Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 12 novembre 2001, n. 14020 (ud. 8 giugno 2001) Pres. Vela Est. Roselli Vigilanza Valbisagno Metronotte srl c. P.R. Ferie Clausole contrattuali contemplanti la maturazione delle ferie annuali
in proporzione al solo periodo di servizio prestato
Nullità delle pattuizioni Equiparazione del periodo di malattia a quello di servizio, ai fini di determinare il
monte ferie individuale Conseguente
correlazione delle ferie allanzianità di servizio ex art. 2110, ultimo comma, c.c.
- Necessità .
Svolgimento del processo Con ricorso del 4 agosto 1995 al Pretore di Genova, R. P. chiedeva dichiararsi il suo diritto a godere le ferie negli anni 1994 e 1995 per lintero periodo previsto nel contratto collettivo di lavoro, proporzionale ai giorni di servizio prestato, nei quali dovevano essere inclusi anche quelli di assenza per malattia; egli chiedeva perciò che la datrice di lavoro s.r.l. Corpo di Vigilanza Valbisagno Metronotte fosse condannata a riconoscere e ricostruire lintero monte ferie maturato. Costituitasi la società convenuta, il Pretore accoglieva la domanda con sentenza 2 agosto 1996, condannando la datrice di lavoro a ricostruire il monte ferie annuali maturate dal ricorrente, includendovi quelle maturate in costanza di malattia relativamente agli anni 1994 e 1995, e la decisione veniva confermata con sentenza 10 giugno 1997 dal Tribunale, il quale, riconosciuto il valore assoluto e inderogabile dellistituto delle ferie e richiamata la normativa concordata in materia in sede di Organizzazione internazionale del lavoro, equiparava i giorni di assenza per malattia a quelli di lavoro effettivamente prestato. Contro questa sentenza ricorreva per cassazione la s.r.l Vigilanza Valbisagno. Resisteva con controricorso il P. La ricorrente presentava memoria. Nelludienza del 4 luglio 2000 la Sezione lavoro di questa Corte, rilevando un contrasto di giurisprudenza sulla questione di diritto sottoposta dalla ricorrente ed accogliendo una istanza formulata dalla medesima nel ricorso, rimetteva la causa al Primo Presidente per leventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dellart. 374, 2° comma, cod. proc. civ. Il Primo Presidente disponeva in tal senso. Motivi della decisione 1) Con
l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli art. 36 e 39 Cost., 2109 e 2110
c.c. Essa osserva che l'art. 2109 cit., comma 2, seconda parte, delega la determinazione
della durata del periodo di ferie, spettante al lavoratore subordinato, alla legge, ai
contratti collettivi, agli usi o all'equità. In
questa delega è, ad avviso della ricorrente, compresa la condizione - insuperabile dal
soggetto delegato - del necessario e precedente periodo di «ininterrotto servizio». Tale
condizione significa che, dovendo essere la durata delle ferie annuali proporzionale ai
giorni di servizio prestato, in questi non possono essere compresi i giorni di assenza per malattia. In tal senso dispone l'art. 41 del contratto
collettivo per i dipendenti dagli istituti di vigilanza privati, applicato nella
fattispecie, il quale commisura il periodo di ferie ad «ogni anno di servizio prestato»,
ossia di effettiva presenza del lavoratore. Tale
esatto significato sarebbe dimostrato a contrario da altri contratti collettivi,
che includono espressamente nel periodo di servizio anche i giorni di malattia, in tutto
(Ccnl del 1990 per le imprese metalmeccaniche e del 1993 per le industrie della carta) o
in parte (Ccnl del 1994 per le imprese bancarie). La
contraria interpretazione della detta clausola contrattuale, resa dal Tribunale, il quale
ha equiparato la mera durata del rapporto di lavoro, comprensiva dei giorni di assenza per
malattia, alla presenza effettiva del dipendente, confligge a parere della ricorrente con
il suddetto limite posto dall'art. 2109 c.c. nonché con un principio di corrispettività,
che dominerebbe il rapporto di lavoro subordinato e che escluderebbe ogni obbligo a carico
del datore, come quello di riconoscere le ferie retribuite, in assenza della controprestazione lavorativa,
salve le eccezioni di legge. 2) La questione che la ricorrente sottopone alla
Corte s'inserisce, insieme ad altre analoghe di cui tra breve si dirà (infra, par.
