LE FERROVIE NON POSSONO DECIDERE UNILATERALMENTE QUANTI LAVORATORI DEBBANO PRESTARE SERVIZIO IN OCCASIONE DEGLI SCIOPERI – Per assicurare le prestazioni indispensabili (Cassazione Sezione Lavoro n. 3785 del 15 marzo 2001, Pres. Santojanni, Rel. Balletti).


Nel marzo del 1992 le Ferrovie dello Stato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL un accordo che prevedeva le prestazioni minime da garantire durante gli scioperi, in base alla legge 12 giugno 1990 n. 146, concernente la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
L’accordo č stato giudicato inadeguato dalla Commissione di garanzia (prevista dalla stessa legge) che ha indicato la necessitā di far lavorare un numero di persone superiore a quello previsto dall’accordo. In occasione di uno sciopero nazionale indetto dalle confederazioni dalle ore 21 di sabato 25 settembre alle ore 21 di domenica 26 settembre 1993, le Ferrovie dello Stato hanno comandato in servizio 700 dipendenti, numero superiore a quello previsto dall’accordo e corrispondente a quelle indicato dalla Commissione di garanzia.
Alcuni lavoratori che non hanno obbedito alla “comandata di servizio” sono stati sottoposti a procedimento disciplinare. CGIL, CISL e UIL hanno chiesto al Pretore di Bologna, in base all’art. 28 St. Lav., di dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dalle Ferrovie dello Stato comandando in servizio un numero di lavoratori superiore a quello previsto dall’accordo del 1992.
Le Ferrovie si sono difese sostenendo di essersi attenute alle indicazioni della Commissione di garanzia e di avere adottato le misure necessarie a garantire ai cittadini prestazioni indispensabili.
Nella fase cautelare il Pretore ha accolto il ricorso dei sindacati. Le Ferrovie dello Stato hanno proposto opposizione davanti allo stesso Ufficio, ottenendo la revoca del precedente provvedimento.
Le Organizzazioni Sindacali hanno proposto appello davanti al Tribunale di Bologna, che ha accolto l’impugnazione, confermando il primo provvedimento del Pretore e dichiarando l’antisindacalitā del comportamento tenuto dalle Ferrovie dello Stato.
Il Tribunale ha ritenuto che la legge non consentisse alle Ferrovie dello Stato di disporre unilateralmente le prestazioni ritenute indispensabili, sia pure in conformitā con indicazioni date dalla Commissione di garanzia.
Le Ferrovie dello Stato hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la legge n. 146 del 1990 andava interpretata in relazione alla finalitā, da essa perseguita, di assicurare comunque ai cittadini le prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei pubblici servizi.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3785 del 15 marzo 2001, Pres. Santojanni, Rel. Balletti) ha rigettato il ricorso, osservando che soltanto con la recente legge n. 83 dell’11 aprile 2000 č stato attribuito alla Commissione di garanzia il potere di adottare una regolamentazione provvisoria, in caso di inadeguatezza dell’accordo intervenuto in sede sindacale sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero nei pubblici servizi.
In precedenza – ha osservato la Suprema Corte - la Commissione aveva soltanto il potere di formulare proposte e fornire indicazioni che non avevano portata vincolante. Pertanto non era consentito al datore di lavoro di adottare unilateralmente misure diverse da quelle previste dagli accordi sindacali. La tutela dei diritti dei cittadini, in caso di pericoloso pregiudizio grave ed imminente dei loro diritti personali, era assicurata soltanto dal potere di precettazione attribuito al Governo o ai Prefetti, in base all’art. 8 della legge n. 146 del 1990.