I GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA DEVONO ESSERE
CONSIDERATI UTILI AI FINI DELLA MATURAZIONE DELLE FERIE In base allart. 36 della Costituzione (Cassazione Sezioni
Unite n. 14020 del 12 novembre 2001, Pres. Vela, Rel. Roselli).
Roberto
P., dipendente della s.r.l. Vigilanza Valbisagno, negli anni 1994 e 1995 si è
ripetutamente assentato per malattia. Lazienda, in seguito a ciò, ha ridotto il
periodo di ferie annuali spettantigli in base al contratto collettivo, proporzionandolo ai
giorni di effettiva presenza in servizio. Il lavoratore ha chiesto al Pretore di Genova di
accertare il suo diritto a godere dellintero periodo di ferie previsto dal contratto
collettivo anche negli anni in cui aveva dovuto assentarsi ripetutamente per malattia. Il
Pretore ha accolto la domanda condannando la datrice di lavoro a ricostruire il
monte ferie annuali del ricorrente, includendovi quelle maturate in costanza di malattia
relativamente agli anni 1994 e 1995. Questa decisione è stata confermata, in grado
di appello, dal Tribunale di Genova il quale, riconosciuto il valore assoluto ed
inderogabile dellistituto delle ferie e richiamata la normativa concordata in
materia nellambito dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro, ha equiparato
i giorni di assenza per malattia a quelli di lavoro effettivamente prestato.
Lazienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la durata delle ferie
annuali deve essere proporzionale ai giorni di effettivo servizio prestato. Il ricorso è
stato assegnato alle Sezioni Unite Civili, perché in materia si era determinato un
contrasto di giurisprudenza nellambito della Sezione Lavoro.
Le
Sezioni Unite, con sentenza n. 14020 del 12 novembre 2001 (Pres. Vela, Rel. Roselli),
hanno rigettato il ricorso dellazienda, affermando che nel nostro ordinamento il
rapporto di lavoro non comporta soltanto un scambio tra prestazione lavorativa e
retribuzione, ma tende a realizzare i valori fondamentali indicati dalla nostra
costituzione negli articoli 2 (tutela della personalità), 4 (diritto al lavoro e dovere
di concorrere al progresso della società) e 36 (adeguatezza e sufficienza della
retribuzione, diritto irrinunciabile alle ferie e al riposo settimanale). La presenza del
lavoratore nellorganizzazione aziendale ha affermato la Corte impone
allimprenditore di fargli fruire delle ferie non quale compenso, ma quale diritto
inderogabile a tutela della salute e della personalità. Le Sezioni Unite hanno ricordato
la giurisprudenza costituzionale secondo cui alla tutela della personalità del lavoratore
il legislatore può provvedere non solo mediante strumenti previdenziali e di sicurezza
sociale, ma anche imponendo determinate prestazioni allimprenditore: ciò perché
nel rapporto il lavoratore impegna non solo le proprie energie, ma necessariamente e in
modo durevole la sua stessa persona, coinvolgendovi una parte dei suoi rapporti personali
e sociali (Corte Cost. 18 dicembre 1997 n. 559). Pertanto ha affermato la
Cassazione il diritto incondizionato alle ferie posto dallart. 36 Cost. è da
collegare non alleffettiva attività lavorativa, ma al rapporto di lavoro, che
permane anche durante la malattia del lavoratore.
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