4), nella più ampia e controversa questione del fondamento giustificativo del diritto
soggettivo alle ferie annuali retribuite, spettante al lavoratore subordinato. Come
esattamente, e sia pure in forma sintetica, nota la ricorrente, alla tesi che vede nelle
ferie soltanto un tempo da destinare al riposo inteso come ricostruzione delle energie
consumate attraverso la effettiva prestazione lavorativa, e che perciò le pone in
relazione di stretta corrispettività col lavoro svolto (ogni periodo di ferie compensa un
precedente e proporzionale periodo di attività) si contrappone quella che assegna alle
medesime la funzione più ampia di assicurare al lavoratore un tempo libero, necessario
alla tutela della salute (art. 32 Cost.) ed all'esercizio dei diritti fondamentali di
svolgimento della personalità (art. 2 Cost.), e perciò le inserisce solo in parte nel
sinallagma del lavoro subordinato. Questa
seconda tesi riflette a sua volta una concezione del contratto di lavoro nell'impresa come
fonte di un rapporto caratterizzato non solo dallo scambio di prestazioni ma anche
dall'implicazione dell'intera personalità del lavoratore nell'organizzazione produttiva
diretta dall'imprenditore e nella sua inserzione in una comunità (una «formazione
sociale», secondo l'espressione dell'art. 2 Cost.) in cui egli realizza i detti diritti
fondamentali: anzitutto quello ad un'esistenza libera e dignitosa, sua e della famiglia
(art. 36, comma 1, Cost.). Prima ancora delle disposizioni della Costituzione,
l'insufficienza della categoria dei contratti di scambio ad adeguare la forma giuridica
alla realtà sociale (gli artt. 2109 e 2110 del c.c. del 1942 imponevano l'obbligo
retributivo anche quando il contrapposto obbligo di lavoratore fosse sospeso, ed i
precedenti artt. 2105 e 2106 sottoponevano il
lavoratore ai poteri organizzativo e disciplinare dell'imprenditore) indusse la dottrina a
riportare il contratto di lavoro subordinato - esclusa la natura associativa ossia
l'unità dello scopo perseguito da tutti i contraenti - al genere dei contratti
d'organizzazione, vale a dire alla complessa figura in cui, anche ma non solo attraverso
rapporti commutativi, l'imprenditore gestisce un complesso di beni e coordina le attività
di una comunità di collaboratori. 3) Lo scrutinio di fondatezza del ricorso richiede l'interpretazione delle seguenti norme di diritto. L'art.
36, comma 3, della Costituzione dice che «il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali
retribuite e non può rinunziarvi». Rientra
così tra i diritti indisponibili di cui all'art. 2113 c.c. quello previsto dal precedente
art. 2109, che garantisce al prestatore di lavoro (comma 2) «un periodo annuale di ferie
retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenendo
conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro». Il successivo art. 2110, derogando, come s'è
detto, o per lo meno attenuando il principio di corrispettività, conserva il diritto alla
retribuzione anche in caso di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio ed aggiunge nel
comma 3 che «il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere
computato nell'anzianità di servizio». La
convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro (Oil) 24 giugno 1970, n. 132,
resa esecutiva in Italia con legge 10 aprile 1981, n. 157, «sulle ferie annuali
retribuite», dopo avere stabilito il diritto ad un congedo annuale pagato di una durata
minima e comunque non inferiore a tre settimane di lavoro in un anno di servizio (art. 3,
commi 1 e 3) aggiunge nell'art. 5, comma 4: «A condizioni da stabilirsi da parte
dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese, le assenze dal
lavoro per motivi indipendenti dalla volontà della persona impiegata interessata, come
anche le assenze per malattia, incidente o congedo per maternità, saranno calcolate nel
periodo di servizio». Le ferie annuali minime di quattro settimane sono previste nell'art. 2, n. 3, della Carta speciale europea fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30. Il computo nell'anzianità di servizio «a tutti gli effetti» dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro è stabilito, a favore delle madri, dall'art. 6 L. 30 dicembre 1971, n. 1204. Questo complesso normativo consente già ora di affermare: a) che il prestatore di lavoro è titolare di un diritto soggettivo alle ferie, garantito a livello costituzionale; b) che il modo di esercizio del diritto non è rimesso alla libera volontà del titolare bensì alla discrezionalità dell'imprenditore, soggetto passivo del diritto, il quale deve bilanciare gli interessi del soggetto attivo con le esigenze dell'impresa. Conviene aggiungere che tale discrezionalità è compatibile con la tutela costituzionale, come ha detto espressamente Corte cost. 10 maggio 1963, n. 66, mentre la sent. 19 dicembre 1990, n. 543 afferma la sottoponibilità del suo esercizio al controllo giudiziale attraverso l'espressione dei motivi. 4) Le norme sopra riportate condizionano
