| Il licenziamento per scarso rendimento non è giustificabile con il mancato raggiungimento dei previsti risultati produttivi Occorre la prova di comportamenti negligenti - Il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra di per sé uninadempienza. Infatti, nonostante la previsione di minimi quantitativi di produzione, il lavoratore è obbligato a un facere e non a un risultato. Linadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dellimpresa o, comunque, a fattori non dipendenti dal lavoratore. Conseguentemente il datore di lavoro, che intenda licenziare un dipendente per scarso rendimento, non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma deve dimostrare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore nelle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Nella valutazione dellinadempienza si deve tener conto del grado di diligenza richiesto e di quello usato dal dipendente, nonché dellincidenza dellorganizzazione dellimpresa e dei fattori socio ambientali (Cassazione Sezione Lavoro n. 14605 del 10 novembre 2000, Pres. De Musis, Rel. Balletti).
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