Il lavoratore ha diritto al
trattamento economico di malattia anche se si stabilisce in una località isolata di
montagna difficilmente raggiungibile dal medico di controllo Purché indichi
nei certificati il proprio domicilio In
materia di assenza per malattia, il lavoratore, nellinviare allINPS e al
datore di lavoro il relativo certificato medico, ha lonere di verificare che sia
stato in esso indicato e, in difetto, di indicarvi egli stesso, il luogo del proprio
domicilio durante la malattia, per consentire il controllo. Il lavoratore ha poi
lobbligo di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dallINPS,
pena la decadenza dal diritto al trattamento economico. Una volta che il lavoratore abbia
adempiuto a tali oneri, egli è libero, come è previsto dallart. 16 della
Costituzione, di soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Non
è in contrasto con i generali principi di correttezza e buona fede il comportamento del
lavoratore che preferisca trascorrere il periodo di malattia in località isolata di
montagna, seppure raggiungibile con unora e mezzo di cammino, dovendosi presumere
che lamministrazione pubblica sia in grado di espletare i propri compiti di
istituto, specialmente in materia sanitaria e sociale, in qualunque luogo del territorio
nazionale si trovi una casa di abilitazione. Pertanto, ove il medico incaricato del
controllo si astenga dalleseguirlo per la difficoltà di accesso alla località dove
si trova il lavoratore, questi non perde il diritto al trattamento economico di malattia
(Cassazione Sezione Lavoro n. 5023 del 4 aprile 2001, Pres. Santojanni, Rel. Vigolo).
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