l'esercizio del diritto alle ferie ad un periodo minimo di servizio. In particolare l'art. 2109, comma.2, c.c., che
attribuiva al lavoratore il diritto «dopo un anno di ininterrotto servizio», è stato
dichiarato illegittimo con sentenza n 66 del 1963 cit. dalla Corte costituzionale
limitatamente al detto inciso, così risultando che le ferie debbono essere godute entro,
e non dopo, l'intero anno di lavoro. La
questione sollevata dalla ricorrente se nel periodo minimo di servizio entro l'anno
possano essere calcolati i giorni di assenza per malattia, dev'essere tenuta distinta da
questioni diverse, ancorché caratterizzate da aspetti in parte comuni, e così
formulabili: A) se il cosiddetto periodo di comporto, ossia il periodo massimo di assenza
per malattia alla cui scadenza il datore di lavoro può recedere dal contratto (art. 2110,
comma 2, c.c.), possa essere sospeso dalle ferie. Qui
il lavoratore non pretende propriamente un periodo di riposo dopo un periodo di
«comporto» (ossia di tolleranza dell'assenza); B) se nel periodo minimo di servizio
possano essere calcolati i giorni trascorsi dal lavoratore in cassa integrazione guadagni,
a zero ore (B a) oppure con orario ridotto (B b); C) se nel detto periodo minimo possano
essere calcolati i giorni di sciopero; D) se, calcolati i giorni di assenza per malattia
nel detto periodo minimo e non esercitato il diritto alle ferie, il lavoratore possa
ottenere l'indennità sostitutiva (rectius: il risarcimento del danno); E) se nel
periodo minimo di lavoro retribuito, alla cui maturazione lart.8, comma 1, L. 5
novembre 1968, n. 1115 subordina il trattamento speciale di disoccupazione, possano essere
compresi i giorni di assenza per malattia. La
necessità di mantenere separate tali questioni corrisponde all'esigenza di tener presente
che gli argomenti utili a risolvere, in un senso o nell'altro, una questione non
necessariamente possono essere utilizzati per l'altra; la commistione, in altre parole,
aumenta il pericolo di soluzioni errate. 5) La questione ora sottoposta alla Corte è
risolta in senso negativo da una sentenza della stessa Corte nonché dalla prevalente
dottrina in base ai seguenti argomenti. I) Benché il diritto alle ferie sia riconosciuto dall'art. 36 Cost., ciò non significa che esse spettino anche in relazione a periodi in cui è mancata una prestazione lavorativa, sia pure per causa non imputabile al debitore. II) La Convenzione Oil (supra, par.
3) non pone un rigido principio generale di commutabilità dei periodi di sospensione del
lavoro ai fini della determinazione del diritto alle ferie, poiché essa ha voluto solo
rinviare agli organi dei singoli Stati la specifica disciplina della materia (Cass., 19
ottobre 1996, n. 9125). III) La questione qui in esame non è stata risolta neppure
indirettamente dalla sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 1987, n. 616 (vedila
più ampiamente infra, sub par. 7), che si è
limitata a dichiarare l'illegittimità dell'art. 2109 c.c. nella parte in cui non
prevedeva che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospendesse il decorso. IV) La previsione espressa della maturazione delle ferie in costanza di astensione dal lavoro della lavoratrice madre, contenuta nell'art. 6 L. n. 1204 del 1971, risulterebbe superflua se fosse già contenuta con efficacia generale nell'art. 2110 c.c. V) Se si considerasse il periodo di malattia come idoneo a produrre accumulazione di ferie, potrebbe verificarsi nel caso limite che un lavoratore malato per un intero anno conseguirebbe ugualmente il relativo diritto. Alcuni
di questi argomenti vengono ripresi da Cass. 13 febbraio 1992, n. 1786, la quale esclude
che il lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto di un anno abbia
