NELLA SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE PER CONTRAZIONE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA L’AZIENDA DEVE APPLICARE CRITERI OGGETTIVI, SECONDO CORRETTEZZA E BUONA FEDE
Anche quando non sia applicabile la legge n. 223 del 1991 in materia di riduzione del personale (Cassazione Sezione Lavoro n. 14663 del 21 novembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Foglia).


Aurelia C. e Antonella P., dipendenti della S.r.l. Salf, sono state licenziate nel 1994 per contrazione dell’attività produttiva. Esse hanno chiesto al Pretore di Alatri di dichiarare l’illegittimità del licenziamento, sostenendo, tra l’altro, che l’azienda non aveva seguito criteri oggettivi nella scelta del personale da licenziare, violando le regole di correttezza e buona fede. L’azienda si è difesa facendo presente l’inapplicabilità della legge n. 223 del 1991, che disciplina i licenziamenti per riduzione di personale e stabilisce, tra l’altro, che la scelta dei lavoratori da licenziare deve essere eseguita in base a criteri oggettivi e predeterminati (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico produttive ed organizzative o altri concordati con i sindacati); questa legge infatti si applica nel caso in cui siano effettuati almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni. 
Il Pretore ha accolto la domanda in quanto ha ritenuto che, pur non essendo applicabile la legge n. 223 del 1991, l’azienda, nello scegliere il personale da licenziare in seguito alla riduzione di attività, era tenuta a rispettare criteri oggettivi, secondo le regole di correttezza e buona fede. Il Tribunale di Frosinone ha rigettato l’appello proposto dall’azienda, osservando che, in caso di riduzione del personale, anche quando la legge n. 223 del 1991 non sia direttamente applicabile, si pone il problema della scelta dei lavoratori da sacrificare, nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede. I criteri di scelta cui fare riferimento in via analogica – ha affermato il Tribunale – sono quelli previsti dalla legge n. 223 del 1991 ed in particolare quelli dell’anzianità e dei carichi di famiglia.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14663 del 21 novembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Foglia) ha rigettato il ricorso dell’azienda. In caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo – ha affermato la Corte – il datore di lavoro deve provare non soltanto l’esistenza di ragioni organizzative, ma anche il nesso di consequenzialità necessaria fra tali esigenze e la risoluzione del singolo rapporto di lavoro riguardante un particolare dipendente; pertanto la prova deve riguardare anche le ragioni della scelta del singolo lavoratore licenziato. Ove sussista una situazione di totale fungibilità fra dipendenti potenzialmente licenziabili - ha aggiunto la Corte – il datore di lavoro deve dimostrare di avere esercitato la scelta secondo criteri oggettivi, rispondenti alle regole di correttezza e buona fede; a tal fine può farsi riferimento, in via analogica, ai criteri dei carichi di famiglia e dell’anzianità indicati dall’art. 5 della legge n. 223 del 1991.