ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO PER RAGIONI ORGANIZZATIVE PRECEDUTO DA UN DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE – Comportamento contrario alle regole di correttezza e buona fede (Cassazione Sezione Lavoro n. 13714 del novembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Filadoro).

Tonia R., dipendente della S.p.A. Euroconserve con qualifica impiegatizia, è stata privata delle mansioni di segreteria di direzione da lei svolte (che sono state affidate ad altra impiegata) ed è stata destinata all’attività di centralinista. Successivamente è stata licenziata con motivazione riferita alla soppressione del centralino in seguito all’istallazione di una linea telefonica passante. Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Avellino, sostenendo, tra l’altro, l’illegittimità del provvedimento con il quale, prima del licenziamento, era stata destinata a mansioni qualitativamente inferiori a quelle in precedenza svolte. Il Pretore ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione dell’impiegata nel posto di lavoro, ma la sua decisione è stata riformata in grado di appello dal Tribunale di Avellino, che ha ritenuto legittimo il licenziamento.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13714 del novembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Filadoro) ha accolto il ricorso della lavoratrice, osservando che il Tribunale è incorso in difetto di motivazione in quanto non ha tenuto conto del demansionamento subito dalla lavoratrice e dell’assegnazione delle mansioni di segreteria, da lei in precedenza svolte, ad altra impiegata. Tale comportamento aziendale – ha osservato la Corte – può ritenersi illegittimo e contrario ai principi di correttezza e buona fede; pertanto il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a considerare le attività svolte dalla lavoratrice al momento del licenziamento ma avrebbe dovuto valutare se ella avesse diritto di svolgere altre mansioni, quelle di segreteria di direzione, non soppresse ed affidate ad altra dipendente.