diritto ad una indennità per ferie non godute. 6) La questione qui in esame viene per contro risolta in senso positivo sulla base di questi argomenti: Ia) Il diritto incondizionato alle ferie posto dall'art. 36 Cost. è da collegare non all'effettiva attività lavorativa ma al rapporto di lavoro, che permane anche durante la malattia del lavoratore (Cass. 23 gennaio 1997, n. 704). IIa) A tale conclusione interpretativa induce la convenzione Oil (Cass. 5 aprile 1982, n. 2078) che, seppure non tradotta in specifici precetti, influisce sullo scioglimento di dubbi interpretativi. IIIa) La non sovrapponibilità fra ferie e malattia è stata sancita in via generale da Corte cost. n. 616 del 1987 cit. IVa) Pari validità generale ha l'inclusione dei periodi di malattia nell'anzianità di servizio ad opera dell'art. 2110 c.c. Va) Tale art. 2110, insieme all'art. 2111 in materia di sospensione del rapporto di lavoro per servizio militare, indica la volontà del legislatore di trasferire determinati rischi del prestatore al datore di lavoro (Corte cost. n. 616 del 1987 cit.). 7) Ritengono le Sezioni unite di doversi
attenere a questo secondo orientamento. Come
s'è detto nel par. 2, i contrapposti argomenti sub
I e Ia, concernenti la necessità di far
corrispondere il diritto alle ferie allo svolgimento effettivo del lavoro oppure alla
semplice persistenza del rapporto, riflettono le opposte concezioni del contratto di
lavoro nella impresa come semplice contratto di scambio oppure come contratto di
organizzazione. La prima delle due concezioni è oggi recessiva e comunque non può essere
qui portata alle conseguenze volute dalla ricorrente. In
passato si vide in essa una garanzia contro eventuali interventi arbitrari dell'autorità
giudiziaria nell'equilibrio del rapporto di lavoro stabilito dalle parti collettive o
individuali; la rigida predeterminazione dei contrapposti diritti ed obblighi delle parti
nelle norme di diritto o nei titoli negoziali (contratto di tariffa o contratto
individuale) evitava che attraverso le clausole generali legali (ad es. quella di buona
fede contenuta nell'art. 1124 del c.c. italiano del 1865 o nel par. 242 del c.c. tedesco)
il lavoratore potesse veder limitati i propri diritti o aggravatigli obblighi attraverso
il richiamo, mediato dalla clausola generale di buona fede o comunque da disposizioni di
legge elastiche, ad un trascendente interesse della impresa-comunità, in realtà non
considerato né dal legislatore né dalle parti. Specialmente in Germania si denunciava il
pericolo che la visione del contratto di lavoro individuale come contratto non solo di
scambio ma anche di organizzazione, finalizzato all'interesse superiore dell'impresa o
della produzione nazionale, potesse portare ad un potere incontrollabile del proprietario
dei mezzi di produzione sul locatore di mera forza-lavoro.
Queste preoccupazioni sono sopravvissute alla caduta degli ordinamenti autoritari
ed hanno lasciato consistente seguito nella dottrina italiana, che nel puro sinallagma
contrattuale ravvisa una barriera contro una sottomissione del contraente-lavoratore alla
gerarchia dell'impresa (impermeabile a controlli esterni) ossia contro eventuali ritorni a
concezioni assolutistiche o almeno paternalistiche dell'impresa stessa. E ciò anche se
oggi il pericolo di abuso dei poteri
imprenditoriali sia frenato anzitutto dai principi economici della Costituzione (parte
prima, titolo III) e poi da una folta normazione di dettaglio, specie extracodicistica. Per quanto qui interessa, il sinallagma
contrattuale comporta un nesso così stretto fra le prestazioni contrapposte che le norme
non solo del c.c., ed in primis l'art. 2110 cit., postulanti la permanenza
dell'obbligo economico datoriale anche in caso di inesecuzione della prestazione
lavorativa non imputabile al debitore, andrebbero considerate come eccezioni al principio
di corrispettività e perciò di stretta interpretazione: ne deriverebbe l'impossibilità,
in difetto di espressa previsione legale, di parificare i giorni di assenza per malattia a
giorni di lavoro effettivo ai fini della maturazione del diritto alle ferie, intese
rigidamente come corrispettivo del lavoro svolto. Altra parte della dottrina rileva però
la insufficienza della concezione sinallagmatica a rappresentare l' intera realtà del
lavoro nella impresa, attraverso cui il prestatore di lavoro non consegue soltanto il
compenso per l'utilità economica resa al datore, ma realizza i valori indicati negli
artt. 2, 4, e 36 Cost. Anche la dottrina
tedesca del secondo dopoguerra, pur ostile alla concezione comunitaria dell'impresa a suo
tempo accolta dalla Corte del lavoro, e propugnatrice della contrapposizione degli
interessi dei datori e dei prestatori di lavoro, riconosce la rilevanza dell'«interesse
generale alla conservazione dell'azienda» e quindi l'impossibilità di ridurre il
rapporto di lavoro alla sola corrispettività. La
nostra giurisprudenza di legittimità mantiene la concezione sinallagmatica ma non la
irrigidisce: le prestazioni lavorative non costituiscono così «un mero strumento per il
raggiungimento di un risultato economico, ma esprimono piuttosto la presenza di un
