LINVALIDO AVVIATO AL
LAVORO PER COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO NON PUO ESSERE ASSUNTO, SENZA IL SUO CONSENSO,
CON CONTRATTO PART-TIME La mancata assunzione a tempo
pieno comporta per lazienda lobbligo di risarcire il danno (Cassazione Sezione Lavoro n. 14823 del 22
novembre 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).
Luciana M., invalida civile, è
stata avviata al lavoro presso la s.r.l. La Lucente, nel 1994, per lassunzione
obbligatoria in base alla legge n. 482 del 1968. Limpresa ha offerto alla
lavoratrice unassunzione a tempo parziale, sostenendo che lattività aziendale
pulizie negli uffici non consentiva unassunzione a tempo pieno. La
lavoratrice si è rivolta al Pretore di Roma, chiedendo la condanna dellazienda al
risarcimento del danno per non averla assunta a tempo pieno. Il Pretore ha accolto la
domanda e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di
Roma. Lazienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che lobbligo di
assunzione degli invalidi civili può essere soddisfatto anche mediante un contratto di
lavoro a tempo parziale.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
14823 del 22 novembre 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri) ha rigettato il ricorso.
Anche durante la vigenza della legge 2 aprile 1968 n. 482 (ora abrogata dalla legge 12
marzo 1999 n. 68) ha affermato la Corte il lavoratore avviato per
lassunzione obbligatoria doveva essere assunto con contratto a tempo pieno di durata
indeterminata, mentre il contratto part-time (come anche quello a termine o di formazione
e lavoro) può essere concluso solo con il consenso del lavoratore; la legge non consente
al datore di lavoro di modellare unilateralmente il contratto unicamente sulla base delle
sue specifiche esigenze, trascurando i fini sociali e solidaristici perseguiti dal
legislatore.
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