IL LICENZIAMENTO NON PUO ESSERE
GIUSTIFICATO CON LA NECESSITA DI RISPARMIARE SOSTITUENDO UN LAVORATORE ANZIANO CON
UNO GIOVANE E MENO COSTOSO Deve verificarsi uneffettiva soppressione
del posto (Cassazione Sezione Lavoro n. 3899 del 17 marzo 2001, Pres. Trezza, Rel.
DellAnno).
Roberta P., dipendente della S.r.l. Tessile Tronchetto, è
stata licenziata con motivazione riferita alla soppressione del suo posto di lavoro per la
necessità di ridurre i costi di impresa. Ella ha impugnato il licenziamento davanti al
Pretore di Como sostenendo che il suo posto non era stato soppresso in quanto
lazienda laveva sostituita assumendo unaltra lavoratrice.
Rispondendo allinterrogatorio, il legale
rappresentante della società ha dichiarato di avere sostituito Roberta P. assumendo
unaltra lavoratrice più giovane con qualifica di apprendista e realizzando così la
necessaria riduzione dei costi.
Il Pretore ha dichiarato lillegittimità
del licenziamento e la sua decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale
di Como.
Lazienda ha proposto ricorso per
cassazione sostenendo che il risparmio realizzato sostituendo la lavoratrice licenziata
con altra meno costosa doveva ritenersi un giustificato motivo oggettivo di licenziamento
in base allart. 3 della legge n. 604 del 1966.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3899 del 17
marzo 2001, Pres. Trezza, Rel. DellAnno) ha rigettato il ricorso richiamando la sua
consolidata giurisprudenza secondo la quale il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, in base allart. 3 della legge n. 604 del 1966, non può essere
determinato da finalità di mero risparmio, come quelle che si possono raggiungere
mediante il licenziamento di un lavoratore più anziano e più costoso e la sua
sostituzione con altro più giovane e meno costoso, oppure mediante il licenziamento di un
lavoratore particolarmente qualificato e la sua sostituzione con altro meno qualificato ma
ugualmente idoneo. Perché il licenziamento possa ritenersi giustificato da esigenze
organizzative ha osservato la Corte deve verificarsi leffettiva
soppressione di un posto di lavoro, nonché limpossibilità di utilizzare il
lavoratore in altri settori dellattività produttiva; il licenziamento è invece
illegittimo ove risulti che il dipendente licenziato sia stato immediatamente sostituito
con altro lavoratore, anche se apprendista con salario inferiore a quello corrisposto al
dipendente prima occupato, che venga adibito allo svolgimento delle medesime prestazioni.
In tal caso infatti ha affermato la Corte - il recesso non si inserisce in una
diversa organizzazione aziendale intesa al mantenimento o al potenziamento del livello di
produttività o di competitività dellazienda, essendo invece unico obiettivo
dellimprenditore quello di conseguire un risparmio attraverso la sostanziale
elusione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del personale dipendente.
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