PER OTTENERE UN PERMESSO RETRIBUITO
PER CURE TERMALI NON E SUFFICIENTE UN CERTIFICATO SU MODULO PRESTAMPATO DELLA USL
CON LINDICAZIONE DELLE INDILAZIONABILITA DELLE TERAPIE La
prescrizione deve essere motivata (Cassazione Sezione Lavoro n. 14957 del 27 novembre
2001, Pres. Trezza, Rel. Foglia).
Roberta D., dipendente della
Telecom, ha chiesto allazienda, nel 1993, un permesso retribuito per cure termali
fangoterapia e balneoterapia producendo un certificato rilasciato dalla USL
su apposito modulo, recante lindicazione della patologia (cervicoalgia e
lombosciatalgia destra in osteoartrosi cervicolombare) e lattestazione che il
trattamento terapeutico era indilazionabile. Lazienda ha negato il
permesso retribuito e la lavoratrice si è sottoposta alle cure termali durante le ferie.
Ella ha quindi chiesto al Pretore di Massa di condannare lazienda a concederle un
permesso retribuito ovvero a pagarle unindennità sostitutiva. Lazienda si è
difesa sostenendo che la documentazione esibita dalla lavoratrice non era sufficiente. Il
Pretore ha rigettato la domanda. Il Tribunale di Massa Carrara ha respinto lappello
proposto dalla lavoratrice, rilevando che il medico curante si era limitato a riempire il
modulo prestampato senza attestare motivatamente che la fangoterapia e la balneoterapia
non erano differibili al periodo feriale. La lavoratrice ha proposto ricorso per
cassazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il suo diritto al
permesso in quanto ella aveva utilizzato un modulo prestampato creato appositamente dalla
USL per le richieste di cure termali.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 14957 del 27 novembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Foglia) ha rigettato il ricorso, in
quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato la norma di legge che
disciplina la materia (art. 13 D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre
1983 n. 638 che dispone: Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le
prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie
annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative su motivata
prescrizione di un medico specialista dellUnità sanitaria locale ovvero,
limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dallInps e dallInail, su
motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.
Si tratta di una normativa di
ordine pubblico economico ha osservato la Corte in quanto finalizzata al
ridimensionamento della spesa sanitaria, alla
riduzione del costo del lavoro ed al contenimento del fenomeno dello assenteismo, causato
dal precedente indiscriminato ricorso al c.d. termalismo sociale.
Il
lavoratore che debba sottoporsi a cure termali ha precisato la Corte - ha diritto
al trattamento di malattia quando le terapie risultino in concreto incompatibili con il
godimento delle ferie oppure quando, pur essendo compatibili, non possano essere differite
al periodo feriale prestabilito dal datore di lavoro senza pregiudicare il più efficace
conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti.
Affinché il lavoratore possa fruire del permesso retribuito ha aggiunto la Corte
lattestazione medica deve contenere unespressa motivazione in ordine
alla indifferibilità delle cure, in rapporto alle esigenze derivanti da uno stato
patologico in atto; nel caso in esame le certificazioni rilasciate dal sanitario della
ricorrente non rispondono ai requisiti prescritti dalla legge, essendosi egli limitato a
riempire moduli prestampati senza attestare che la fangoterapia o la balneoterapia non
potevano essere differite al periodo feriale, indicandone le ragioni della maggior
efficacia della cura anticipata in relazione alle patologie riscontrate a carico della
paziente. Né tale carenza di contenuto ha concluso la Corte può essere
validamente compensata attraverso lapposizione sul certificato della sola
espressione indilazionabile, non corredata dalle ragioni specifiche che
impongono una cura immediata e non rinviabile, anche in relazione alla cadenza (già
prestabilita, o prevedibile) del periodo feriale.
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