soggetto nell'organizzazione aziendale. Un
soggetto che quivi opera mediante il vincolo del rapporto obbligatorio di scambio, nella
cui struttura sono insite pause di varie durata (giornaliera, settimanale, annuale), le
quali non incidono sulla funzionalità del sinallagma» (Cass. 13 novembre 1986, n. 6658). Una concezione ampliata del nesso di
corrispettività, dunque. La presenza del
soggetto nell'organizzazione aziendale impone all'imprenditore l'obbligo delle ferie non
quale compenso ma come «vincolo cogente inderogabile a tutela della salute e della
personalità del lavoratore» (così Cass. 28 maggio 1986, n. 3603). La
giurisprudenza costituzionale si spinge oltre. Essa
configura il diritto soggettivo alla salute come posizione soggettiva autonoma (art. 32
Cost.), realizzabile nell'ambito del rapporto di lavoro attraverso l'imposizione al datore
del rischio della malattia sofferta dal prestatore, ossia dell'obbligo di retribuzione e
del divieto di recesso (art. 2110 cit.), e aggiunge: "l'assumere che il principio di
corrispettività nel rapporto di lavoro si risolve meccanicamente, salvo deroghe
eccezionali, in una relazione biunivoca tra prestazione lavorativa e retribuzione urta
contro il concetto di retribuzione assunto dall'art. 36 Cost., che non è "mero
corrispettivo del lavoro, ma compenso del lavoro proporzionale alla sua quantità e
qualità, e, insieme, mezzo normalmente esclusivo per sopperire alle necessità vitali del
lavoratore e dei suoi familiari. Per
realizzare tale funzione della retribuzione il legislatore può provvedere non solo
mediante strumenti previdenziali e di sicurezza sociale, ma anche imponendo determinate
prestazioni all'imprenditore: ciò per la ragione che nel rapporto il lavoratore impegna
non solo le proprie energie lavorative ma - necessariamente e in modo durevole - la sua
stessa persona, coinvolgendovi una parte dei suoi rapporti personali e sociali"
(Corte Cost. 18 dicembre 1987, n. 559). Con ciò la concezione puramente sinallagmatica
del contratto di lavoro può dirsi superata (in tal senso e più recentemente Cass. sez.
un. 7 agosto 1998, n. 7755). Che
poi il diritto alle ferie serva non solo di corrispettivo alle prestazioni lavorative ma
soddisfi anche esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, gli consenta di
partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tuteli il suo diritto alla
salute, nell'interesse dello stesso datore, è affermato dalla Corte nelle sentenze 30
dicembre 1987, n. 616 e 22 maggio 2001 n. 158. Nella
prima è esplicitamente negata la sovrapponibilità dei periodi di malattia e di ferie,
che debbono essere godute in stato di salute. Nella
seconda la Corte ripete che il diritto alle ferie fa parte di quel «contenuto minimo di
tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato»
(compreso perciò quello carcerario). La tutela costituzionale del diritto soggettivo in questione, così configurata dall'art. 36 cit. e dall'interpretazione fornitane dal Giudice delle leggi, costituisce un limite inderogabile dalla autonomia privata. Ciò che non si verifica in ordinamenti lavoristici pur simili al nostro, nei quali l'assenza di una garanzia di livello sovralegislativo così intensa lascia maggiore discrezionalità ai soggetti collettivi. Ad esempio nell'ordinamento francese, mentre in tempo meno recente, ed ai fini del congedo annuale, il periodo di sospensione del rapporto per malattia era assimilato a periodo di lavoro effettivo (art 54 g del codice del lavoro, come risultante dalla legge 20 luglio 1994), l'art. 223 - 2 del codice attuale (risultante dall'ordinanza 16 gennaio 1982, n. 82 - 41) stabilisce la riduzione del periodo di congedo annuale in proporzione della durata della malattia. Non esiste però in quell'ordinamento il divieto di sovrapposizione dei periodi malattia e di congedo (Cass. Chambre sociale, 4 dicembre 1996, V, n. 420). Né
all'autonomia collettiva può essere affidata lattenuazione del detto limite
costituzionale. Non è utilizzabile in sede di applicazione delle norme
vigenti
la risalente proposta dottrinale di parificare all'effettivo servizio solamente le
malattie di breve durata. L'autonomia
collettiva rimane nondimeno libera di determinare la durata del periodo feriale, ai sensi
dell'art. 2109, comma 2, ultimo periodo, c.c. Oltre
al detto limite costituzionale, l'interprete non può tenere in nessun conto una
convenzione internazionale, come quella Oil sopra più volte richiamata, ratificata, resa
esecutiva nel diritto interno ed altrettanto chiara nell'apprestare una tutela
privilegiata del lavoratore in caso di certi impedimenti personali, tra cui la malattia.
