LIMPIEGATA ADDETTA AL COMPUTER CHE CADE
DALLA SEDIA A ROTELLE SPOSTANDOSI PER RAGGIUNGERE UN ARMADIO PUO OTTENERE
LINDENNITA PER INFORTUNIO SUL LAVORO Il comportamento non è
arbitrario (Cassazione Sezione Lavoro n. 3363 dell8 marzo 2001, Pres. Ianniruberto,
Rel. Spanò).
Limpiegata Annamaria B., con mansioni di addetta al
computer, si è fatta male cadendo dalla sua sedia a rotelle, mentre si stava spostando
verso un armadio per prelevare alcune pratiche. Ella ha chiesto allInail
lindennità da inabilità temporanea per infortunio sul lavoro. Listituto ha
respinto la domanda, in quanto ha ritenuto che essa abbia fatto un uso improprio della
sedia a rotelle e che linfortunio da lei subito non poteva considerarsi avvenuto in
occasione di lavoro.
Il Pretore di Rimini, al quale la lavoratrice si
è rivolta, le ha riconosciuto il diritto allindennità. Questa decisione è stata
però riformata in grado di appello dal Tribunale di Rimini, che ha negato il diritto
allindennità, affermando che la lavoratrice aveva fatto un uso improprio della
sedia a rotelle, assegnatale per lavorare al computer e non per effettuare spostamenti
nellambiente di lavoro.
Secondo il Tribunale in questo caso il rischio
doveva ritenersi elettivo ossia dipendente da una scelta arbitraria della
lavoratrice e non connesso allattività di addetta al computer rientrante nei suoi
compiti.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3363
dell8 marzo 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Spanò) ha accolto il ricorso della
lavoratrice in quanto ha ritenuto che il Tribunale sia incorso in un vizio di motivazione
ravvisando unipotesi di rischio elettivo senza enunciare le ragioni atte a
qualificare come tale il comportamento del lavoratore che, senza alzarsi da una sedia a
rotelle ed utilizzando anzi la possibilità di movimento offerta dalla stessa si sposta
dal monitor ad un armadio ove sono contenute le pratiche.
La Corte ha altresì richiamato la sua
giurisprudenza più recente che riconosce come indennizzabile anche
linfortunio determinatosi per tutte le condizioni, ivi incluse quelle ambientali, in
cui lattività produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno
per il lavoratore, sia che esso provenga dallapparato produttivo, sia che esso
dipenda da terzi, sia che discenda da comportamenti propri del lavoratore salva
lipotesi del così detto rischio elettivo.
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