LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI
LEGGE IN MATERIA DI ROTAZIONE NEL COLLOCAMENTO IN CIGS PUO ESSERE FATTA VALERE ANCHE
DAL SINGOLO LAVORATORE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - Per ottenere la
condanna dellazienda al risarcimento del danno (Cassazione Sezioni Unite Civili n.
14540 del 19 novembre 2001, Pres. Vela, Rel. Ravagnani).
Giuseppe
M., dipendente della s.r.l. Microelectronics, è stato sospeso dal lavoro insieme a 16
colleghi e collocato in cassa integrazione straordinaria a zero ore. Egli ha chiesto al
Pretore di Catania di dichiarare illegittima la sospensione, tra laltro, per la
mancata attuazione della rotazione prevista dalla legge 23 luglio 1991 n. 223.
Per il collocamento in cigs
stabilisce lart. 1 della legge lazienda è tenuta a comunicare
al sindacato, tra laltro, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere
nonché le modalità della rotazione ossia della sospensione a turno dei dipendenti dal
lavoro; se limpresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico e organizzativo, di non
adottare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma da sottoporre al
comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (Cipi); qualora
il Cipi approvi il programma ma ritenga non giustificati i motivi per la mancata adozione
della rotazione, il ministro del lavoro promuove in proposito laccordo tra le parti,
e, ove questo non sia raggiunto, stabilisce con proprio decreto i meccanismi di rotazione,
il cui mancato rispetto dà luogo allapplicazione a carico dellazienda di
sanzioni pecuniarie.
Sia il Pretore che, in grado di
appello, il Tribunale di Catania hanno dichiarato lillegittimità del provvedimento,
condannando lazienda al risarcimento del danno. La società ha proposto ricorso per
cassazione sostenendo che gli obblighi posti dalla legge n. 223 del 1991 a carico
dellimprenditore, concernono adempimenti da eseguire nei confronti dei sindacati e
di organi amministrativi e pertanto non attribuiscono diritti individuali ai lavoratori in
materia di rotazione nel collocamento in cigs.
La
Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 14540 del 19 novembre 2001, Pres. Vela, Rel.
Ravagnani) ha rigettato il ricorso, richiamando lorientamento espresso nella
sentenza n. 302 dell11 maggio 2000. Il rispetto della disciplina prevista nei commi
settimo ed ottavo dellart. 1 della legge n. 223 del 1991 ha affermato la
Corte assolve una duplice funzione: per un verso, quella di porre le organizzazioni
sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere, a tutela di
interessi diffusi correlativi al potere di sospensione attribuito al datore di lavoro ed a
prescindere dal loro potere di rappresentanza dei lavoratori coinvolti nella procedura;
per un altro verso, quella di assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori esposti
al pregiudizio della sospensione dellobbligazione retributiva.Tenuto conto,
pertanto, di tale duplice funzione incidente sul piano pubblicistico e, rispettivamente,
sul piano privatistico ha affermato la Corte la violazione delle
disposizioni di legge da un lato integra una vera e propria ipotesi di condotta
antisindacale, che può formare oggetto dellazione prevista dallart. 28 legge
20 maggio n. 300, e, dallaltro, legittima i lavoratori, che ne subiscono le
conseguenze, ad ottenere, previo accertamento in via incidentale dellillegittimità
del decreto ministeriale con conseguente disapplicazione del medesimo, il pagamento della
retribuzione piena e non del trattamento di cigs.
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