NELLA SCELTA DEI LAVORATORI DA
LICENZIARE PER CONTRAZIONE DELLATTIVITA PRODUTTIVA LAZIENDA DEVE
APPLICARE CRITERI OGGETTIVI, SECONDO CORRETTEZZA E BUONA FEDE Anche
quando non sia applicabile la legge n. 223 del 1991 in materia di riduzione del personale
(Cassazione Sezione Lavoro n. 14663 del 21 novembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Foglia).
Aurelia C. e Antonella P.,
dipendenti della S.r.l. Salf, sono state licenziate nel 1994 per contrazione
dellattività produttiva. Esse hanno chiesto al Pretore di Alatri di dichiarare
lillegittimità del licenziamento, sostenendo, tra laltro, che lazienda
non aveva seguito criteri oggettivi nella scelta del personale da licenziare, violando le
regole di correttezza e buona fede. Lazienda si è difesa facendo presente
linapplicabilità della legge n. 223 del 1991, che disciplina i licenziamenti per
riduzione di personale e stabilisce, tra laltro, che la scelta dei lavoratori da
licenziare deve essere eseguita in base a criteri oggettivi e predeterminati (carichi di
famiglia, anzianità, esigenze tecnico produttive ed organizzative o altri concordati con
i sindacati); questa legge infatti si applica nel caso in cui siano effettuati almeno
cinque licenziamenti nellarco di 120 giorni.
Il Pretore ha accolto la domanda in
quanto ha ritenuto che, pur non essendo applicabile la legge n. 223 del 1991,
lazienda, nello scegliere il personale da licenziare in seguito alla riduzione di
attività, era tenuta a rispettare criteri oggettivi, secondo le regole di correttezza e
buona fede. Il Tribunale di Frosinone ha rigettato lappello proposto
dallazienda, osservando che, in caso di riduzione del personale, anche quando la
legge n. 223 del 1991 non sia direttamente applicabile, si pone il problema della scelta
dei lavoratori da sacrificare, nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede. I
criteri di scelta cui fare riferimento in via analogica ha affermato il Tribunale
sono quelli previsti dalla legge n. 223 del 1991 ed in particolare quelli
dellanzianità e dei carichi di famiglia.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
14663 del 21 novembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Foglia) ha rigettato il ricorso
dellazienda. In caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
ha affermato la Corte il datore di lavoro deve provare non soltanto
lesistenza di ragioni organizzative, ma anche il nesso di consequenzialità
necessaria fra tali esigenze e la risoluzione del singolo rapporto di lavoro riguardante
un particolare dipendente; pertanto la prova deve riguardare anche le ragioni della scelta
del singolo lavoratore licenziato. Ove sussista una situazione di totale fungibilità fra
dipendenti potenzialmente licenziabili - ha aggiunto la Corte il datore di lavoro
deve dimostrare di avere esercitato la scelta secondo criteri oggettivi, rispondenti alle
regole di correttezza e buona fede; a tal fine può farsi riferimento, in via analogica,
ai criteri dei carichi di famiglia e dellanzianità indicati dallart. 5 della
legge n. 223 del 1991.
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