| Cass.,
14 dicembre 2000 n. 15768; Pres. Sciarelli Rel. Balletti Vetrerie Riunite c. Gonzato Con ricorso al Giudice del Lavoro di primo grado di Verona un lavoratore conveniva in giudizio il datore di lavoro assumendo di aver sofferto durante il periodo di ferie di uno stato di morbilitą chiedeva la nullitą di una clausola contrattuale del CCNL dellindustria a che prevedeva lidoneitą ad interrompere le ferie unicamente alle malattia contratte durante e superiori ai quattordici giorni.Il Pretore di Verona rigettava il ricorso, avverso tale decisione il dipendente proponeva appello. Il Tribunale di Verona quale giudice di lavoro di secondo grado accoglieva lappello. La societą datrice di lavoro pertanto adiva il Giudice di legittimitą La cassazione nel rigettare il ricorso ha ritenuto che il principio della sospensione delle ferie per malattia insorta durante il relativo periodo, stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 616 del 1987, opera ogni qualvolta la fruizione delle ferie risulti pregiudicata in concreto dalla malattia ( spettando al datore di lavoro, una volta che la malattia sia stata certificata, lonere di provare linesistenza di tale pregiudizio) ; pertanto, deve ritenersi in contrasto con tale principio la regolamentazione collettiva che aggancia leffetto sospensivo o meno della malattia alla sua definizione unitaria di malattia, sicuramente la durata superiore o inferiore ad un criterio per stabilire se la malattia denunciata sia o meno compatibile con il godimento delle ferie. |