IL LAVORATORE HA DIRITTO DI FRUIRE DELLE FERIE ARRETRATE E
PUO RIFIUTARE LINDENNITA SOSTITUTIVA Tranne che nel caso
di difficoltà organizzative aziendali (Cassazione Sezione Lavoro n. 2569 del 21 febbraio
2001, Pres. Santojanni, Rel. Guglielmucci).
M.C., dipendente della Snamprogetti, ha chiesto nel 1996 al Pretore
di Milano di condannare la datrice di lavoro a fargli fruire di 80 giorni di ferie non
goduti negli anni precedenti, precisando che egli non intendeva ottenere la relativa
indennità sostitutiva, bensì leffettivo godimento del riposo. Il Pretore ha
riconosciuto che effettivamente il lavoratore non aveva fruito dellintero periodo di
ferie spettantegli e, applicata la prescrizione quinquennale, ha condannato lazienda
a pagargli lindennità sostitutiva di 20 giorni di ferie non godute.
M.C. ha proposto appello, sostenendo di avere diritto non
allindennità sostitutiva, bensì alleffettiva fruizione delle ferie. Il
Tribunale ha rigettato limpugnazione, affermando che il lavoratore, se non fruisce
delle ferie nellanno in cui si maturano, ha diritto soltanto allindennità
sostitutiva.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2569 del 21 febbraio 2001, Pres.
Santojanni, Rel. Guglielmucci), ha accolto il ricorso del lavoratore, affermando che, in
caso di mancato godimento delle ferie, il lavoratore ha diritto di ottenere il
risarcimento del danno in forma specifica, ossia leffettivo godimento dei riposi e
può pertanto rifiutare lindennità sostitutiva. La Corte ha affermato che in
materia deve trovare applicazione lart. 2058 cod. civ., secondo cui il
danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in
parte possibile; tuttavia il Giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per
equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il
debitore.
Questa norma, ha osservato la Corte, concerne la responsabilità
extracontrattuale, ma ha valore di principio generale; daltra parte, in materia di
diritti attinenti allintegrità psico-fisica e, più in generale, agli interessi
esistenziali del lavoratore, il datore di lavoro risponde per responsabilità
extracontrattuale, oltre che contrattuale.
Lart. 36 della Costituzione pone il principio della
irrinunciabilità delle ferie, che, come è stato affermato ripetutamente dalla Corte
Costituzionale, comporta leffettiva fruizione del riposo; pertanto, ha affermato la
Cassazione, eventuali clausole contrattuali individuali o collettive che prevedano il
pagamento di unindennità sostitutiva delle ferie, devono ritenersi nulle; solo se
sussistono nellambito aziendale comprovate difficoltà che impediscano di consentire
la fruizione effettiva delle ferie in un momento successivo, può farsi luogo alla
corresponsione dellindennità sostitutiva.
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