Né alcun argomento in contrario può trarsi dall'art. 6 L. n. 1204 del 197l, confermato
nell'art. 22, comma 3, Dlgs 26 marzo 2001, n.151,
che anzi specifica e rafforza la previsione dellart. 2110 c.c. sulla base delle sopravvenute norme della
Costituzione. 8) Quanto
all'eventualità che ad un lungo periodo di assenza per malattia pur senza superamento del periodo di comporto, segua la richiesta di ferie
da parte del lavoratore (vedi retro, par. 5, V), essa è stata risolta nel senso
dell'accoglibilità della richiesta da Cass. 5 aprile 1982, n. 2078, in base alla già
ricordata necessità che il diritto alle ferie, irrinunciabile, sia esercitato in
condizioni di salute (cfr. anche Corte cost. n. 616 del 1987 cit.), o almeno in condizioni
fisiche compatibili con la funzione di riposo e ricreazione, sua propria (Cass. sez. un.
23 febbraio 1998, n. 1947). Per tal motivo
l'art. 22, comma 6, Dlgs n. 151 del 2001 stabilisce oggi che le ferie non vanno godute nei
periodi di congedo per maternità. 9) La questione della possibilità di sospendere
il periodo di comporto per la fruizione di ferie già
maturate (vedi retro, par. 3, sub A),
eventualmente durante il periodo di malattia, presenta elementi comuni con quella qui
affrontata e vuole essere risolta nella giurisprudenza di questa Corte nel senso
dell'insussistenza di un principio di automatico prolungamento del periodo di comporto
(Cass. 4 giugno 1999, n. 5528), salva la facoltà, per il lavoratore, di chiederne la
sospensione prima della scadenza ed il potere di scelta riservato al datore dall'art.
2109, comma 2, c.c. (Cass. 28 gennaio 1997,
n. 873, 14 maggio 1997, n. 4217, 2 ottobre 1998, n. 9797, 19 novembre 1998, n. 11691, 11
maggio 2000, n. 6043, 8 novembre 2000, n. 14490). Anche
questa giurisprudenza è in armonia con la soluzione qui adottata e ne conferma
l'esattezza. 10) Le altre questioni, concernenti la possibilità di
comprendere nel periodo di «servizio» di cui all'art. 2109, comma 2 c.c. i giorni
trascorsi in cassa integrazione guadagni, o in sciopero (retro, par. 3, sub B e C), non possono essere equiparate a
quella qui affrontata poiché l'assenza per malattia non è assimilabile all' assenza per
crisi economica dell'impresa o per contenzioso sindacale, quanto alla possibilità di
utilizzazione del tempo resosi libero dall'impegno lavorativo. Parimenti
diversa da quella affrontata qui è la questione di spettanza della cosiddetta indennità
per ferie non godute, e quella della comprensibilità dei giorni di assenza per malattia
nel periodo minimo di lavoro retribuito ai fini del trattamento speciale di disoccupazione
(Cass. 6 settembre 1993, n. 9339, 27 luglio 1996, n. 6762, 16 ottobre 1999, n.
11663)(retro, par. 3, sub D ed E). La diversità delle caratteristiche e dei conseguenti criteri di soluzione escludono tali questioni dallattuale tema di decisione. 11) In conclusione devessere confermato il principio di diritto a cui si è attenuta la sentenza qui impugnata e secondo cui, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, c.c., lautonomia privata trova un limite nella necessità, imposta dallart. 36 Cost., di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia. Rigettato
il ricorso, il sopra illustrato contrasto di giurisprudenza giustifica la compensazione
delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. |