S.p.A. A Dubai la sua attività lavorativa è stata svolta in base
alle disposizioni impartitegli dal personale della Saipem, che gli ha anche fornito gli
strumenti di lavoro e lo ha ospitato presso il campo, offrendogli vitto e alloggio.
Dopo tre mesi di lavoro il locale responsabile della Saipem ha posto
termine al rapporto con comunicazione verbale. Il lavoratore si è rivolto al Pretore di
Milano sostenendo che la Saipem doveva ritenersi la sua effettiva datrice di lavoro in
base allart. 1 della legge n. 1369/60 che vieta lappalto di manodopera e
chiedendo la dichiarazione di nullità del licenziamento nonché il pagamento della
retribuzione e la reintegrazione nel posto di lavoro.
Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata
riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Milano che ha ritenuto la Saipem
effettiva datrice di lavoro e lha condannata al pagamento della somma di 14 milioni
di lire a titolo di differenze di retribuzione e di spettanze di fine rapporto; il
Tribunale non ha dichiarato la nullità del licenziamento in quanto ha ritenuto valido il
termine di durata apposto al contratto di lavoro e conseguentemente legittima la
cessazione del rapporto alla scadenza.
Sia lazienda che il lavoratore hanno proposto ricorso per
cassazione. La Saipem ha sostenuto in particolare che il Tribunale avrebbe dovuto
escludere la sussistenza di un appalto illecito di manodopera in quanto era risultato che
la GBE non era unimpresa fittizia, ma disponeva di una sua effettiva organizzazione.
Il lavoratore ha censurato la sentenza di appello per avere ritenuto
valido il termine apposto al contratto di lavoro.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5185 del 6 aprile 2001, Pres.
Annunziata, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso dellazienda ed ha accolto quello del
lavoratore. La Corte ha osservato che il Tribunale ha giustamente ritenuto irrilevante il
fatto che la GBE disponesse di una propria organizzazione produttiva, avendo accertato che
il lavoratore non aveva operato nellambito di tale organizzazione, ma era stato
messo a disposizione della Saipem. La legge ha affermato la Corte non
consente, sotto alcuna forma, che si realizzi un sostanziale prestito di
manodopera: un imprenditore, cioè, non può inserire a tutti gli effetti nella
organizzazione di unaltra impresa un proprio dipendente, sì che questo esegua il
lavoro sotto la direzione e il controllo della medesima. Tali essendo le ragioni e le
finalità del divieto normativo, il giudice è chiamato ad accertare non tanto la
esistenza di una reale organizzazione di impresa in capo allappaltatore ma la natura
delle prestazioni appaltate: nel caso esse siano riconducibili a mere prestazioni di
lavoro si ha linserimento del prestatore nella struttura organizzativa
dellazienda appaltante (ipotesi vietata dallart. 1 della legge citata); nel
caso, invece, in cui le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi
(capitali, macchine e attrezzature) e i rapporti di lavoro strumentali allesecuzione
dellopera o del servizio appaltato siano gestiti dallazienda appaltatrice,
permane linserimento del prestatore nella struttura organizzativa di
questultima (salvo, per le ipotesi di cui allart. 3 della stessa legge,
lobbligo solidale di appaltante e appaltatore di assicurare i trattamenti minimi
retributivi e normativi praticati ai dipendenti del primo).
Accogliendo il ricorso del lavoratore, la Corte ha osservato che il
rapporto formalmente sorto tra Armando T. e la GBE doveva ritenersi per legge costituito
invece tra il lavoratore e la Saipem. Fonte del rapporto non era pertanto il contratto
originario intercorso con lintermediario, bensì la prestazione di fatto a favore
della Saipem, onde il rapporto doveva considerarsi a tempo indeterminato, non ricorrendo
gli estremi per la configurazione del contratto a termine.
La Corte ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte
dAppello di Milano stabilendo per il giudice di rinvio il seguente principio: Lultimo
comma dellart. 1 legge n. 1369 del 1960, stabilendo che i prestatori di lavoro
occupati in violazione del divieto di intermediazione sancito dal medesimo articolo sono
considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dellimprenditore che abbia
effettivamente utilizzato le loro prestazioni, prevede una conversione ex lege
del rapporto di lavoro in capo alleffettivo titolare; il rapporto così convertito
si considera pertanto come fin dallinizio costituito con lappaltante e deve
ritenersi a tempo indeterminato, non limitato alla durata della effettiva utilizzazione
delle prestazioni del lavoratore, atteso che le ipotesi di contratto di lavoro a termine
sono solo quelle normativamente stabilite dalla legge n. 230 del 1962, e neppure limitato
al periodo di tempo fissato ab initio con lappaltatore, nelle forme previste per il
contratto a tempo determinato, giacché fonte del rapporto con lappaltatore è la
legge che prende in considerazione la prestazione di fatto svolta dal lavoratore a favore
dellappaltatore.
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