Licenziamento
E' nullo se attuato per ritorsione alla 
mancata adesione a un accordo 
aziendale

Il licenziamento per ritorsione alla mancata adesione a un accordo aziendale può essere ritenuto discriminatorio. Ne conseguono la nullità del provvedimento e il diritto della persona oggetto dello stesso alla reintegrazione, in base all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Queste, in sintesi, le affermazioni contenute in una recente sentenza della Cassazione (Cass. 20 novembre 2000, n. 14982). Un camionista ha rifiutato d’aderire a un accordo aziendale, voluto dalla società datrice di lavoro e accettato da tutti gli altri dipendenti (in numero inferiore a 15), in base al quale, per poter conservare il posto di lavoro, avrebbe dovuto rinunciare a tutti gli eventuali diritti maturati fino a quel momento in costanza del rapporto, fatto salvo solo il tfr. Egli è stato licenziato, con motivazione riferita alla necessità di sopprimere il suo posto. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, sostenendo che esso era stato attuato per ritorsione al suo rifiuto di sottoscrivere l’accordo accettato dai suoi colleghi e che la società aveva impiegato, al suo posto, un camionista inquadrato alle dipendenze di altra azienda.

Egli ha pertanto chiesto la dichiarazione di nullità del licenziamento, per la sua natura discriminatoria, in base all’articolo 3 della legge 108 del ’90 e la reintegrazione nel posto di lavoro, nonché la condanna della società al risarcimento del danno in base all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. L’articolo 3 della legge 108 prevede che il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie, ai sensi dell’articolo 4 legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell’articolo 15 Statuto dei lavoratori, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati, le conseguenze previste dall’articolo 18 Statuto dei lavoratori. A loro volta, l’articolo 4 della legge n. 604 del 1966 e l’articolo 15 Statuto dei lavoratori considerano illecitamente discriminatorio il licenziamento determinato da ragioni di fede politica o religiosa, dall’appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali, ovvero da discriminazione per razza, lingua o sesso.

Il pretore ha dichiarato la nullità del licenziamento, ritenendolo attuato per motivo illecito di ritorsione e ha affermato l’applicabilità dell’articolo 3 legge 108/90, nonché dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Pertanto, ha ordinato la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e ha condannato l’azienda al risarcimento del danno (decisione confermata dal tribunale). L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il licenziamento per ritorsione non rientra tra quelli qualificati dalla legge come "discriminatori". La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che dev’essere considerato discriminatorio anche il licenziamento intimato per ritorsione e rappresaglia, in quanto esso attua comunque un’illecita discriminazione rispetto agli altri dipendenti. In materia, ha osservato la Corte, deve ritenersi applicabile anche l’articolo 1345 del codice civile, che sancisce la nullità degli atti dettati da motivo illecito. La Cassazione ha perciò ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente applicato, nel caso in esame, l’articolo 18 Statuto dei lavoratori, ricordando che questa norma, secondo l’interpretazione datane dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 gennaio 1987 n. 17, è dotata di forza espansiva, tale da renderla applicabile anche a casi diversi da quelli da essa contemplati, ma assimilabili sotto il profilo dell’identità di ratio.


(Rassegna sindacale n.47, 19 icembre 2000)