LE FERROVIE NON POSSONO DECIDERE UNILATERALMENTE QUANTI
LAVORATORI DEBBANO PRESTARE SERVIZIO IN OCCASIONE DEGLI SCIOPERI Per
assicurare le prestazioni indispensabili (Cassazione Sezione Lavoro n. 3785 del 15 marzo
2001, Pres. Santojanni, Rel. Balletti).
Nel marzo del 1992 le Ferrovie dello Stato hanno sottoscritto con
CGIL, CISL e UIL un accordo che prevedeva le prestazioni minime da garantire durante gli
scioperi, in base alla legge 12 giugno 1990 n. 146, concernente la disciplina del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Laccordo č stato giudicato inadeguato dalla Commissione di
garanzia (prevista dalla stessa legge) che ha indicato la necessitā di far lavorare un
numero di persone superiore a quello previsto dallaccordo. In occasione di uno
sciopero nazionale indetto dalle confederazioni dalle ore 21 di sabato 25 settembre alle
ore 21 di domenica 26 settembre 1993, le Ferrovie dello Stato hanno comandato in servizio
700 dipendenti, numero superiore a quello previsto dallaccordo e corrispondente a
quelle indicato dalla Commissione di garanzia.
Alcuni lavoratori che non hanno obbedito alla comandata di
servizio sono stati sottoposti a procedimento disciplinare. CGIL, CISL e UIL hanno
chiesto al Pretore di Bologna, in base allart. 28 St. Lav., di dichiarare
antisindacale il comportamento tenuto dalle Ferrovie dello Stato comandando in servizio un
numero di lavoratori superiore a quello previsto dallaccordo del 1992.
Le Ferrovie si sono difese sostenendo di essersi attenute alle
indicazioni della Commissione di garanzia e di avere adottato le misure necessarie a
garantire ai cittadini prestazioni indispensabili.
Nella fase cautelare il Pretore ha accolto il ricorso dei sindacati.
Le Ferrovie dello Stato hanno proposto opposizione davanti allo stesso Ufficio, ottenendo
la revoca del precedente provvedimento.
Le Organizzazioni Sindacali hanno proposto appello davanti al
Tribunale di Bologna, che ha accolto limpugnazione, confermando il primo
provvedimento del Pretore e dichiarando lantisindacalitā del comportamento tenuto
dalle Ferrovie dello Stato.
Il Tribunale ha ritenuto che la legge non consentisse alle Ferrovie
dello Stato di disporre unilateralmente le prestazioni ritenute indispensabili, sia pure
in conformitā con indicazioni date dalla Commissione di garanzia.
Le Ferrovie dello Stato hanno proposto ricorso per cassazione,
sostenendo che la legge n. 146 del 1990 andava interpretata in relazione alla finalitā,
da essa perseguita, di assicurare comunque ai cittadini le prestazioni indispensabili in
caso di sciopero nei pubblici servizi.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3785 del 15 marzo 2001, Pres.
Santojanni, Rel. Balletti) ha rigettato il ricorso, osservando che soltanto con la recente
legge n. 83 dell11 aprile 2000 č stato attribuito alla Commissione di garanzia il
potere di adottare una regolamentazione provvisoria, in caso di inadeguatezza
dellaccordo intervenuto in sede sindacale sulle prestazioni indispensabili da
assicurare in caso di sciopero nei pubblici servizi.
In precedenza ha osservato la Suprema Corte - la Commissione
aveva soltanto il potere di formulare proposte e fornire indicazioni che non avevano
portata vincolante. Pertanto non era consentito al datore di lavoro di adottare
unilateralmente misure diverse da quelle previste dagli accordi sindacali. La tutela dei
diritti dei cittadini, in caso di pericoloso pregiudizio grave ed imminente dei loro
diritti personali, era assicurata soltanto dal potere di precettazione attribuito al
Governo o ai Prefetti, in base allart. 8 della legge n. 146 del 1990.
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