| Ministero del Lavoro -
Direzione rapporti di lavoro
Nota 2 gennaio 2001
Estensione dell'obbligo
assicurativo antiinfortunistico ai lavoratori parasubordinati. Art. 5 Decreto legislativo
23/2/2000 n.38. Quesito sull'obbligo di iscrizione nei libri regolamentari.
Si fa riferimento alla nota
in oggetto con la quale codesto Istituto ha posto un quesito sullobbligo delliscrizione
nei libri regolamentari con riguardo alla categoria dei lavoratori parasubordinati, alla
luce dellentrata in vigore del decreto legislativo n.38/2000.
In particolare, si chiede di sapere se, avendo il suddetto decreto esteso lobbligo
assicurativo antinfortunistico nei confronti dei lavoratori parasubordinati, sia previsto
lobbligo del committente di registrare sui libri matricola e paga, anche in
relazione alla nuova categoria di assicurati, tutti i dati previsti dallart.20 del
T.U. n.1124/65.
Al riguardo, lart.5 comma 2 del D. L.vo n.38/2000 dispone che "ai
fini dellassicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del
datore di lavoro previsti dal testo unico".
Pertanto, sentita anche la Direzione Generale AA. GG. Div. VII nonché la
Direzione Generale Previdenza Div. XII, si ritiene senzaltro sussistente lobbligo
di registrazione sui libri matricola e paga anche per i lavoratori parasubordinati.
In relazione al libro matricola, infatti, lart.20 del T.U. n.1124/65
stabilisce che debbono tenerlo i datori di lavoro nei confronti di tutti i prestatori di
opera di cui allart. 4. Comè noto, il termine "prestatori dopera"
ha un significato molto ampio e comprende non solo i lavoratori dipendenti, ma anche altre
figure come quella dei lavoratori parasubordinati. In riferimento al libro paga, lart.20
al punto 2) richiama lobbligo di iscrizione nello stesso solo per ogni
"dipendente"; ma al di là della mera dizione letterale non vi sono ragioni per
escludere dagli obblighi previsti dal T.U. di cui parla lart. 5, comma 2 del D.L.
38/2000, cui sarà tenuto il committente in quanto assimilato al datore di lavoro ai sensi
del citato art. 5 comma 2.
Per quanto riguarda, invece, il quesito in ordine alla possibilità di
utilizzare in chiave semplificativa appositi registri per lannotazione dei dati
necessari ai fini della costituzione e gestione del rapporto assicurativo, si ritiene che
si possa addivenire ad una soluzione in senso positivo.
Appare possibile ipotizzare un libro paga e matricola distinto per i
lavoratori parasubordinati. Ai sensi dellart. 26 del T.U. n. 1124/1965, è disposto
che "in casi speciali lIstituto assicuratore può autorizzare per iscritto il
datore di lavoro a tenere più libri o fogli paga e più libri di matricola".
In relazione a quanto precede si ritiene che la suddetta separazione possa
concretare una semplificazione dei libri paga e matricola dei lavoratori parasubordinati.
Il libro paga potrebbe essere composto, a differenza di quello relativo ai lavoratori
subordinati, solo dalla seconda parte costituente il "foglio-paga". La parte
presenze, infatti, non avrebbe ragione di esistere in quanto per i lavoratori in esame,
non è prevista una prestazione a tempo. La parte-paga dovrebbe contenere il corrispettivo
lordo con le ritenute previdenziali e fiscali e il netto pagato; cioè tutti i dati
relativi al compenso globale pattuito e di volta in volta erogato. La periodicità della
registrazione nel libro paga dovrebbe coincidere con quella del pagamento previsto dal
contratto individuale.
In riferimento al libro matricola la semplificazione potrebbe consistere
nella previsione esclusivamente dei dati anagrafici e dei dati relativi al rapporto (quali
la data di inizio e termine, le mansioni, la durata, ecc.).
Infine, viene puntualizzato che lutilizzazione dei documenti
obbligatori, anche per le categorie di lavoratori qui considerate, dovrebbe avvenire
secondo le procedure previste per i lavoratori subordinati, cioè attraverso i sistemi
tradizionali cartacei, informatici e misti.
E appena il caso di accennare che sia il libro paga che il libro
matricola, ovvero i relativi sistemi prima di essere posti dovranno essere sottoposti a
vidimazione da parte delle Direzioni provinciali di codesto Istituto ai sensi dellart.
26 del D.P.R.n. 1124/1965.
IL
DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa
Maria Teresa Ferraro) |