Il dirigente può essere licenziato in tronco solo se abbia commesso mancanze di
particolare gravità Tali da non consentire nemmeno la prosecuzione temporanea del
rapporto Nel caso del licenziamento
di un dirigente per inadempienza, occorre distinguere tra giustificatezza e
giusta causa. Linadempienza che giustifica il licenziamento e quindi
esclude il diritto del dirigente a percepire lindennità supplementare prevista dal
contratto collettivo può non essere di tale importanza e gravità da consentire
allazienda la risoluzione in tronco del rapporto con conseguente esclusione anche
del diritto del dirigente a percepire lindennità sostitutiva del preavviso.
Pertanto anche se il licenziamento risulti giustificato, il dirigente avrà diritto
allindennità sostitutiva del preavviso ove non si sia verificata una giusta causa.
La giusta causa di licenziamento consiste in un fatto che, in concreto valutato,
cioè, sia in relazione alla sua oggettività, sia con riferimento alle sue connotazioni
soggettive (circostanze specifiche e concreto atteggiarsi in relazione ad esse della
condotta, intensità dellelemento intenzionale) determini una grave lesione della
fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, tale da non consentire la
prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto, tenuto conto altresì della natura di
questultimo e del grado di fiducia che esso richiede (Cassazione Sezione Lavoro n.
13839 dell8 novembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Vigolo).
|