Il licenziamento per
ritorsione alla mancata adesione a un accordo aziendale può essere ritenuto
discriminatorio. Ne conseguono la nullità del provvedimento e il diritto della persona
oggetto dello stesso alla reintegrazione, in base allarticolo 18 dello Statuto dei
lavoratori. Queste, in sintesi, le affermazioni contenute in una recente sentenza della
Cassazione (Cass. 20 novembre 2000, n. 14982). Un camionista ha rifiutato daderire a
un accordo aziendale, voluto dalla società datrice di lavoro e accettato da tutti gli
altri dipendenti (in numero inferiore a 15), in base al quale, per poter conservare il
posto di lavoro, avrebbe dovuto rinunciare a tutti gli eventuali diritti maturati fino a
quel momento in costanza del rapporto, fatto salvo solo il tfr. Egli è stato licenziato,
con motivazione riferita alla necessità di sopprimere il suo posto. Il lavoratore ha
impugnato il licenziamento, sostenendo che esso era stato attuato per ritorsione al suo
rifiuto di sottoscrivere laccordo accettato dai suoi colleghi e che la società
aveva impiegato, al suo posto, un camionista inquadrato alle dipendenze di altra azienda.
Egli ha pertanto chiesto la dichiarazione di
nullità del licenziamento, per la sua natura discriminatoria, in base allarticolo 3
della legge 108 del 90 e la reintegrazione nel posto di lavoro, nonché la condanna
della società al risarcimento del danno in base allarticolo 18 dello Statuto dei
lavoratori. Larticolo 3 della legge 108 prevede che il licenziamento determinato da
ragioni discriminatorie, ai sensi dellarticolo 4 legge 15 luglio 1966 n. 604 e
dellarticolo 15 Statuto dei lavoratori, è nullo indipendentemente dalla motivazione
addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati, le conseguenze
previste dallarticolo 18 Statuto dei lavoratori. A loro volta, larticolo 4
della legge n. 604 del 1966 e larticolo 15 Statuto dei lavoratori considerano
illecitamente discriminatorio il licenziamento determinato da ragioni di fede politica o
religiosa, dallappartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività
sindacali, ovvero da discriminazione per razza, lingua o sesso.
Il pretore ha dichiarato la nullità del
licenziamento, ritenendolo attuato per motivo illecito di ritorsione e ha affermato
lapplicabilità dellarticolo 3 legge 108/90, nonché dellarticolo 18
dello Statuto dei lavoratori. Pertanto, ha ordinato la reintegrazione del ricorrente nel
posto di lavoro e ha condannato lazienda al risarcimento del danno (decisione
confermata dal tribunale). Lazienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo
che il licenziamento per ritorsione non rientra tra quelli qualificati dalla legge come
"discriminatori". La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che
devessere considerato discriminatorio anche il licenziamento intimato per ritorsione
e rappresaglia, in quanto esso attua comunque unillecita discriminazione rispetto
agli altri dipendenti. In materia, ha osservato la Corte, deve ritenersi applicabile anche
larticolo 1345 del codice civile, che sancisce la nullità degli atti dettati da
motivo illecito. La Cassazione ha perciò ritenuto che i giudici di merito abbiano
correttamente applicato, nel caso in esame, larticolo 18 Statuto dei lavoratori,
ricordando che questa norma, secondo linterpretazione datane dalla Corte
costituzionale nella sentenza 22 gennaio 1987 n. 17, è dotata di forza espansiva, tale da
renderla applicabile anche a casi diversi da quelli da essa contemplati, ma assimilabili
sotto il profilo dellidentità di ratio.
(Rassegna sindacale n.47, 19 icembre 2000)
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