IL LAVORATORE HA DIRITTO DI FRUIRE DELLE FERIE ARRETRATE E PUO’ RIFIUTARE L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA – Tranne che nel caso di difficoltà organizzative aziendali (Cassazione Sezione Lavoro n. 2569 del 21 febbraio 2001, Pres. Santojanni, Rel. Guglielmucci).


M.C., dipendente della Snamprogetti, ha chiesto nel 1996 al Pretore di Milano di condannare la datrice di lavoro a fargli fruire di 80 giorni di ferie non goduti negli anni precedenti, precisando che egli non intendeva ottenere la relativa indennità sostitutiva, bensì l’effettivo godimento del riposo. Il Pretore ha riconosciuto che effettivamente il lavoratore non aveva fruito dell’intero periodo di ferie spettantegli e, applicata la prescrizione quinquennale, ha condannato l’azienda a pagargli l’indennità sostitutiva di 20 giorni di ferie non godute.
M.C. ha proposto appello, sostenendo di avere diritto non all’indennità sostitutiva, bensì all’effettiva fruizione delle ferie. Il Tribunale ha rigettato l’impugnazione, affermando che il lavoratore, se non fruisce delle ferie nell’anno in cui si maturano, ha diritto soltanto all’indennità sostitutiva.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2569 del 21 febbraio 2001, Pres. Santojanni, Rel. Guglielmucci), ha accolto il ricorso del lavoratore, affermando che, in caso di mancato godimento delle ferie, il lavoratore ha diritto di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, ossia l’effettivo godimento dei riposi e può pertanto rifiutare l’indennità sostitutiva. La Corte ha affermato che in materia deve trovare applicazione l’art. 2058 cod. civ., secondo cui “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile; tuttavia il Giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
Questa norma, ha osservato la Corte, concerne la responsabilità extracontrattuale, ma ha valore di principio generale; d’altra parte, in materia di diritti attinenti all’integrità psico-fisica e, più in generale, agli interessi esistenziali del lavoratore, il datore di lavoro risponde per responsabilità extracontrattuale, oltre che contrattuale.
L’art. 36 della Costituzione pone il principio della irrinunciabilità delle ferie, che, come è stato affermato ripetutamente dalla Corte Costituzionale, comporta l’effettiva fruizione del riposo; pertanto, ha affermato la Cassazione, eventuali clausole contrattuali individuali o collettive che prevedano il pagamento di un’indennità sostitutiva delle ferie, devono ritenersi nulle; solo se sussistono nell’ambito aziendale comprovate difficoltà che impediscano di consentire la fruizione effettiva delle ferie in un momento successivo, può farsi luogo alla corresponsione dell’indennità sostitutiva.