LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI LEGGE IN MATERIA DI ROTAZIONE NEL COLLOCAMENTO IN CIGS PUO’ ESSERE FATTA VALERE ANCHE DAL SINGOLO LAVORATORE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO -
Per ottenere la condanna dell’azienda al risarcimento del danno (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14540 del 19 novembre 2001, Pres. Vela, Rel. Ravagnani).

Giuseppe M., dipendente della s.r.l. Microelectronics, è stato sospeso dal lavoro insieme a 16 colleghi e collocato in cassa integrazione straordinaria a zero ore. Egli ha chiesto al Pretore di Catania di dichiarare illegittima la sospensione, tra l’altro, per la mancata attuazione della rotazione prevista dalla legge 23 luglio 1991 n. 223.
Per il collocamento in cigs – stabilisce l’art. 1 della legge – l’azienda è tenuta a comunicare al sindacato, tra l’altro, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione ossia della sospensione a turno dei dipendenti dal lavoro; se l’impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico e organizzativo, di non adottare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma da sottoporre al comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (Cipi); qualora il Cipi approvi il programma ma ritenga non giustificati i motivi per la mancata adozione della rotazione, il ministro del lavoro promuove in proposito l’accordo tra le parti, e, ove questo non sia raggiunto, stabilisce con proprio decreto i meccanismi di rotazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione a carico dell’azienda di sanzioni pecuniarie.
Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Catania hanno dichiarato l’illegittimità del provvedimento, condannando l’azienda al risarcimento del danno. La società ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che gli obblighi posti dalla legge n. 223 del 1991 a carico dell’imprenditore, concernono adempimenti da eseguire nei confronti dei sindacati e di organi amministrativi e pertanto non attribuiscono diritti individuali ai lavoratori in materia di rotazione nel collocamento in cigs.
La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 14540 del 19 novembre 2001, Pres. Vela, Rel. Ravagnani) ha rigettato il ricorso, richiamando l’orientamento espresso nella sentenza n. 302 dell’11 maggio 2000. Il rispetto della disciplina prevista nei commi settimo ed ottavo dell’art. 1 della legge n. 223 del 1991 – ha affermato la Corte – assolve una duplice funzione: per un verso, quella di porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere, a tutela di interessi diffusi correlativi al potere di sospensione attribuito al datore di lavoro ed a prescindere dal loro potere di rappresentanza dei lavoratori coinvolti nella procedura; per un altro verso, quella di assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori esposti al pregiudizio della sospensione dell’obbligazione retributiva.Tenuto conto, pertanto, di tale duplice funzione incidente sul piano pubblicistico e, rispettivamente, sul piano privatistico – ha affermato la Corte – la violazione delle disposizioni di legge da un lato integra una vera e propria ipotesi di condotta antisindacale, che può formare oggetto dell’azione prevista dall’art. 28 legge 20 maggio n. 300, e, dall’altro, legittima i lavoratori, che ne subiscono le conseguenze, ad ottenere, previo accertamento in via incidentale dell’illegittimità del decreto ministeriale con conseguente disapplicazione del medesimo, il pagamento della retribuzione piena e non del trattamento di cigs.