IL DIRIGENTE PRIVO DI POTERI DECISIONALI NELLA GESTIONE
DELLAZIENDA HA DIRITTO, IN CASO DI LICENZIAMENTO, ALLA PROTEZIONE DELLART. 18
ST. LAV. Perché non ha un effettiva
posizione dirigenziale (Cassazione Sezione Lavoro n. 14230 del 15 novembre 2001, Pres.
Ianniruberto, Rel. Battimiello).
Ernesta P., dipendente
dellAIAS di Acireale, con qualifica di dirigente e mansioni di direttore
amministrativo, è stata licenziata per ragioni organizzative. Ella ha impugnato il
licenziamento davanti al Pretore di Catania, chiedendo la reintegrazione nel posto di
lavoro in base allart. 18 St. Lav. LAIAS si è difesa sostenendo di avere
effettivamente soppresso il posto della dipendente e comunque escludendo
lapplicabilità dellart. 18 St. Lav., perché ella era una dirigente. Il
Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di
appello, dal Tribunale di Catania che ha ritenuto infondata la motivazione addotta per il
licenziamento ed ha disposto la reintegrazione della dirigente in base allart. 18
St. Lav., condannando anche la datrice di lavoro al risarcimento del danno. Il Tribunale
ha ritenuto applicabile lart. 18 St. Lav. nonostante la qualifica di dirigente
rivestita dalla lavoratrice, avendo accertato che presso lAIAS tutti i poteri
gestionali erano esercitati dal presidente e dal consiglio direttivo; in particolare il
Tribunale ha osservato che, pur avendo la responsabilità del settore amministrativo e
provvedo allorganizzazione dei dipendenti ad esso addetti, la dirigente non aveva
poteri tali da incidere sulle scelte gestionali dellAIAS e da consentirle di
realizzare gli scopi sociali. Tra laltro il Tribunale ha rilevato che presso
lAIAS rientravano nella competenza del presidente o del consiglio direttivo gli
ordini di servizio, le assunzioni, i conferimenti di nuovi incarichi, i rapporti con le
strutture e gli enti esterni. LAIAS ha proposto ricorso per cassazione sostenendo
che la lavoratrice, avendo la qualifica di dirigente, non poteva fruire della tutela
prevista dallart. 18 St. Lav.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
14230 del 15 novembre 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Battimiello) ha rigettato il ricorso,
richiamando lorientamento giurisprudenziale, confermato dalle Sezioni Unite, secondo
cui la tutela prevista dallart. 18 St. Lav. deve ritenersi esclusa solo per il
dirigente propriamente detto, che sia cioè in concreto investito di attribuzioni che, per
la loro ampiezza e per i connessi poteri di iniziativa e di discrezionalità, gli
consentono, sia pure nellosservanza delle direttive di carattere generale e delle
esigenze collegate alla struttura e alla funzionalità dellazienda, di imprimere un
indirizzo ed un orientamento a tutta lattività di essa od a quella dei rami o
settori in cui si articola, con lapporto di un autonomo contributo
allorganizzazione amministrativa e tecnica.
La tutela dellart. 18 si
applica invece ha affermato la Corte al cosiddetto pseudo-dirigente o
dirigente meramente convenzionale per il quale le mansioni concretamente attribuite ed esercitate non hanno le
caratteristiche proprie del rapporto propriamente dirigenziale. Il Tribunale
ha osservato la Corte ha correttamente
accertato che Ernesta P. era solo formalmente dirigente, non accentrando nella propria
persona nessuno dei poteri che caratterizzano la posizione dirigenziale; la sua attività
consisteva nelleseguire le linee politiche già definite dai vertici e
nelloperare nellambito delle stesse, senza influire in alcun modo
sullandamento dellassociazione e quindi sulla formazione della volontà
dellente, il quale risultava strutturato in maniera che tutti i poteri decisionali,
organizzativi e gestionali erano accentrati nelle figure del Presidente e del Consiglio direttivo.
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