IL LICENZIAMENTO NON PUO’ ESSERE GIUSTIFICATO CON LA NECESSITA’ DI RISPARMIARE SOSTITUENDO UN LAVORATORE ANZIANO CON UNO GIOVANE E MENO COSTOSO – Deve verificarsi un’effettiva soppressione del posto (Cassazione Sezione Lavoro n. 3899 del 17 marzo 2001, Pres. Trezza, Rel. Dell’Anno).


Roberta P., dipendente della S.r.l. Tessile Tronchetto, è stata licenziata con motivazione riferita alla soppressione del suo posto di lavoro per la necessità di ridurre i costi di impresa. Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Como sostenendo che il suo posto non era stato soppresso in quanto l’azienda l’aveva sostituita assumendo un’altra lavoratrice.

Rispondendo all’interrogatorio, il legale rappresentante della società ha dichiarato di avere sostituito Roberta P. assumendo un’altra lavoratrice più giovane con qualifica di apprendista e realizzando così la necessaria riduzione dei costi.
Il Pretore ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e la sua decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Como.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il risparmio realizzato sostituendo la lavoratrice licenziata con altra meno costosa doveva ritenersi un giustificato motivo oggettivo di licenziamento in base all’art. 3 della legge n. 604 del 1966.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3899 del 17 marzo 2001, Pres. Trezza, Rel. Dell’Anno) ha rigettato il ricorso richiamando la sua consolidata giurisprudenza secondo la quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in base all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, non può essere determinato da finalità di mero risparmio, come quelle che si possono raggiungere mediante il licenziamento di un lavoratore più anziano e più costoso e la sua sostituzione con altro più giovane e meno costoso, oppure mediante il licenziamento di un lavoratore particolarmente qualificato e la sua sostituzione con altro meno qualificato ma ugualmente idoneo. Perché il licenziamento possa ritenersi giustificato da esigenze organizzative – ha osservato la Corte – deve verificarsi l’effettiva soppressione di un posto di lavoro, nonché l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altri settori dell’attività produttiva; il licenziamento è invece illegittimo ove risulti che il dipendente licenziato sia stato immediatamente sostituito con altro lavoratore, anche se apprendista con salario inferiore a quello corrisposto al dipendente prima occupato, che venga adibito allo svolgimento delle medesime prestazioni. In tal caso infatti – ha affermato la Corte - il recesso non si inserisce in una diversa organizzazione aziendale intesa al mantenimento o al potenziamento del livello di produttività o di competitività dell’azienda, essendo invece unico obiettivo dell’imprenditore quello di conseguire un risparmio attraverso la sostanziale elusione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del personale dipendente.