IL DIRIGENTE PRIVO DI POTERI DECISIONALI NELLA GESTIONE DELL’AZIENDA HA DIRITTO, IN CASO DI LICENZIAMENTO, ALLA PROTEZIONE DELL’ART. 18 ST. LAV. – Perché non ha un effettiva posizione dirigenziale (Cassazione Sezione Lavoro n. 14230 del 15 novembre 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Battimiello).


Ernesta P., dipendente dell’AIAS di Acireale, con qualifica di dirigente e mansioni di direttore amministrativo, è stata licenziata per ragioni organizzative. Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Catania, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro in base all’art. 18 St. Lav. L’AIAS si è difesa sostenendo di avere effettivamente soppresso il posto della dipendente e comunque escludendo l’applicabilità dell’art. 18 St. Lav., perché ella era una dirigente. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Catania che ha ritenuto infondata la motivazione addotta per il licenziamento ed ha disposto la reintegrazione della dirigente in base all’art. 18 St. Lav., condannando anche la datrice di lavoro al risarcimento del danno. Il Tribunale ha ritenuto applicabile l’art. 18 St. Lav. nonostante la qualifica di dirigente rivestita dalla lavoratrice, avendo accertato che presso l’AIAS tutti i poteri gestionali erano esercitati dal presidente e dal consiglio direttivo; in particolare il Tribunale ha osservato che, pur avendo la responsabilità del settore amministrativo e provvedo all’organizzazione dei dipendenti ad esso addetti, la dirigente non aveva poteri tali da incidere sulle scelte gestionali dell’AIAS e da consentirle di realizzare gli scopi sociali. Tra l’altro il Tribunale ha rilevato che presso l’AIAS rientravano nella competenza del presidente o del consiglio direttivo gli ordini di servizio, le assunzioni, i conferimenti di nuovi incarichi, i rapporti con le strutture e gli enti esterni. L’AIAS ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la lavoratrice, avendo la qualifica di dirigente, non poteva fruire della tutela prevista dall’art. 18 St. Lav.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14230 del 15 novembre 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Battimiello) ha rigettato il ricorso, richiamando l’orientamento giurisprudenziale, confermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la tutela prevista dall’art. 18 St. Lav. deve ritenersi esclusa solo per il dirigente propriamente detto, che sia cioè in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i connessi poteri di iniziativa e di discrezionalità, gli consentono, sia pure nell’osservanza delle direttive di carattere generale e delle esigenze collegate alla struttura e alla funzionalità dell’azienda, di imprimere un indirizzo ed un orientamento a tutta l’attività di essa od a quella dei rami o settori in cui si articola, con l’apporto di un autonomo contributo all’organizzazione amministrativa e tecnica. 
La tutela dell’art. 18 si applica invece – ha affermato la Corte – al cosiddetto pseudo-dirigente o dirigente meramente convenzionale “per il quale le mansioni concretamente  attribuite ed esercitate non hanno le caratteristiche proprie del rapporto propriamente dirigenziale”. Il Tribunale – ha osservato la Corte –  ha correttamente accertato che Ernesta P. era solo formalmente dirigente, non accentrando nella propria persona nessuno dei poteri che caratterizzano la posizione dirigenziale; la sua attività consisteva nell’eseguire le linee politiche già definite dai vertici e nell’operare nell’ambito delle stesse, senza influire in alcun modo sull’andamento dell’associazione e quindi sulla formazione della volontà dell’ente, il quale risultava strutturato in maniera che tutti i poteri decisionali, organizzativi e gestionali erano accentrati nelle figure del Presidente  e del Consiglio direttivo.