ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO PER RAGIONI
ORGANIZZATIVE PRECEDUTO DA UN DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE Comportamento
contrario alle regole di correttezza e buona fede (Cassazione Sezione Lavoro n. 13714 del
novembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Filadoro).
Tonia R., dipendente della S.p.A. Euroconserve
con qualifica impiegatizia, è stata privata delle mansioni di segreteria di direzione da
lei svolte (che sono state affidate ad altra impiegata) ed è stata destinata
allattività di centralinista. Successivamente è stata licenziata con motivazione
riferita alla soppressione del centralino in seguito allistallazione di una linea
telefonica passante. Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Avellino,
sostenendo, tra laltro, lillegittimità del provvedimento con il quale, prima
del licenziamento, era stata destinata a mansioni qualitativamente inferiori a quelle in
precedenza svolte. Il Pretore ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione
dellimpiegata nel posto di lavoro, ma la sua decisione è stata riformata in grado
di appello dal Tribunale di Avellino, che ha ritenuto legittimo il licenziamento.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13714 del novembre
2001, Pres. Trezza, Rel. Filadoro) ha accolto il ricorso della lavoratrice, osservando che
il Tribunale è incorso in difetto di motivazione in quanto non ha tenuto conto del
demansionamento subito dalla lavoratrice e dellassegnazione delle mansioni di
segreteria, da lei in precedenza svolte, ad altra impiegata. Tale comportamento aziendale
ha osservato la Corte può ritenersi illegittimo e contrario ai principi di
correttezza e buona fede; pertanto il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a considerare
le attività svolte dalla lavoratrice al momento del licenziamento ma avrebbe dovuto
valutare se ella avesse diritto di svolgere altre mansioni, quelle di segreteria di
direzione, non soppresse ed affidate ad altra dipendente.
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